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IVA contabilità per cassa

Il regime prevede la liquidazione Iva secondo la contabilità di cassa,a tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprese e professionisti) che nell’anno solare precedente hanno realizzato volume d’affari non superiore a 2 milioni.

IVA contabilità per cassa

 

Il regime che prevede la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa, è riservato a tutti i soggetti titolari di partita Iva (sia imprese che professionisti) che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Disciplinato dall’art.32-bis del DL.83/2012 con decorrenza 01.12.2012, completato con il Decreto di attuazione del MEF datato 11.10.2012 e dal Provvedimento direttoriale n. 165764/2012 del 21.11.2012.

L’ Agenzia delle entrate ha emesso la Circolare 44/E/2012.

 

Il Cliente che riceve la fattura da un soggetto che adotta l’IVA per cassa deduce l’ IVA esposta con le normali modalità di detrazione.

L’applicazione di tale regime ha la particolarità di produrre effetti unicamente in capo al soggetto che opta per il medesimo in quanto implica che:

-        l’Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate diviene esigibile all’atto dell’incasso dei relativi corrispettivi

-        però decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione va messa in liquidazione a debito anche in caso di mancato incasso (fa tuttavia eccezione al termine annuale il caso del cessionario o committente assoggettato a procedure concorsuali avviate anteriormente al decorso dell’anno, nel qual caso il cedente/prestatore che applica il regime in commento potrà anche attendere l’eventuale incasso oltre l’anno per rendersi debitore dell’imposta);

-        il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione in caso di mancato pagamento.

Nessun coinvolgimento quindi si verifica per i soggetti terzi che entrano in contatto con il soggetto che ha optato per il cash accounting, a meno che anch’essi abbiamo optato per l’applicazione di tale regime.

 

Le caratteristiche principali del regime dell’Iva per cassa

L’adesione al regime vincola il soggetto passivo all’applicazione dell’Iva per cassa per almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione immediata già in corso d’anno.

Le fatture emesse devono recare l'annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa ai sensi dell’art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012”.

Non rientrano nel regime, a seguito di esclusione oggettiva prevista dall’art. 32-bis, le seguenti operazioni attive:

-        le operazioni effettuate nei confronti di privati o soggetti assimilati in quanto non titolari di partita Iva;

-        le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’Iva (editoria, agricoltura, margine, agenzie viaggi, agriturismi, ecc.);

-        le operazioni che già beneficiano del meccanismo dell’esigibilità differita ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972;

-        le operazioni effettate in regime di reverse charge;

-        le cessioni intracomunitarie nonché le esportazioni, le operazioni assimilate alle esportazioni ed i servizi internazionali.

In proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che ai fini della verifica del limite del volume d’affari (2 milioni di euro) vanno comunque considerate sia le operazioni assoggettate che quelle escluse dal nuovo regime.

Sul lato passivo, le operazioni escluse dal meccanismo del cash accounting sono le seguenti:

-        gli acquisti di beni e servizi per i quali trova applicazione il reverse charge;

-        gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le importazioni e le estrazioni di beni da depositi Iva.

L’Agenzia delle entrate, con la citata C.M. n. 44/E/2012, ha chiarito che l’adozione del sistema Iva per cassa comporta il differimento della detrazione dell’Iva relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono fruire della sospensione.

Non va pertanto attuato alcun meccanismo (simile al pro-rata) che preveda una detrazione sugli acquisti nella stessa percentuale in cui avviene l’esigibilità sulle vendite.

Il soggetto passivo Iva che si vede recapitare da un proprio fornitore una fattura con indicazione “Iva per cassa ai sensi dell’art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012”, qualora non abbia anch’esso optato per tale regime, procederà alla ordinaria detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta sulla fattura di acquisto ricevuta, trattandosi il regime dell’Iva per cassa di un regime soggettivo e non riferibile alla singola operazione effettuata.

 

Le condizioni per l’accesso al regime e la revoca al termine del triennio

L’opzione per il regime del cash accounting vincola il contribuente per almeno un triennio e resta valida per  ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.

Con riferimento al primo “anno” di applicazione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che chi ha esercitato l’opzione a partire dal 01.12.2012 deve considerare il 2012 come primo anno di applicazione del regime. Il medesimo criterio va applicato nell’anno di inizio attività nel quale si applica il regime. Pertanto, per coloro che hanno fin da subito applicato tale regime, alla data del 31.12.2014 risulta concluso il primo triennio (vincolante) di applicazione del nuovo meccanismo.

Per tali soggetti, quindi, si è presentata dal 01.01.2015 la necessità di valutare se continuare per un altro anno con l’adozione del predetto meccanismo del cash accounting (che le molteplici complicazioni che, sotto il profilo contabile ed amministrativo, lo stesso ha presentato) oppure decidere se revocare il medesimo tenendo conto che la revoca andrà, secondo le regole del “comportamento concludente”, comunicata a posteriori nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale IVA2016 per l’anno 2015.

Proprio perché la revoca va comunicata successivamente, assume certamente rilevanza il comportamento adottato dal contribuente fin dal 01.01.2015, non tanto con riferimento alla presenza o meno della specifica dicitura da evidenziare in fattura, che l’Agenzia ritiene “superabile” da altri riscontri del comportamento del contribuente, ma in particolare all’atto della prima liquidazione periodica: in essa il contribuente dovrà decidere se applicare il criterio secondo la contabilità di cassa oppure tornare alle ordinarie regole che ancorano l’esigibilità/detrazione al momento di effettuazione delle operazioni (in tale ultimo caso dovrà far concorrere a tale liquidazione tutta l’Iva la cui esigibilità è stata precedentemente congelata in attesa degli incassi e dei pagamenti delle relative fatture).

Nel caso invece di nuova adesione al regime del cash accounting con decorrenza 01.01.2015, posto che il contribuente dovrà dare seguito a tale decisione assumendo i relativi comportamenti concludenti (dicitura in fattura, non dirimente, e liquidazione periodica secondo la contabilità di cassa), lo stesso dovrà poi successivamente confermare tale scelta nel quadro VO della dichiarazione IVA2016 per l’anno 2015, restando vincolato all’applicazione di tale regime per il triennio 2015-2016-2017 (ferma l’ipotesi di immediata decadenza nel caso di superamento del limite di volume d’affari).

 

 

Gli aspetti negativi

Il difetto del presente regime è individuabile sostanzialmente nella mancanza reale di benefici: anzi, in molte situazioni, aderire al regime potrebbe addirittura portare con sé un danno finanziario nella gestione dei versamenti IVA. Vediamone il motivo.

Il differimento dell’esigibilità sulle operazioni attive porta con se il proprio “rovescio della medaglia”, ossia il rinvio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti al momento in cui andremo a pagare le fatture ricevute dei fornitori.

Questo, evidentemente, comprime di molto il vantaggio, lasciando qualche spazio di utilità solo nei casi in cui il tempo medio di incasso dai clienti risulti molto più lungo del tempo medio di incasso dai fornitori.

Operazioni escluse

Occorre infatti ricordare che alcune operazioni attive sono escluse dalla generalizzata applicazione del differimento all’esigibilità:

-        operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva,

-        cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non Iva, quindi “privati consumatori”,

-        operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che applicano il reverse charge,

-        operazioni ad esigibilità differita di cui al c.5 art.6 DPR 633/72, ossia operazioni che già beneficiano di un proprio differimento d’imposta (es: operazioni poste in essere nei confronti di enti pubblici).

Sul punto si ricorda che la C.M. 44/E/12 ebbe modo di affermare come “… l’adozione del sistema IVA di cassa, riguardando non le singole operazioni ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa, qualora quest’ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633”

Questo significa, ad esempio, che se vengono poste in essere molte operazioni che non beneficiano del differimento all’esigibilità (es: molte operazioni nei confronti dei privati), vi sarà probabilmente molta più imposta a credito differita in acquisto rispetto a quella addebitata ai clienti e differita.

Non è remota l’ipotesi per cui la posizione netta complessiva con molte operazioni nei confronti dei privati possa portare dei versamenti d’IVA superiori a quelli che vi sarebbero stati se si fosse prescelto il regime ordinario.

 

vincolo di permanenza nel regime è triennale

Inoltre, poiché il vincolo di permanenza nel regime è triennale, sarà necessario anche valutare le dinamiche attese di fatturato: si pensi ad un contribuente che vende all’ingrosso e decide di aprire un punto vendita in centro città.

Tale soggetto probabilmente aumenterà sensibilmente il peso delle vendite nei confronti dei privati, per cui deve valutare con particolare cautela la possibilità di accedere al regime di IVA per cassa.

Quindi non ci si può nemmeno accontentare di fare una valutazione “storica” della posizione”, ma occorrerà interrogare il futuro e ragionare sul prossimo triennio.

 

A differenza del precedente sistema abrogato, contenuto nel DL 185/08, il sistema attualmente in vigore deve applicarsi, salvo deroghe, obbligatoriamente a tutte le operazioni attive.

Quindi perde anche quel vantaggio che il precedente regime aveva: esso poteva essere ad esempio utilizzato quando ci si trovava ad emettere una fattura nei confronti di un soggetto in dissesto, magari prossimo ad una procedura concorsuale (visto che il fallimento blocca il decorso del termine annuale che farebbe venir meno il differimento di esigibilità).

Nel nuovo regime questo non può essere fatto, visto che si tratta di una opzione globale: in altre parole, “o tutto o nulla”.

Infine si ricorda che, dovendo procedere a liquidazioni che devono tener conto di incassi e pagamenti, di fatto viene a scomparire buona parte dei benefici derivanti dall’adozione di un sistema di contabilità semplificata; anche per i contribuenti in contabilità ordinaria è evidente come la gestione contabile divenga molto più laboriosa e comporti la necessità di aggiornamenti molto più repentini che devono seguire i tempi delle periodicità delle liquidazioni IVA stesse.

 

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