Il prossimo 30 novembre 2016 scade il termine entro il quale tutti i contribuenti (Irpef e Ires) devono effettuare il versamento della 2a o unica rata dell’acconto dovuto per il 2016 con riguardo a tutte le imposte: IRPEF, IRES, IRAP, “cedolare secca”, IVIE e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo, imposta sostitutiva per i contribuenti “minimi”, ecc.
Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare il metodo storico o il metodo previsionale.
In generale, la misura dell’acconto si calcola in base alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico 2016 (c.d. metodo storico). Questa metodo, tuttavia, va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l’acconto in via presuntiva, stimando l’imposta dovuta per il 2015. In genere, il metodo previsionale può essere utilizzato se nel 2016 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2015; è questo, infatti, il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:
¨ effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;
¨ oppure addirittura non effettuare alcun versamento.
Questo secondo metodo è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato.
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; ciò significa che, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.
Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le regole generali sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte da parte dei contribuenti IRPEF.
ACCONTI D'IMPOSTA 2016 (secondo il metodo storico) - CONTRIBUENTI IRPEF |
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IRPEF
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RIGO RN61 campo 4 ≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto |
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RIGO RN61 campo 4 > € 51,65, MA ≤ € 257,52 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2016, del 100% dell’importo indicato al rigo RN61. |
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RIGO RN61 campo 4 > € 257,52
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Versamento in 2 rate pari al: ¨ 40% del campo 4 del rigo RN61 entro il 16.6/18.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40% (6.7/22.8 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che hanno fruito della proroga); ¨ 60% del campo 4 del rigo RN61 entro il 30.11.2016 |
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ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL’IRPEF |
Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale IRPEF, si ricorda che: ¨ per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti; ¨ per l'addizionale comunale, l'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF. Quindi l’acconto 2016 doveva essere versato entro lo scorso 16.6 / 18.7 (+ 0,40%) - 6.7 / 22.8 (+ 0,40%), ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto. Pertanto, entro il 30.11.2016 non è dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali regionali e comunali. |
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IRAP
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RIGO IR21 ≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto |
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RIGO IR21 > € 51,65, MA ≤ € 257,52 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2016, del 100% dell’importo indicato al rigo IR21. |
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RIGO IR21 > € 257,52 |
Versamento in 2 rate: ¨ la 1a rata, pari al 40% del rigo IR21 entro il 16.6/18.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40% (6.7/28 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che hanno fruito della proroga); ¨ la 2° rata, pari al 60% del rigo IR21 (cioè: 100% - importo 1a rata) entro il 30.11.2016 |
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REGIME FORFETARIO E MINIMI |
Per i soggetti che adottano il regime dei minimi o il regime forfetario, occorre operare le seguenti distinzioni: |
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i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2015 e lo continuano nel 2016, |
devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; |
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i soggetti che hanno adottato nel 2015 il regime dei minimi, e nel 2016 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) |
devono versare l’acconto 2016 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793”) e, dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. UNICO 2017 PF; |
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i soggetti che, scaduto il triennio obbligatorio del regime ordinario, nel 2016 hanno adottato il regime forfetario |
non sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2016, in quanto manca la base di riferimento. Per l’acconto IRPEF può risultare conveniente il metodo previsionale, dato che nel 2016 il reddito derivante da tale attività non è assoggettato ad IRPEF; |
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I soggetti che hanno adottato nel 2015 il regime dei minimi, ma che nel 2016 hanno adottato il regime forfetario |
devono versare l'acconto 2016 dell'imposta sostitutiva dei minimi, e indicarla nel quadro LM del mod. Unico PF 2017 |
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i soggetti che nel 2015 hanno aderito al nuovo regime forfetario e nel 2016 continuano ad applicarlo |
sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2016, con le analoghe modalità Irpef |
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i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfetario ma che nel 2016 sono passati all'ordinario |
versano l'acconto 2016 dell'imposta sostitutiva e la indicheranno nel quadro RN del mod. Unico PF 2017 |
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CEDOLARE SECCA |
RIGO RB11, Campo 3 ≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto |
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RIGO RB11, Campo 3 > € 51,65, MA ≤ € 271,07 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2016, del 95% dell’importo indicato al rigo RB11, Campo 3. |
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RIGO RB11, Campo 3 > € 271,07
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Versamento in 2 rate: ¨ la 1a rata, pari al 38% (40% del 95%) del rigo RB11, Campo 3, entro il 16.6 / 18.7.2016 + 0,40% per i soggetti esclusi dalla proroga; 6.7 / 22.8.2015 + 0,40% per coloro che hanno fruito della proroga; ¨ la 2° rata, pari al 57% del RB11, Campo 3, (cioè: 95% - 38%) entro il 30.11.2016. |
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IVIE/IVAFE |
RIGO RW6, Campo 1 (IVAFE) / RIGO RW7, Campo 1 (IVIE) ≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto |
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RIGO RW6, Campo 1 (IVAFE) / RIGO RW7, Campo 1 (IVIE) > € 51,65, MA ≤ € 257,52 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2016, del 100% dell’importo indicato al rigo. |
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RIGO RW6, Campo 1 (IVAFE) / RIGO RW7, Campo 1 (IVIE) > € 257,52
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Versamento in 2 rate: ¨ la 1a rata, pari al 40% del rigo entro il 16.6 / 18.7.2016 + 0,40% per i soggetti esclusi dalla proroga; 6.7 / 22.8.2016 + 0,40% per coloro che hanno fruito della proroga; ¨ la 2° rata, pari al 60% del rigo (cioè: 100% - importo 1a rata) entro il 30.11.2016
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VERSAMENTO
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Il versamento dell’unica o seconda rata degli acconti 2016 va effettuato con il mod. F24 secondo le regole di presentazione previste per tale modello di versamento, come modificate a decorrere dal 1° ottobre 2014 ad opera dell'art. 11 del D.L. n. 66/2014, ovvero: |
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Modalità di presentazione |
Soggetto |
Condizioni |
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Cartaceo/ Entratel/Fisconline remote/home banking |
Privato |
F24 a debito, senza compensazione, di importo ≤ 1.000 € |
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Entratel/Fisconline |
Tutti |
F24 a zero |
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Telematico con Entratel/Fisconline remote/home banking |
Tutti |
F24 a debito con compensazione |
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Titolare di partita Iva |
F24 a debito senza compensazione |
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Privato |
F24 a debito senza compensazione di importo > 1.000 € |
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Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili. Questi sono i principali codici tributo da utilizzare: |
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4034 |
Acconto IRPEF (2° o unica rata) |
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3813 |
Acconto IRAP (2° o unica rata) |
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1794 |
Acconto imposta sostitutiva 5% regime minimi (2° o unica rata) |
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1791 |
Acconto imposta sostitutiva 15% regime forfetario (2° o unica rata) |
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1841 |
Acconto cedolare secca (2° o unica rata) |
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4045 |
Acconto IVIE (2° o unica rata) |
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4049 |
Acconto IVAFE (2° o unica rata) |
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COMPENSAZIONE |
Per il versamento dell'acconto 2016 il contribuente può avvalersi della compensazione: ¨ verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2015 a credito con la seconda rata dell'acconto IRPEF 2016), senza necessità di utilizzare il modello F24; ¨ orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2015 a credito con la seconda rata dell'acconto IRAP 2016), con necessità di utilizzare il modello F24. Si ricorda che: ¨ è previsto il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500; ¨ i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati (orizzontalmente) solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale e utilizzando gli strumenti telematici dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, se superiori anche a € 15.000, è richiesta l'apposizione del visto di conformità al modello dichiarativo IVA da parte di un soggetto abilitato; ¨ i crediti tributari relativi a IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte superiori a € 15.000 possono essere compensati (orizzontalmente) solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato al modello dichiarativo da cui il credito emerge. Il limite massimo annuo di crediti d'imposta compensabili è fissato a € 700.000[1] (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale); l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo. |
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RAVVEDIMENTO OPEROSO |
Si fa, inoltre, presente che il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso, applicando le sanzioni ridotte: ¨ da 0,1% al 1,4% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni (ravvedimento sprint); ¨ 1,5% (1/10 del 15%) se il pagamento è effettuato dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza; ¨ 1,67% (1/9 del 15%) se il pagamento è effettuato dal 31° al 90° giorno dalla scadenza; ¨ 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è effettuato entro la dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione; ¨ 4,29% (1/7 del 30%) se il pagamento è effettuato entro la dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione; ¨ 5% (1/6 del 30%) se il pagamento è effettuato entro il termine di accertamento. Oltre all'imposta e alla sanzione ridotta, vanno corrisposti gli interessi di mora calcolati a giorni, nella misura dello 0,2% dall'1.1.2016. |
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[1] € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.