Regime fiscale 2015 agevolato per gli autonomi, professionisti, artigiani, commercianti e servizi. “nuovi minimi 2015”
I co. 54 - 89 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 istituiscono un nuovo regime fiscale agevolato per autonomi che costituisce il regime naturale applicabile, a decorrere dall’1.1.2015, alle persone fisicheesercenti attività d’impresa, d’arte o professione in possesso dei requisiti di seguito delineati.
Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati.
Il nuovo regime:
¨ interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
¨ opera come regime naturale, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime;
¨ resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario dell'Iva e delle imposte sui redditi;
¨ non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Requisiti d’accesso dal 2015
Possono aderire al regime dal 2015 coloro le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano:
¨ conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;
¨ sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi;
¨ il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro;
¨ redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quellieventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro.
Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano:
- conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (vedi tabella riportata in calce all'articolo). Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;
- sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati:
- i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
- i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
- i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR).
La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro.
LE CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA AL REGIME
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NELL'ANNO PRECEDENTE:
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1
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avere conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico
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2
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aver sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi
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3
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il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro
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4
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l'attività d'impresa, arte o professione sia prevalente a quella eventualmente esercitata come lavoro dipendente e assimilato.
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Le regole per l'entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.
PROGRESSIVO
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GRUPPO DI SETTORE
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CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007
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VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI
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REDDITIVITÀ
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1
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Industrie alimentari e delle bevande
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(10 - 11)
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35.000
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40%
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2
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Commercio all’ingrosso e al dettaglio
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45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9
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40.000
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40%
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3
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Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
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47.81
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30.000
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40%
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4
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Commercio ambulante di altri prodotti
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47.82 - 47.89
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20.000
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54%
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5
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Costruzioni e attività immobiliari
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(41 - 42 - 43) - (68)
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15.000
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86%
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6
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Intermediari del commercio
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46.1
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15.000
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62%
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7
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Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione
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(55 - 56)
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40.000
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40%
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8
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Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi
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(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
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15.000
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78%
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9
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Altre attività economiche
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(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)
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20.000
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67%
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Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.
Inizio attività
Nel caso di inizio attività, dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime forfetario mediante l’utilizzo del modello di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (per le persone fisiche, modello AA9/11); al riguarda si segnala che l’Agenzia delle entrate, nel Comunicato stampa del 31.12.2014, dopo aver ricordato che dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva, ha chiarito che fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”.
Soggetto già in attività.
Diverso il discorso invece per un soggetto già in attività: come detto, il nuovo regime forfetario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente (da verificare quindi per l’accesso al regime dal 2015 i dati 2014) rispettano i requisiti richiesti dalla norma, che ricordiamo essere:
- i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non siano superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 alla Legge di Stabilità, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata (limiti che variano da euro 15.000 a euro 40.000);
- non abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, lavoro a progetto, somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro e compensi erogati all’imprenditore ed ai suoi familiari;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia superiore ad euro 20.000,00;
- i redditi soggetti al regime agevolato siano prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di euro 20.000;
- non ricadano nelle fattispecie di esclusione (non avvalersi di regimi speciali iva, non essere soggetti non residenti nello Stato italiano, non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, non partecipare a società di persone o associazioni professionali o a srl in regime di trasparenza).
Tali soggetti potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfetario, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Infine nel caso in cui invece, pur nel rispetto dei requisiti, il contribuente valuti la non convenienza nell’adozione del nuovo regime forfetario, potrà comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
Opzione applicazione IVA e IRPEF nei modi ordinari.
Dal regime naturale si esce, quindi determinante la circostanza di convenienza, semplicemente concomportamento concludente del contribuente ed anche dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta.
Si dovrà perciò impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), registrare le fatture, emettere le fatture con applicazione dell’iva, effettuare le liquidazioni periodiche, e tutti i comportamenti per il regime NON naturale che si vuole adottare.
L’opzione vincola per un triennio. Per tre anni non si potra tornare al regime forfettario.
(ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2015, la scelta deve essere comunicata con il modello Iva 2016).
L'opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il nuovo regime potrà / dovrà quindi NON essere applicato:
- o per opzione; - o per Legge,
Per legge nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l’accesso o verificarsi di una delle cause ostative).
Riaccesso al regime
In tal caso il contribuente, dall’anno successivo, dovrà applicare il regime ordinario; a differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti.
Fuoriuscita dal regime
Inoltre, sempre diversamente dal regime dei minimi, non è prevista l’immediata fuoriuscita dal regime forfetario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%, ma dall’esercizio successivo.
Permanenza nel regime per coloro che già sono attivi come MINIMI
I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età (c.d. clausola di salvaguardia).
Per rimanere nel regime dei minimi, ante riforma 2015, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell’anno precedente, i seguenti contemporanei requisiti:
- ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a limiti predeterminati, daTABELLA, indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (non sono computati i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore);
- sostenimento di spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- sostenimento di spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (inclusi: i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; esclusi: i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione).
A quest’ultimo riguardo, è bene segnalare la previsione di un particolare regime transitorio applicabile limitatamente a coloro che, al 31 dicembre 2014, già fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).
Regime transitorio
Vi è un particolare regime transitorio per coloro che, al 31 dicembre 2014, già sono nel regime dei minimi, cioè delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).
In particolare:
- viene disposto il transito automatico al nuovo regime forfetario (salvo opzione per l’ordinario) per i soggetti che fruiscono di uno dei tre sopra citati regimi agevolati (“forfettini”, “nuovi minimi”, “ex-minimi”), a condizione che, nell’anno precedente (ossia il 2014 se l’accesso avviene nel 2015), possiedano i requisiti:
- relativi al limite di ricavi/compensi,
- spese per lavoro non superiori a 5.000 euro,
- spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro;
Ai soggetti già in attività è offerta questa prima alternativa.
Per questi contribuenti viene riconosciuto il beneficio della riduzione di un terzo del reddito forfetario imponibile per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio, a condizione che:
1) non siano stati superati, nell’anno precedente, i limiti di ricavi/compensi, spese per lavoro e beni strumentali sopra indicati;
2) siano soddisfatti i requisiti della novità dell’attività intrapresa e dell’assenza della mera prosecuzione rispetto ad un’eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo.
Minimi e neo attività operativi da meno di 3 anni possono transitare al nuovo regime fruendo di unariduzione forfettaria del reddito.
È infatti previsto che per i primi 3 anni di attività il reddito su cui calcolare la sostituiva del 15% sia forfettariamente ridotto di un terzo, e questo al fine di stimolare e agevolare il lavoro autonomo.
La redditività forfettaria da tabella sarà ridotta di un terzo. Quindi per i professionisti 78% diviso 3.
Con la prima alternativa, potrebbe transitare fin dal 2015 nel nuovo regime e calcolare il proprio reddito, fino a compimento del triennio agevolato, con la riduzione forfettaria. Va comunque osservato che, nel computo del triennio agevolato, vanno considerati anche gli anni antecedenti l’ingresso nel nuovo regime.
Pertanto, nel caso di inizio attività nel 2014, la riduzione forfettaria del reddito potrà essere sfruttata sul 2015 e sul 2016. Dal 2017 (quarto anno di attività) continuerà ad applicare il nuovo regime, ma senza beneficiare della riduzione del reddito.
Una seconda alternativa, (solo per i minimi) la possibilità ai soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime di vantaggio di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.
Con la seconda alternativa il regime dei minimi continuerà a sopravvivere per tutti coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni o che non hanno compiuto ancora 35 anni di età.
Prendiamo sempre il caso di un minimo che abbia iniziato la propria attività nel 2014. Egli potrà restare nel vecchio regime dei minimi fino al 2018, oppure sino al compimento del 35esimo anno di età..
La Legge di stabilità infatti stabilisce la facoltà – e non quindi l’obbligo – di continuare ad applicare le vecchie regole, beneficiando dell’imposta sostitutiva del 5%.
Si pensi, per esempio, a un imprenditore che ha iniziato l’attività nel 2014. Questi potrà continuare ad applicare il regime dei minimi fino al 2018. Dall’anno successivo, anche se non espressamente chiarito nella norma, transiterà nel nuovo regime forfettario (che non ha più il limite di 5 anni).
Cause di esclusione
Il regime non può essere adottato dai soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);
- non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).
L’utilizzo del nuovo regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo regime agevolato, nelle seguenti situazioni:
- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione di quelli che siano residenti in uno degli Stati membri dell’UE o dello SEE e producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all’art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, o di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 53 co. 1 del DL 331/93, conv. L. 427/93;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente,partecipano a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR).
Durata del regime e fuoriuscita dallo stesso
Non consta alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfetario.
Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d’accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione.
In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
Determinazione del reddito e imposizione sostitutiva
Il nuovo regime si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività (variabile dal 40% all’86%) previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (calcolati secondo il principio di cassa).
Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotti i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge e le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori l’accesso al regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionale e comunale e IRAPpari al 15%.
Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell’attività
Per i soggetti che avviano ex novo un’attività e per i primi tre anni, è prevista un’ulteriore agevolazione consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile.
Il beneficio è accordato solo se:
- nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non è stata esercitata alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione dei periodi di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti, professioni o attività artigianali);
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.
Ulteriori caratteristiche del regime
Il regime forfetario prevede:
- l’esclusione da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;
- l’esclusione dei ricavi/compensi da ritenuta d’acconto;
- la possibilità di non effettuare le ritenute alla fonte (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo, ecc.), salvo indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale del percettore;
- l’esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e IVA;
- l’esonero da liquidazioni e versamenti periodici, nonché da obblighi dichiarativi, ai fini IVA;
- per gli imprenditori, un trattamento agevolato per il calcolo dei contributi previdenziali applicando le aliquote contributive per la Gestione artigiani e commercianti INPS al reddito dichiarato.
Regimi agevolati abrogati
A decorrere dal 2015, sono abrogati:
- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli “ex minimi” (artt. 27 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007).
Nonostante l’abrogazione, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (vecchi minimi) può continuaread essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014.
Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario.
Il regime non può essere adottato dai soggetti:
¨ che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
¨ non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
¨ che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
¨ che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).
I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di molte semplificazioni fiscali. In sintesi:
¨ sono esonerati dal versamento dell'Iva (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito), tranne il caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
¨ sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali e a certificare e conservare corrispettivi;
¨ non sono soggetti all'IRAP;
¨ non sono tenuti alla compilazione degli studi di settore/parametri;
¨ sono esonerati dalla comunciazione dello spesometro;
¨ sono esonerati dalla comunicazione black list;
¨ non effettuano e non subiscono la ritenuta alla fonte.
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.
Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività. In tal caso, infatti, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3.
Le regole per l'entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta. Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.
I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi possono applicare, se in possesso dei requisiti, l'ulteriore vantaggio della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.
I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo(anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.
Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale. Tale sistema prevede la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile, (pertanto non risultano dovuti i contributi minimi). Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO.
Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato.
Le semplificazioni
I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:
per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito):
inoltre sono esonerati dall'obbligo:
- della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- della registrazione degli acquisti;
- della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- della comunicazione del c.d. spesometro;
- della comunicazione black list;
- della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;
sono invece obbligati:
- a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
- alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
Per quanto riguarda le imposte sui redditi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
- per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
- per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
- non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
- non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
Essi determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
Calcolo del reddito
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella), senza tener conto delle spese sostenute nell'anno.
Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.
Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività.
In tal caso, infatti, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3. Di fatto quindi un’aliquota del 10%.
Regime contabile “naturale”
Per quanto concerne gli esercenti arti e professioni, se non ricorrono i requisiti per l’applicazione del nuovo regime forfetario, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile “naturale” che s’intende adottato in assenza di diverse opzioni.
Per quanto riguarda le imprese, il discorso è più complesso.
Innanzitutto è bene individuare i soggetti che applicano obbligatoriamente il regime contabile ordinario in base alla propria natura giuridica, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito: spa, srl, sapa, cooperative mutue assicuratrici, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, trust, associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa diversi da quelli sopra indicati, v’è, invece, alternativa tra regime contabile ordinario oppure semplificato a seconda dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti in un anno intero.
Resta comunque ferma la possibilità di optare per il regime ordinario.
In particolare:
- se detti ricavi sono non superiori a:
- 400.000 euro (per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi), oppure a
- 700.000 euro (per imprese esercenti altre attività)
è “naturalmente” applicabile il regime contabile semplificato dall’anno successivo (ipotizzando il contenimento nei predetti limiti dei ricavi 2014, l’utilizzabilità del regime semplificato decorre dal 2015)
- se detti ricavi sono superiori ai predetti limiti, dev’essere applicato dall’anno successivo il regime contabile ordinario (ipotizzando il superamento dei predetti limiti di ricavi nel 2014, l’utilizzo del regime ordinario decorre dal 2015).
I predetti limiti per l’accesso alla contabilità semplificata:
- sono ragguagliabili ad anno;
- sono determinati tenendo conto dell’ammontare dei ricavi previsti dagli artt. 57 e 85 del TUIR, computati in base al principio di competenza;
Liquidazione IVA mensile o trimestrale.
Per verificare l’accessibilità alla liquidazione trimestrale dell’IVA (art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542), invece, i medesimi limiti sono determinati tenendo conto del volume d’affari ai fini dell’imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001 e ris. n. 15/2012) e non si considerano superati per effetto della maggior somma derivante da adeguamento agli studi di settore o ai parametri contabili (circ. Agenzia delle Entrate n. 54/2001, § 13).
Sulla base di quanto prevede l’art. 18 comma 1 del DPR 600/73, la circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001 ha chiarito come computare il limite per l’accesso alla contabilità semplificata per i soggetti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività.
Nello specifico:
- se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente dalla quale, cioè, sono conseguiti i maggiori ricavi nel periodo d’imposta (il riferimento alla “distinta annotazione dei ricavi” non coincide con la tenuta di una contabilità separata, essendo sufficiente l’annotazione dei ricavi secondo modalità tali da garantire la loro attribuzione ad un’attività piuttosto che ad altra);
- in mancanza, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell’individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700.000 euro.
Riguardo alla prima ipotesi considerata – annotazione distinta dei ricavi – la risoluzione n. 293/2007 ha precisato che, dopo aver stabilito quale tra le attività svolte sia prevalente, occorre ulteriormente verificare se l’ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte superi il limite massimo di 700.000 euro. Nel caso in cui esso sia superato, l’accesso al regime di contabilità semplificata sarebbe comunque precluso in quanto la ratio sottesa all’art. 18 del DPR 600/73 “è quella di consentire la tenuta della contabilità semplificata soltanto alle imprese minori, ossia a quelle imprese che hanno un ammontare di ricavi limitato”.
Regime dei minimi ante riforma 2015
A partire dal 1° gennaio 2012, quindi, i contribuenti di piccole dimensioni che intendono iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, applicano - laddove in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento - il nuovo regime fiscale di vantaggio di cui al citato articolo 27, commi 1 e 2, del decreto.
Resta sempre valida la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 13 della legge n. 388 del 2000.
I nuovi requisiti per l’accesso al regime fiscale
Al fine di adeguare il nuovo regime fiscale di vantaggio alle finalità indicate nel primo periodo dell’art. 27 del decreto - ossia “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese” - , il medesimo articolo dispone che, dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale di vantaggio costituisce il regime naturale per le persone fisiche che:
– intraprendono un’attività di impresa arte o professione; – l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
e che presumono di possedere, o possedevano al momento di inizio dell’attività, sia i requisiti stabiliti dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007 (regime degli ex minimi) che quelli previsti dall’art. 27, comma e 2 del decreto.
Ciò significa, in altre parole, che mentre l’“ex regime dei minimi” era applicabile da chiunque avesse i requisiti previsti dalla citata legge n. 244 del 2007 - non essendo preclusiva, ad esempio, la circostanza che il contribuente fosse già in attività - il regime fiscale di vantaggio è destinato solo a coloro che iniziano una nuova attività, ovvero l’hanno iniziata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto l’“ex regime dei minimi” (1° gennaio 2008).
Al riguardo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2012, che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell’art. 27 del decreto, al par 3.2, ha disposto che per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva non si fa riferimento alla mera apertura della partita IVA, bensì all’effettivo esercizio dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività. Sono, a tal fine, considerate rilevanti le attività necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.
L’articolo 27, comma 2, del decreto prevede, inoltre, che l’accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio è ammesso “…a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.”
Tali requisiti sono identici a quelli previsti per l’applicazione del regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000, pertanto, restano validi in proposito i chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi, salvo quanto precisato nella presente circolare. In particolare, con riguardo al limite temporale dei “tre anni precedenti”, tenuto conto della lettera della norma, si ritiene che occorra far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all’inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l’inizio della nuova attività. Conseguentemente un soggetto che ha cessato la precedente attività il 31 maggio del 2009, può senz’altro intraprendere una nuova attività utilizzando il regime in commento, ad esempio nel mese di luglio del 2012, senza dover attendere che siano trascorsi ( dal 31 maggio 2009 ) almeno tre periodi d’imposta completi (ossia senza dover attendere il 1° gennaio 2013).