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Dichiarazioni d’ intento 2015 – nuovo regime – vecchio metodo

Durante il periodo transitorio invio ai propri fornitori e prestatori delle lettere di intento, vecchio metodo, in forma cartacea, poi invio telemativo

La maggior parte degli esportatori abituali hanno rinunciato ad applicare durante il periodo transitorio il nuovo regime, preferendo continuare nel “solco della tradizione”, con l’invio ai propri fornitori e prestatori delle lettere di intento, vecchio metodo, in forma cartacea, come sin qui avvenuto.

I dati delle dichiarazioni di intento ricevute durante il periodo transitorio 01/01/2015 – 11/02/2015, non devono essere trasmessi all’Agenzia, ne dai fornitori (riceventi) ne prestatori (emittenti).

Sino al 11 febbraio 2015, i soggetti che ricevono le lettere di intento vecchio metodo possono procedere con l’effettuazione dell’operazione senza applicazione dell’imposta e senza dover attivare i meccanismi di controllo previsti dalla nuova procedura.

In occasione della videoconferenza di Italia Oggi, le Entrate hanno avuto modo di precisare, come era comunque desumibile dal provvedimento direttoriale, che, a differenza di quanto avveniva nel previgente regime, cessato lo scorso 31 dicembre, i dati delle dichiarazioni di intento ricevute durante il periodo transitorio non devono essere trasmessi dai fornitori e prestatori all’Agenzia, mentre a partire dal prossimo 12 febbraio 2015, le nuove regole, introdotte dal decreto semplificazioni, divengono obbligatorie per tutti.

Quindi dovrà essere seguita necessariamente la nuova procedura, anche in presenza di lettere di intento già inviate dagli esportatori abituali ai loro fornitori e prestatori.

Dichiarazioni d’intento con validità sino al 11/02/2015.

Le dichiarazioni d’intento inviate nel 2015, per raccomandata, al fornitore, con il vecchio metodo, e che hanno esaurito la loro funzione, come ad esempio nel caso di lettere d’intento trasmesse in relazione ad una singola operazione, tipicamente quelle inviate alle Dogane, non vanno invece comunicate.

Rimangono esclusivamente cartacee e non sono da inviare con la vecchia comunicazione delle dichiarazioni d’intento.

Dichiarazioni d’intento con validità oltre al 11/02/2015.

Le dichiarazioni d’intento inviate nel 2015, per raccomandata, al fornitore, con il vecchio metodo, che hanno efficacia oltre la data dell’11/02/2015, ad esempio perché sono con periodo annuale, che quindi  sono state valide sino al 11/2 e non sono state comunicate all’Agenzia ma non hanno ancora esaurito la loro efficacia, sono da inviare secondo la nuova modalità.

L’esportatore abituale deve trasmettere (gli stessi dati riportati sulla dichiarazione inviata al fornitore) i relativi dati, telematicamente, all’Agenzia, ottenendo la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

Lettera d’intento e ricevuta telematica vanno quindi entrambe consegnate al fornitore, che deve verificare la veridicità di quest’ultima, utilizzando l’apposita utility resa disponibile sul sito delle Entrate,  pena l’applicazione della sanzione del 100% al 200% dell’imposta non applicata qualora sorgano problemi.

Il fornitore che ha ricevuto dal Cliente la dichiarazione d’intento e la ricevuta di invio telematico, non ha obbligo di verifica e di stampa della videata di esito positivo, ma, solo in caso di problemi sulla veridicità della dichiarazione ricevuta o di problemi con i requisiti del fornitore in merito alla sua emissione, sarà punito con una sanzione del 100% al 200% dell’imposta non applicata al fornitore.

Varrà perciò la pena di verificare la veridicità di quest’ultima, utilizzando l’apposita utility resa disponibile sul sito delle Entrate, al fine di non rischiare l’applicazione della sanzione in caso sorgano problemi in capo al Cliente.

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

Chiarito il metodo alla luce della prossima scadenza 11/02/2015 è opportuno che gli esportatori abituali emittenti la dichiarazione, effettuino quanto prima la comunicazione dei dati all’Agenzia per poter continuare a beneficiare (da parte del loro fornitore) della sospensione d’imposta, senza soluzione di continuità, in relazione alle dichiarazioni di intento precedentemente inviate con il vecchio metodo.

Ribadiamo che non vanno invece comunicate quelle che hanno esaurito la loro funzione, come ad esempio nel caso di lettere d’intento trasmesse in relazione ad una singola operazione.

D’altra parte è opportuno che i fornitori degli  esportatori abituali riceventi la dichiarazione, effettuino quanto prima la richiesta al loro Cliente di ricevere la nuova dichiarazione e la relative ricevuta di presentazione telematica, in modo da poter continuare ad emettere (al loro cliente) le fatture in esenzione d’imposta, senza soluzione di continuità, e verificare sula sito della Agenzia l’autenticità della comunicazione stampando la videata della risposta positiva.

Senza tale stampa potranno rischiare, in caso di problemi del Cliente, la sanzione suindicata.

Il fornitore, a partire dal prossimo 12 febbraio, non potrà più procedere all’effettuazione delle operazioni esenti con quel Cliente se non dopo avere operato le verifiche richieste dalla nuova disposizione.

 

06/02/2015 09:36 commenti (49)

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