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come avviare una nuova impresa

provvediamo noi all' apertura della Vostra Nuova partita IVA

Con questo servizio potrai aprire, modificare, cessare una Partita Iva e registrare la tua attività presso la CCIAA.
 
Requisiti per aprire una nuova Attività
La Camera di Commercio, in base all'attuale normativa, deve accertare i requisiti professionali delle imprese che esercitano le seguenti attività:
·         Commercio all'ingrosso
·         Imprese di autoriparazione
·         Imprese di installazione di impianti
·         Imprese di pulizia
·         Imprese di facchinaggio
ATTENZIONE:
Dal 31 luglio 2010
per iniziare l'attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, deve essere depositata al Registro Imprese la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che sostituisce la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) e la comunicazione di inizio attività (c.i.a.)
La S.C.I.A. deve:
·         essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata, deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.)
·         essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese
·         contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, professionali, morali e personali previsti dalle normative.
Consulta le Guide Operative e la Modulistica, aggiornate con le nuove disposizioni.

Telematizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Due date importanti:
29/03/2011 (entrata in vigore del DPR 160/2010 art. 5): le denunce riguardanti attività soggette a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) devono essere presentate al SUAP di riferimento in modalità telematica.
01/10/2011 (entrata in vigore del DPR 160/2010 art. 7): anche le istanze relative ad attività soggette ad autorizzazione devono essere presentate alSUAP telematico. Per saperne di più consulta la pagina dedicata

In questa pagina, comunque, puoi verificare quali sono le autorizzazioni olicenze necessarie per iniziare un'attività imprenditoriale e a quale Enterivolgerti.
Sono presenti oltre 500 attività, industriali, artigianali, commerciali, di servizi.
Per ognuna è disponibile una scheda completa con tutte le informazioni utili per aprire un'attività: tipo di autorizzazione da allegare, Ente competente per l’istruttoria, legislazione di riferimento.
All’interno della Banca Dati REA, puoi effettuare la ricerca digitando un testo libero nel campo Ricerca per parola chiave oppure cliccando dall’elenco alfabetico la lettera iniziale dell'attività che ti interessa.
Nel caso in cui l'attività richiesta non fosse compresa nell'elenco puoi inviare una e-mail (possibilmente citando il codice fiscale dell’impresa) aregistro.imprese@mi.camcom.it indicando nell'oggetto la stringa "elenco attività", sempreché non sia un’attività legata ad uno specifico LUOGO per cui è consigliabile inviare la mail al responsabile del SUAP di riferimento, individuabile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it 

L'inizio, la modifica e la cessazione di attività devono essere successivamente o contestualmente comunicate al Registro Imprese o all'Albo Artigiani in tempi e modi che variano in funzione della forma giuridica e del tipo di attività. 

Per maggiori informazioni, consulta le pagine del Registo Imprese e dell'Albo Artigiani e scarica il Prontuario Regionale REA, per la presentazione delle denunce telematiche al Repertorio Economico Amministrativo (in formato pdf 1.481 Kb).

Fonte: Sito ISTAT

Fonte: Sito ISTAT 

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 

 

La ricerca per parola chiave individua le corrispondenze tra ciascuna delle parole così come viene digitata e il contenuto dell'Ateco; vengono escluse solo alcune parole triviali come le preposizioni o le congiunzioni.  

Non vengono effettuate invece trasformazioni da singolari a plurali e viceversa, né vengono manipolati i caratteri speciali. 

 

A 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

B 

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

C 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

D 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

E 

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

F 

COSTRUZIONI 

G 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

H 

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

I 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

J 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

K 

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

L 

ATTIVITA' IMMOBILIARI 

M 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

N 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

O 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

P 

ISTRUZIONE 

Q 

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

R 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

S 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

T 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

U 

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

ComUnica Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa


Dal 1 aprile 2010 è entrata in vigore la Comunicazione Unica (ComUnica)
Da tale data, tutte le imprese (individuali e società), per presentare le proprie domande di iscrizione e variazione destinate
·         al Registro delle Imprese (tutti gli adempimenti)
·         all'INPS (Arco, DM68, DA)
·         all'INAIL (iscrizione, modifica, cancellazione - Modello/riq. A-B-C-D)
·         all'Agenzia delle Entrate (apertura, modifica, cessazione PARTITA IVA)
·         all'Albo delle Imprese Artigiane
·         al Ministero del Lavoro (albo cooperative)
devono utilizzare la Comunicazione Unica, il nuovo strumento (introdotto dall'art. 9 della legge 40/2007) che permette di presentare le domande e denunce di competenza di tutti gli enti coinvolti, attraverso un unico deposito al Registro delle Imprese, da effettuare esclusivamente con modalità telematica e con la firma digitale.
Anche le domande di iscrizione delle imprese individuali quindi, non possono più essere presentate con modalità cartacea né inviate per posta.
La presentazione tramite supporto digitale, al momento, per problemi tecnici, non è sufficientemente testata e non può essere assicurata l'acquisizione della pratica allo sportello. Si raccomanda pertanto l'uso delle modalità telematiche.
La regolarizzazione di pratiche sospese, presentate o inviate telematicamente entro il 31 marzo, deve essere effettuata con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della prima pratica (ad es. se la prima pratica è stata presentata con Telemaco deve essere regolarizzata con lo stesso canale, analogamente, se spedita con ComUnica è necessario effettuare le correzioni sempre attraverso il software di ComUnica).
Importante: la Regione Lombardia ha stabilito l'obbligo della Comunicazione Unica anche per la presentazione delle domande all'Albo delle Imprese Artigiane; le pratiche artigiane presentate con modalità cartacea verranno accettate fino al 30 aprile 2010.

Per
·         avere tutte le informazioni sulla Comunicazione Unica
·         scaricare tutti i software per compilare la pratica di Comunicazione Unica
·         sapere come fare a creare e a spedire una pratica di Comunicazione Unica
·         leggere le FAQ sulla Comunicazione Unica
·         avere i riferimenti per contattare tutti gli enti coinvolti e per assistenza
Consulta la presentazione sullaComunicazione Unica per la nascita dell'impresa (in formato pdf 632 Kb).
Guarda i video dei corsi sulla Comunicazione Unica:
corso teorico sulla Comunicazione unica (dott.ssa Sabina Allegri - Infocamere)
·         Comunicazione unica: la normativa (16 Mb - 11 minuti)
·         Comunicazione unica: la modulistica ed il software [69 Mb - 19 minuti)
·         Comunicazione unica: i flussi telematici (208 Mb - 20 minuti)
·         Comunicazione unica: chi firma? (40 Mb - 4 minuti)

demo Nuova iscrizione (dott.ssa Sabina Allegri - Infocamere)

·   Demo Comunicazione unica: Il software e la documentazione (15 Mb - 2 minuti)
·   Demo Comunicazione unica: Agenzia delle Entrate quadri A e B (57 Mb - 8 minuti)
·   Demo Comunicazione unica: Agenzia delle Entrate quadro C e distinta (37 Mb - 4 minuti)
·   Demo Comunicazione unica: La pratica Fedra (26 mb - 3 minuti)
·   Demo Comunicazione unica: La Posta Elettronica Certificata (65 Mb - 11 minuti)
·   Demo Comunicazione unica: I controlli automatici del software (27 Mb - 5 minuti)
·   Demo Comunicazione unica: La pratica I.V.A. (29 Mb - 6 minuti)
·   Demo Comunicazione unica: L'invio della pratica (13 Mb - 3 minuti)

Particolarità

Requisiti per aprire una nuova Attività
La Camera di Commercio, in base all'attuale normativa, deve accertare i requisiti professionalidelle imprese che esercitano le seguenti attività:
·         Commercio all'ingrosso
·         Imprese di autoriparazione
·         Imprese di installazione di impianti
·         Imprese di pulizia
·         Imprese di facchinaggio
ATTENZIONE:
Dal 31 luglio 2010
 per iniziare l'attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, deve essere depositata al Registro Imprese la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che sostituisce la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) e la comunicazione di inizio attività (c.i.a.)
La S.C.I.A. deve:
·         essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata, deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.)
·         essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese
·         contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, professionali, morali e personali previsti dalle normative.
Consulta le Guide Operative e la Modulistica, aggiornate con le nuove disposizioni.
Permane il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalla Regione.
Per la Regione Lombardia si possono esercitare le due attività allo stesso indirizzo, ma in locali separati. Le due attività possono essere svolte nello stesso locale se il commercio riguarda i seguenti prodotti (articolo 40, regolamento regionale 3/2000):
·   macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato
·   materiale elettrico
·   colori e vernici, carte da parati
·   ferramenta ed utensileria
·   articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici
·   articoli per riscaldamento
·   strumenti scientifici e di misura
·   macchine per ufficio
·   auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio
·   combustibili
·   materiali per l'edilizia
·   legnami
L'impresa industriale e artigianale che vende i propri prodotti non è sottoposta alle norme sul commercio solo se i locali di vendita sono adiacenti al complesso produttivo (ad esempio, produzione e vendita di mobili), ma è comunque sottoposta ai requisiti igienico-sanitari

Altri casi particolari:
La modifica di categorie all'interno dello
stesso settore merceologico va denunciata solo alla Camera di Commercio.
Per l'affido in gestione di reparto, deve essere presentata la comunicazione al Comune senza MODELLO Regionale (vedere il punto 12 della Circolare Ministeriale n.3467/c del 28.05.1999 - in formato pdf 112 Kb).
Per l'attività di Commercio all'ingrosso (requisiti morali e professionali), consulta la relativa sezione.
 
Cessazione per chiusura definitiva dell'esercizio: e' importante indicare la data effettiva di cessazione sul MODELLO "B" Regionale (in formato pdf 175 Kb) al punto B2, indipendentemente dalla data di protocollazione al Comune.
Eventuali date "precedenti" alla protocollazione comunale indicate sul modello B ("a far data dal...") dovranno essere motivate dal Comune. (Art. 26 c. 5 D.Lgs. 114/98 che richiama l'art. 7 c.1 "previa comunicazione al Comune").
Cessazione per vendita dell'azienda/esercizio di vicinato: Comune di Milano: allegare l'atto di trasferimento avendo cura di controllare la data di effetto; altri comuni della provincia di Milano: allegare MODELLO "B" Regionale (in formato pdf 175 Kb) con compilazione del campo B2.

PEC - Posta Elettronica Certificata e FIRMA DIGITALE

ATTENZIONE alla PEC -
PEC e Comunicazione Unica: dal 1 aprile 2010, 
per le società già iscritte, in occasione della presentazione di variazioni/modifiche e per le imprese individuali in occasione della presentazione di iscrizioni e modifiche, sarà possibile richiedere l'attribuzione di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attraverso il programma ComUnica.

Si ricorda che in sede di prima iscrizione le società dovranno preventivamente ed autonomamente dotarsi di un indirizzo di PEC, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 2/2009.
L'iscrizione della PEC nel Registro Imprese, obbligatoria per le società di nuova costituzione, avverrà quindi tramite compilazione dell'apposito campo presente nella modulistica Fedra(riquadro 5 del modello S1), mentre l'indirizzo di PEC specificato nel modulo ComUnica sarà finalizzato unicamente all'inoltro delle ricevute del procedimento. Sarà quindi possibile indicare nel modulo ComUnica anche l'eventuale indirizzo PEC dell'intermediario, poiché tale dato non sarà iscritto al Registro Imprese.
Le imprese individuali possono invece richiedere l'assegnazione della casella PEC gratuitamente e contestualmente all'invio di qualunque pratica di Comunicazione Unica.

Le ditte individuali e le società al momento della loro costituzione devono avere, comunicare ed iscrivere la propria FIRMA ELETTRONICA ed il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese (art. 16, c. 6 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009).

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è

  • un sistema di posta elettronica
  • regolata da un'apposita normativa
  • rilasciata da un gestore autorizzato

che consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.

La PEC garantisce inoltre la certezza dell'invio, della consegna, dell'immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltreché dell'identificazione certa della casella mittente.

Le norme più recenti hanno esteso potenzialità e importanza della PEC dal solo ambito delle amministrazioni a quelli delle imprese, dei professionisti e di tutti i privati cittadini.

Come funziona?

La trasmissione viene considerata di Posta Certificata solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, facenti capo a gestori autorizzati anche diversi.
In caso contrario il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità previste, anche in relazione a chi, tra mittente e destinatario, è il possessore della casella PEC (ad esempio potrebbe non esserci la ricevuta di avvenuta consegna).

Come attivare una casella PEC

Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite Internet all'indirizzo www.digitpa.gov.it nella sezione Posta Elettronica Certificata

La FIRMA ELETRONICA DIGITALE

La firma digitale si deve apporre sui documenti di comunicazione alla Camera di Commercio e Registro Imprese e si può apporre su qualunque documento informatico: bilanci, atti societari, fatture, notifiche, moduli per l'iscrizione a pubblici registri, comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.

Il documento firmato digitalmente ha un valore giuridicamente vincolante; integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

·                 Autenticità: attesta la volontà del titolare di sottoscrivere un documento informatico

·                 Paternità: attesta l'identità di colui che ha firmato il documento

·                 Integrità: rende noto se il documento viene modificato dopo l'apposizione della firma

·                 Non ripudio: riconduce il documento firmato al titolare della firma.

 

vedi documento in file PDF

 

FirmaDigitale FirmaDigitale [2.566 Kb]

La riforma Bersani - Settore alimentare

La riforma (Dlg Bersani n. 114 del 31 marzo 1998) stabilisce i principi e le norme generali sulla disciplina e la liberalizzazione relativa al settore del commercio.
Norme di riferimento:
Decreto Legislativo Bersani n. 114/1998 (abolizione licenze e REC)
Circolare ministero dell'Industria 3467/c del 28.5.1999
Ex Legge 426/1971 (Norme di principio)
Ex D.M. 375/1988 (Rec)
Legge Reg. Lombardia n. 5/2007
D.G.R. Lombardia 6919/2008
D.R. Lombardia 7813/2008 in vigore dal 29/7/2008
D.R. Lombardia 8547/2008 in vigore dal 14/3/2009

I punti principali per il Registro delle Imprese sono i seguenti:

Dal 24/4/1999 è stato abolito il Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.), per tutte le "attività commerciali".
Dal 13/1/2004 è stato abolito il REC (solo in Lombardia) anche per la "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande": chi vuole svolgere questa attività, deve comunque possedere i requisiti professionali e chiedere un provvedimento di accoglimento al Comune.
Dal 24/4/1999 sono stati introdotti solo due settori merceologici, Alimentari e non Alimentari, in sostituzione delle vecchie Tabelle merceologiche (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14).
E' permanente, invece, l'articolo 56 del D.M. 375/88 (R.E.C.) per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio (per i quali si possono solo vendere prodotti delle relative tabelle speciali J -W).
Ciò significa che per questi settori non vi è stata la liberalizzazione (ad esempio, le farmacie non possono vendere elettrodomestici o articoli tessili ecc..

In base alle istruzioni della nuova modulistica del Registro Imprese andranno comunque specificati almeno i titoli dei prodotti in modo dettagliato: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, prodotti carnei, prodotti ittici, supermercato, articoli di vestiario, prodotti tessili, oggetti preziosi, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi e multimediali, libri ed altre pubblicazioni, prodotti per la persona, per la casa, per lo sport e il tempo libero, prodotti culturali, per l'edilizia, di meccanica, prodotti vari, articoli relativi alla vendita di generi di monopolio, ricambi e accessori per i veicoli, prodotti parafarmaceutici; ristorante-pizzeria-trattoria, bar, discoteca, locale d'intrattenimento.

I corsi professionali per il settore alimentare (vendita e somministrazione), sono organizzati per conto della Regione dal Capac della Camera di Commercio.
Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.
Il preposto alla gestione commerciale deve essere nominato con "apposito atto". Dato che il Ministero dello Sviluppo Economico non ne ha specificato la forma, la Camera di Commercio di Milano, solo per il commercio all'ingrosso, richiede la presentazione del Modello S5, sottoscritto dal legale rappresentante, e l'Intercalare P con i dati anagrafici del responsabile tecnico nella figura del preposto alla gestione commerciale sottoscritto dallo stesso (riferimento, per analogia, alle circolari ministeriali n. 3242/c e n. 3439/c - punto 5 c). Per il commercio al dettaglio, rivolgersi al Comune di competenza.
Non devono essere allegati alla denuncia ulteriori documenti quali, ad esempio, l'estratto dell'eventuale verbale di nomina del preposto alla gestione commerciale..
Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma individuale, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare enon ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.
Gli Esercizi di vicinato (commercio al dettaglio in forma fissa) sono i negozi:
- con superficie massima di 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti
- con superficie massima di 250 mq nei Comuni oltre i 10.000 abitanti.
Per l'apertura, il trasferimento della sede e per l'ampliamento della superficie di vendita, occorre presentare al Comune il MODELLO "A" Regionale (Diap) (in formato pdf 190 Kb) con la scheda tecnica 1 (in formato pdf 165 Kb) e la scheda tecnica 2 (in formato pdf 68 Kb).
Dalla data del timbro di protocollazione del Comune, l'interessato può iniziare l'attività e presentare la relativa denuncia al Registro delle Imprese, allegando copia dei MODELLI "A" Regionali + Scheda 1.
Per il subingresso l'interessato deve presentare il MODELLO "B" Regionale (Modifica) (in formato pdf 175 Kb) con la scheda tecnica 1 (in formato pdf 165 Kb) protocollata dal Comune. In caso di mancanza della scheda 1, perché il Comune non la richiede, specificarlo adeguatamente. Eventuali date "precedenti" alla protocollazione comunale indicate sul modello B ("a far data dal...") dovranno essere motivate dal Comune, nel caso in cui l'impresa la voglia far prevalere rispetto al protocollo. (Art.7 c.1 D.Lgs.114/98: "previa comunicazione al Comune").
Nel caso di subingresso per causa di morte in un esercizio di commercio di prodotti alimentari, se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la comunicazione al Comune, con riserva di dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione.
Permane l'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale per le attività commerciali esercitate nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.
La regione può individuare zone del proprio territorio alle quali applica dei limiti massimi di superficie diversi, in base a caratteristiche socioeconomiche della zona.
L'interessato può verificare i limiti di superficie di vendita presso il Comune competente. Per la richiesta di autorizzazione al Comune occorre presentare i Modelli COM 2 (in formato pdf 36 Kb) o COM 3 (in formato pdf 32 Kb).
Dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato presenta la denuncia al Registro delle Imprese.
Nel caso di subingresso, occorre allegare anche il contratto di compravendita.
L'autorizzazione all'apertura è revocata se il titolare:
- non inizia l'attività di vendita entro 1 anno in una media struttura , entro 2 anni in una grande struttura
- sospende l'attività per un periodo superiore a 1 anno.
Per le forme speciali di vendita occorre regolarsi come per gli esercizi di vicinato presentando MODELLO Regionale "A" (Diap) (in formato pdf 190 Kb) con la scheda tecnica 1 (in formato pdf 165 Kb) allegata nel caso di nuova attività o presentando MODELLO Regionale "B" (Modifica) (in formato pdf 175 Kb) con le scheda tecnica 1 (in formato pdf 165 Kb) allegata nel caso di subingresso, presentando MODELLO Regionale "B" (Modifica) (in formato pdf 175 Kb) nel caso di cessazione avendo cura di denunciarlo presso la residenza del titolare titolare per le vendite per corrispondenza, via internet e al domicilio del consumatore. In particolare, inoltre, il commercio elettronico è assimilato alla vendita tramite televisione o altri sistemi di comunicazione: circolare del Ministero dell'Industria 1/6/2000 (in formato pdf 28 Kb) e circolare 3547/C del 17/06/2002 (in formato pdf 56 Kb).
L'Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carni e ittici (ex L.125/59).è stato abolito con il D.Lgs. 114/98.


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