Compensi a forfetari o minimi – ricezione fatture da forfettari
2024
Dal 2024 i soggetti che corrispondono compensi a forfettari o minimi, cioè che ricevono fatture da contribuenti forfettari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) o minimi (cd. regime di vantaggio, D.L. 98/2011), NON dovranno compilare e inviare a favore di tali soggetti la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta / anno 2024.
Dall’anno 2024, chiunque riceverà fatture da professionisti minimi o forfetari NON dovrà più compilare la CU,.
Al contrario il professionista forfetario che riceverà fattura da qualunque professionista dovrà sempre fornire le indicazioni in dichiarazione dei redditi.
Il 2023, pertanto, sarà l’ultimo anno da certificare per i suddetti contribuenti (CU 2024, periodo d’imposta / anno 2023).
Il D.Lgs. 8.01.2024, n. 1, sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica che era consegnare e trasmettere telematicamente entro il 16.03 dell’anno successivo e dalla trasmissione telematica entro il 31.10.
2023
Pertanto, per l’anno 2023 resta ancora l’obbligo di CU per certificare le somme corrisposte ai forfetari, come per gli anni precedenti.
Per l’anno 2023:
- chi riceve fattura dal professionista minimo dovrà compilare la CU, mentre NON dovrà compilare alcun 770 non essendo il professionista soggetto a ritenuta;
- chi riceve fattura dal professionista forfetario dovrà seguire le stesse indicazioni di cui sopra;
Per l’anno 2023 al contrario:
- il minimo che riceve fattura da un professionista, qualunque regime dovrà predisporre la CU, indicando l’importo della ritenuta versata, se appunto ordinario (e il 770);
- il forfetario che riceve fatture da un professionista, qualunque regime NON dovrà operare alcuna ritenuta, NON dovrà compilare la CU o il 770 poiché non è soggetto né “attivo” né “passivo” di ritenute,
NB
Dovrà invece indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del professionista e l’ammontare di reddito su cui non è stata operata la ritenuta.