QUADRO NORMATIVO
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Artt. 11 e 12, Regolamento CE 17.10.2005, n. 1777/2005: definisce quali operazioni sono rispettivamente comprese o escluse dalla nozione di "commercio elettronico diretto".
Allegato II, Direttiva, 28.11.2006, n. 2006/112/CE: contiene l'elenco esemplificativo delle operazioni di commercio elettronico diretto.
Art. 22, co. 1, n. 1), D.P.R. 26.10.1972, n. 633: ricomprende le operazioni di commercio commercio indiretto fra quelle per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura.
Art. 2, co. 1, lett. oo), D.P.R. 21.12.1996, n. 696: prevede l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi, salvo l'obbligo di annotazione degli stessi nel registro dei corrispettivi.
Art. 74-quinquies, D.P.R. 633/1972: disciplina il regime speciale per i soggetti extracomunitari che svolgono prestazioni di commercio diretto a favore di soggetti domiciliati nella Ue.
D.Lgs. 1.8.2003, n. 273: recepisce le norme comunitarie in materia di commercio elettronico diretto.
R.M. 3.7.2008, n. 274/E: richiama le norme comunitarie al fine dell'individuazione delle prestazioni ricomprese nel commercio diretto.
R.M. 5.11.2009, n. 274/E: fornisce precisazioni sulla procedura di reso dei beni.
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COMMERCIO ELETTRONICO:
Si definisce "commercio elettronico" l'attività rivolta all'effettuazione di transazioni commerciali di beni o servizi attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.
Nel commercio elettronico, l'acquirente visiona i beni (indiretto)o servizi (diretto), su un catalogo on line, messo a disposizione dal cedente, all'interno di un proprio sito web o di un portale e procede direttamente all'ordine del prodotto attraverso la rete Internet.
Il pagamento può avvenire elettronicamente mediante utilizzo di carte di credito o sistemi di pagamento elettronici ( pay pal e similari), ovvero mediante bonifico o contrassegno postale, in base alle modalità di vendita e della tipologia di acquisti effettuati.
Ai fini fiscali a seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti si distingue fra:
- commercio elettronico indiretto (indiretto - off line): riguarda la cessione di beni materiali visionabili su un catalogo on line nel quale vengono descritte le caratteristiche merceologiche dei beni, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. A seguito dell'ordine il bene viene spedito o consegnato all'acquirente con i canali tradizionali (spedizione postale, vettore, corriere); il pagamento può avvenire o direttamente al momento dell'ordine in via elettronica (carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento) oppure alla consegna. In questo caso il commercio elettronico, salvo per la differente modalità di ordinazione dei beni acquistati, non si discosta dalle ordinarie altre forme di vendita;
- commercio elettronico diretto (diretto- on line): riguarda la cessione di beni immateriali e servizi informatici forniti attraverso "Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire" (art. 11, Regolamento CE, 17.10.2005, n. 1777/2005; in merito RR.MM. 15.11.2004, n. 133/E e 21.7.2008 n. 312/E).
La transazione commerciale, in questo ultimo caso, diretto, avviene esclusivamente in via telematica: l'acquirente visiona sul catalogo on line il bene o servizio da acquistare, procede all'ordine, esegue il pagamento con sistemi elettronici, effettua il download del bene acquistato oppure gli viene fornito il servizio acquistato.
Questa tipologia di commercio elettronico comporta, quindi, la completa de-materializzazione della transazione commerciale, essendo il bene acquistato intangibile ed immateriale.
Dal punto di vista dell'Iva, le due tipologie di commercio elettronico sono diversamente disciplinate.
COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO:
le transazioni effettuate vengono assimilate alle vendite per corrispondenza nella considerazione che la rete telematica, in questo caso, funge da mero canale di vendita, essendo la merce fisicamente consegnata all'acquirente con modalità tradizionali.
Per queste cessioni, quindi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, co. 1, n. 1), D.P.R. 26.10.1972, n. 633, secondo il quale non vi è obbligo di emissione della fattura se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
Sussiste, inoltre, l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (art. 2, co. 1, lett. oo), D.P.R. 21.12.1996, n. 696).
I corrispettivi, tuttavia, devono comunque essere annotati nell'apposito registro di cui all'art. 24, D.P.R. 633/1972 con le modalità ivi indicate.
Tabella n. 1 - PRESTAZIONI di COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - IMPONIBILITA'
CEDENTE
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CESSIONARIO
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IMPONIBILITA' IVA in ITALIA
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ITA
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ITA
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SI
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ITA
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EXTRA-UE (soggetto Iva o privato)
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NO (esportazione)
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ITA
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UE (soggetto Iva)
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NO (Stato UE con "reverse charge")
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ITA
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UE (privato)
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SI se cessioni Euro 79.534,36
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ITA
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UE (privato)
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NO (Stato UE) se cessioni Euro 79.534,36
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EXTRA-UE
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ITA (Iva o privato)
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SI (importazione)
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UE
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ITA (soggetto Iva)
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SI ("reverse charge")
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UE
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ITA (privato)
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SI se cessioni Euro 27.888,67
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UE
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ITA (privato)
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NO se cessioni Euro 27.888,67
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TERRITORIALITA':
ai fini dell'individuazione della territorialità della cessione si distingue fra:
ai fini dell'individuazione della territorialità della cessione si distingue fra:
a) cessioni nazionali:
a prescindere dalla circostanza che il soggetto acquirente sia o meno un soggetto Iva, le cessioni nazionali sono imponibili ai fini dell'Iva con le aliquote previste per il bene oggetto di cessione;
b) cessioni a favore di soggetto residente (soggetto Iva o privato) in uno Stato extra-Ue:
l'operazione configura un'esportazione con conseguente non imponibilità della cessione, obbligo di emissione della fattura e relativi adempimenti doganali di cui all'art. 8, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 (dichiarazione di esportazione e apposizione del visto su una copia di quest'ultima).
Nell'ipotesi di spedizione a mezzo servizio postale si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 22.1.1977;
c) cessioni intracomunitaria a favore di soggetto Iva:
si applicano le norme in materia di cessioni intracomunitarie, con conseguente emissione di fattura senza applicazione dell'Iva e integrazione della fattura da parte del soggetto acquirente che si rende debitore dell'imposta nello Stato di destinazione del bene (art. 41, co. 1, lett. b), D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. L. 29.10.1993, n. 427);
d) cessione intracomunitaria a favore di soggetto privato:
la disciplina è differente in relazione al volume di cessioni effettuate da parte del cedente. Invero, qualora l'ammontare delle vendite effettuate nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso da parte del cedente a favore di soggetti privati residenti in uno Stato comunitario sia inferiore ad Euro 79.534,36 e/o alla minor somma stabilita dalle singole legislazioni degli Stati membri (art. 28-ter B, co. 2, Direttiva 388/77/CE), le cessioni sono imponibili in Italia.
In alternativa, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nello Stato di destinazione previo esercizio di apposita opzione che ha effetto per almeno 3 anni.
Qualora, invece, l'ammontare delle cessioni sia superiore all'importo sopra indicato, le cessioni sono imponibili nello Stato di destinazione, con conseguente obbligo per il cedente di nominare un rappresentante fiscale in tale Stato, ovvero procedere all'identificazione diretta;
e) acquisto da parte di soggetto (Iva o privato) residente in Italia di beni provenienti da Stato extra-Ue:
configura un'importazione;
f) acquisto da parte di soggetto Iva residente in Italia di beni presso operatori residenti in Stati Ue:
configura un acquisto intracomunitario con obbligo di versamento dell'imposta nello Stato di destinazione mediante applicazione del meccanismo del reverse charge;
g) acquisto intracomunitario da parte di soggetto privato:
l'acquisto è imponibile in Italia, con conseguente obbligo per il cedente comunitario di nominare un rappresentante fiscale ovvero identificarsi direttamente in Italia; tale disciplina non si applica -con conseguente imponibilità della cessione nello Stato di provenienza del bene, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta in Italia- qualora le cessioni effettuate in Italia siano inferiori ad Euro 27.888,67.
Tabella n. 2 –
PRESTAZIONI di COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO - IMPONIBILITA'
omissis
PROCEDURA di RESO:
secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, nel commercio indiretto il rimborso del prezzo a fronte del reso della merce da parte del soggetto acquirente deve essere analiticamente documentato in ragione della previsione di esonero dalla certificazione dei corrispettivi.
In tal caso, infatti, non sono applicabili le norme in materia di variazione in diminuzione, non essendovi l'obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Ne consegue che il cedente deve attribuire un codice ad ogni prodotto oggetto di cessione; tale codice deve essere menzionato dall'acquirente nella comunicazione inviata al cedente con la richiesta di rimborso del prezzo; il cedente abbina a questo codice un "codice di reso", in modo tale che sia sempre possibile verificare la corrispondenza fra il rimborso, il codice "prodotto" ed il "codice reso".
Dalla contabilità di magazzino, inoltre, deve essere possibile ricostruire le movimentazioni in uscita e in entrata del bene oggetto di restituzione (R.M. 5.11.2009, n. 274/E).
La fatturazione
A) RISOLUZIONE MIN. FIN. PROT.VI-12-1615 del 20.01.1994
con la quale le finanze hanno ammesso la possibilità che, nell'ambito delle Vendite per Corrispondenza, il cedente, per motivi di natura contabile e per un migliore controllo sulla movimentazione della merce, possa emettere benchè non obbligato a farlo, una regolare fattura anche quando non richiesta dal cliente.
Di conseguenza può emettere una nota di rettifica a norma dell'art. 26 del DPR 633/72 per la restituzione della merce.
In via normale ed abituale , essendo la Vendita per Corrispondenza una forma di vendita al dettaglio al consumatore finale, è prevista la tenuta di un REGISTRO DEI CORRISPETTIVI sul quale devono essere annotati gli importi lordi di IVA delle merci inviate ai clienti, con le particolarità indicate nelle risoluzioni del Ministero delle Finanze che seguono.
In via normale ed abituale , essendo la Vendita per Corrispondenza una forma di vendita al dettaglio al consumatore finale, è prevista la tenuta di un REGISTRO DEI CORRISPETTIVI sul quale devono essere annotati gli importi lordi di IVA delle merci inviate ai clienti, con le particolarità indicate nelle risoluzioni del Ministero delle Finanze che seguono.
B) RISOLUZIONE MIN.FIN 527575 - DG. II. - DIV. XXV DEL 8.2.73.
Con essa il Ministero delle Finanze ha consentito che l'Azienda di Vendita per Corrispondenza procedesse alla liquidazione dell'IVA sulla base dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate mensilmente annotando, riassuntivamente, l'ammontare complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota, diminuito dei corrispettivi concernenti i prodotti restituiti nello stesso periodo distinti anch'essi per aliquota, nel medesimo registro previsto dall'art. 24 DPR.633/72 (registro dei corrispettivi).
Ciò in luogo dell'annotazione giornaliera, alla condizione che l'Azienda si obblighi ad effettuare, mediante il suo centro meccanografico, per i singoli prodotti spediti o restituiti in ciascun mese registrazioni analitiche.
Nel supporto magnetico formato dal centro meccanografico devono risultare, prodotto per prodotto, il numero progressivo annuale, i dati di identificazione del destinatario, la specie di prodotto spedito o restituito durante ciascun mese e il prezzo di vendita IVA inclusa.
C) RISOLUZIONE MIN.FIN. 502030 DG. II. - DIV. XXV DEL 16.5.73.
Resi e non pagati: con essa il Ministero delle Finanze riconosce che in caso di corrispettivi annotati a fronte dei quali vengono realmente confermati e pagati corrispettivi di entità inferiore documentati (per dispersione di merce; silenzio del cliente che nE conferma, nE paga; differenza di importo tra rateale annotato come corrispettivo e unica soluzione realmente pagato, ecc.); e poichè il corrispettivo si materializza al momento del perfezionamento del contratto cio molto spesso, con il pagamento (effetti traslativi sospesi), si rende necessaria una rettifica a conguaglio.
Pertanto, in questi casi nei quali la vendita, di fatto, non si realizza non è dovuta l'IVA e il non pagato puo essere detratto dal corrispettivo (art. 26 DPR 633/73).
Pertanto, in questi casi nei quali la vendita, di fatto, non si realizza non è dovuta l'IVA e il non pagato puo essere detratto dal corrispettivo (art. 26 DPR 633/73).
Spese postali: inoltre, ammette il Ministero delle Finanze che molto spesso le condizioni contrattuali di vendita stabiliscono che le spese postali di spedizione siano a carico dell'acquirente.
Quando esiste effettivamente tale condizione di anticipazione di spese postali per conto del cliente esse non rientrano nell'imponibile IVA (art. 15,3 DPR 633/73).
Stabilisce anche che in tutti questi casi devono porsi in essere prove documentali idonee ad immediati controlli dell'Amministrazione Finanziaria.
d)
REGISTRATORI DI CASSA.
E' prevista l'esenzione.
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO:
omissis