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30/11/2016 Pagamento per assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semp

Assegnazione Beni ai soci scadenza versamento imposta sostitutiva. Prima rata 60%. L.208/15, art.1, comma 115 e seguenti. 

 

30/09/2016 Pagamento per assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplice

Assegnazione Beni ai soci scadenza versamento imposta sostitutiva.

L.208/15, art.1, comma 115 e seguenti. 

Scade il 30/11/2016 il termine per il versamento della prima rata - 60% - dell’imposta sostitutiva assegnazioni e/o cessioni beni ai soci e/o trasformazioni in società semplice.

Il 40% ha scadenza 16/06/2017.

 

Le assegnazioni o trasformazioni comportano il versamento della imposta sostitutiva dei redditi e irap dell’ 8%, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per i beni immobili la società poteva optare in atto per la sostituzione del valore normale con quello catastale, aggiornando la rendita con gli appropriati moltiplicatori, con le modalità previste per l’imposta di registro. 

Qualora siano stati assegnati più beni immobili la base imponibile poteva far emergere plusvalenze o minusvalenza in relazione al singolo immobile

In caso di assegnazione agevolata di più immobili merce, le differenze positive che originano confrontando il valore normale/catastale e quello fiscalmente riconosciuto saranno assoggettate a imposta sostitutiva al netto delle differenza negative. 
Le minusvalenze derivanti dai beni strumentali e immobili patrimonio non possono essere compensate con i saldi positivi relativi ad altri beni.

I componenti positivi saranno assoggettati interamente ad imposta sostitutiva.

Si ritiene che la differenza negativa dei beni merce possa essere dedotta dalla plusvalenza relativa agli altri immobili.

Eventuali riserve in sospensione sono tassare con imposta sostitutiva pari al 13% se annullate per effetto dell’assegnazione. 
Come precisato dalle Entrate con la circolare 37/E/2016 è possibile utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione e solo dopo aver annullato le altre riserve di utili e di capitale disponibili.

Il pagamento del 13% è definitivo ed è liberatorio anche per i soci. 
Entro il 30/09/2016 è dovuta anche la prima rata da parte degli imprenditori individuali che escluso i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31/10/2015.

Codici tributo

1836 - Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - art. 1, c. 116, legge 208/ 15
1837 - Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - art. 1, c. 116, legge 208/15
1127 - Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - art. 1, c. 121, legge 28 208/15

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