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Gestione IVS artigiani e commercianti

Entro lunedì 30 novembre artigiani e commercianti dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2015 dei contributi previdenziali dovuti sulla quota eccedente il minimale.

Per la determinazione degli importi dovuti si fa riferimento alla circolare INPS n. 26/2015.

Per il 2015:

-        il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.548 euro;

-        il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872 euro;

-        per i la­voratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale di 76.872 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 01/01/1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;

-        iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, a 100.324 euro;

I contributi per la quota eccedente il reddito minimale di 15.548 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste per l’anno 2015 a 46.123 euro.

Per i redditi superiori a 46.123 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992.

I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati nella seguente tabella:

SOGGETTI

REDDITO

ALIQUOTA ARTIGIANI

ALIQUOTA COMMERCIANTI

Titolari (qualunque età)

e collaboratori di età superiore

a 21 anni

da € 15.548 fino

ad € 46.123

22,65%

22,74%

da 46.123,01 fino

ad € 76.872*

23,65%

23,74%

Titolari (qualunque età)

e collaboratori di età superiore

a 21 anni

da 46.123,01 fino

ad € 100.324

** Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

24,65%

24,74%

collaboratori di età

inferiore a 21 anni

da € 15.548 fino

ad € 46.123

19,65%

19,74%

da 46.123,01 fino

ad € 76.872*

20,65%

20,74%


(*) Gli iscritti con decorrenza anteriore al 01/01/1996 oppure che hanno un qualunque tipo di anzianità contributiva al 01/01/1996

(**)Gli iscritti con decorrenza dal 01/01/1996 o successiva, oppure privi di anzianità contributiva al 31/12/1995.

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito imponibile da assoggettare all’ INPS, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti.

Per i titolari di impresa individuale in: 

contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell’acconto è il rigo RF101 del modello Unico 2015, mentre gli imprenditori;

- in contabilità semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo RG36.

I soci di SNC / SAS, SRL trasparenti  ed i collaboratori di imprese familiari 

I soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari (i cui contributi sono versati dal titolare) e i soci di società trasparenti che dichiarano  i redditi nel quadro RH per il calcolo dell’acconto contributivo dovuto dovranno  fare riferimento al rigo RH14 campo 2.

Contribuenti minimi.

I soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”  il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM al rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – il rigo LM9 (perdite pregresse), avendo però barrato la a casella “Impresa” o “Impresa familiare”. 

Esempio:

Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2014 un reddito pari ad € 40.000.

Il contribuente dovrà versare, altre al saldo 2014, anche gli acconti per il 2015 così determinati con applicazione del metodo storico:

-€ 40.000 - € 15.548 (reddito minimale previsto per il 2015) = € 24.452 (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);

-€ 24.452*22,74%= € 5.560,38 (totale dell'acconto dovuto);

-I° acconto 2015: € 2.780,19 da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche (16 giugno 2015 (o 6 luglio 2015 per coloro che potevano usufruire della proroga), con possibilità di posticipare al 16 luglio 2015 (o 20 agosto 2015) e possibilità di rateizzazione);

-II acconto 2015: € 2.780,19 da versare entro il 30 novembre 2015.

 
Acconti 2015

Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti si può utilizzare il metodo storico oppure il il metodo previsionale 

Quindi l’acconto è calcolato sulla base del modello Unico 2015.

Con il metodo previsionale si deve calcolare il reddito presunto alla base del calcolo dell’imponibile previdenziale.

Formula di calcolo.

Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società si dovrà far riferimento per il calcolo del contributo alla seguente formula:

RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12.

 

 

09/11/2015 09:48 commenti (45)

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