Le nuove SrlS a un euro
La S R L S (società a responsabilità limitata semplificata) è stata introdotta dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l’articolo 3 introduce un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) è possibile costituirla in base al decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138 (dicastero della Giustizia con l’Economia e lo Sviluppo Economico), che contiene il modello standard di statuto societario.
La S.R.L. classica (SRL senza minimi di capitale) è stata invece introdotta dal decreto sviluppo,
- requisito di capitale da 1 euro a 9mila999 euro.
- possono essere aperte da una o più persone fisiche.
il capitale sociale deve essere sottoscritto e interamente versato all’atto della costituzione.
- nell’atto costitutivo, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico bisogna sempre specificare la denominazione sociale “società a responsabilità limitata semplificata” oppure “società a responsabilità limitata a capitale ridotto“, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.
Se si ricorre alla società semplificata, lo statuto standard non potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni».
«Secondo l’Ufficio studi del Notariato nazionale, in una circolare del 24 agosto diramata agli iscritti, anche le persone fisiche sotto i 35 anni possono ricorrere, alternativamente alla srl ordinaria, alla srl semplificata con statuto standard.
«Con riferimento alla SRL semplificata, sempre secondo il parere del Notariato, il comma 2 del regolamento di attuazione del decreto 138/2012, il quale prevede che per quanto non viene previsto dallo statuto standard, sono applicabili le norme generali in tema di srl, se non derogate dalla volontà delle parti.
Ciò deve essere inteso nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard, sono le norme del codice che regolano le fattispecie generali.
Il modello standard non prevede, infatti, scelte opzionali.
Quindi per tutto ciò che non è disciplinabile nell’atto costitutivo, a seguito del modello rigido, troverà applicazione, in quanto compatibile la corrispondente disciplina del codice della srl e di conseguenza il contenuto dell’atto costitutivo non può che essere quello predefinito nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia di qualsiasi altra pattuizione.
Il Notariato Nazionale in un comunicato stampa, ribadisce la non modificabilità del modello standard, e viene osservato anche che per l’atto costitutivo della SrlS si devono versare le imposte di registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l’apertura della partita Iva e le altre imposte e tasse normalmente dovute».
L’aspetto che accomuna le due nuove società è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale tra 1 e 9.999,99 euro, da versare solo in denaro.
Per le società, il capitale va versato per intero nelle mani degli amministratori.
Quindi per tutto ciò che non è disciplinabile nell'atto costitutivo, a seguito del modello rigido, troverà applicazione, in quanto compatibile la corrispondente disciplina del codice della SRL e di conseguenza il contenuto dell'atto costitutivo non può che essere quello predefinito nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia di qualsiasi altra pattuizione.
Il Notariato Nazionale in un comunicato stampa, ribadisce la non modificabilità del modello standard, e viene osservato anche che per l'atto costitutivo della SrlS si devono versare le imposte di registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l'apertura della partita Iva e le altre imposte e tasse normalmente dovute.