I contributi pagati per COLF e BADANTI hanno due sottrazioni: sono (1) detraibili e (2) deducibili.
(1) La detrazione spetta per i soli contributi e non per il compenso, spetta solo per gli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti, mentre la (2) deduzione ha portata più ampia.
(1) Detrazione contributi badanti
Sono in detrazione dei contributi corrisposti in favore di badanti o altro personale addetto all’assistenza personale.
La spesa a carico del datore di lavoro domestico potrà essere indicata tra gli oneri detraibili nel modello nel rispetto dei due seguenti requisiti:
- assistenza personale di persone non autosufficienti negli atti della vita quotidiana;
- contribuente con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro.
La detrazione dei contributi INPS spetta solo se questa è necessaria per aiutare soggetti che necessitano di assistenza continuativa o che non sono in grado di svolgere autonomamente una delle seguenti attività:
- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti.
Meglio se risulta da lettera di incarico inviata per PEC.
La detrazione dei contributi INPS della badante spetta anche se le spese sono sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico. Badante assunta dal familiare e costi sostenuti dallo stesso
La detrazione non spetta invece per i contributi corrisposti in favore di colf, con inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale.
La detrazione Irpef spettante è pari al 19% della spesa, entro il limite massimo di 2.100 euro.
(2) Deduzione dei contributi
Alla detrazione si affianca la deduzione: è una doppia agevolazione (non sovrapponibile) quella prevista per i datori di lavoro domestico.
I contributi INPS di colf e badanti sono deducibili dal reddito fino ad un massimo di 1.549,37 euro.
L’importo comprende esclusivamente la quota rimasta a carico del datore di lavoro e al netto della parte di contributi a carico del lavoratore. Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.
Sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante:
- gli importi pagati;
- gli estremi anagrafici;
- il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
Ai fini della deduzione non è quindi necessario che il collaboratore domestico sia assunto per specifiche finalità, (badante) come è invece previsto ai fini della detrazione Irpef del 19%.