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IVA scambi intra-UE mezzi trasporto “usati”

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. citato, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente,

L’IVA negli scambi intra-UE di mezzi di trasporto “usati”

Il regime beni usati non può essere applicato nel caso in cui il (primo) cedente abbia detratto anche solo parzialmente l’Iva a monte. A questa conclusione è giunta la Corte di Giustizia nella sentenza relativa alla causa C-160/11 del 19 luglio 2012.

Fattura acquisto art.10 n.27 quinquies DRP.633/72 à regime margine

Fattura acquisto art.30 n.5 L.388/2000 (anche con esposizione di IVA 10%)  à regime margine

Fattura acquisto art.1 n.125 L.266/2005 (anche con esposizione di IVA 15%)  à regime margine

Fattura acquisto art.19 n.4 DRP.633/72 à regime ordinario IVA 100%

Fattura acquisto art.13 n.4 DRP.633/72 (anche con IVA parziale)  à regime ordinario IVA 100%

 

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. citato, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d'imposta. Ne consegue che l'effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro rappresenta una tra le condizioni necessarie per l'applicazione del regime di non imponibilità di cui al citato articolo 41.

Può costituire prova idonea dell'uscita del bene dal territorio dello Stato " l'esibizione del documento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario". CMR in originale firmato per ricezione dal Cliente.

Accanto al predetto documento, occorre l'obbligo per il cedente di conservare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat), le fatture, la documentazione bancaria dei bonifici, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie, i contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria (cfr. ris. n. 345/E del 2007).

Nella risoluzione n. 19/E del 2013 l'amministrazione, ricordando i principi sottolineati nella prassi precedente richiamata, ha evidenziato che il documento di trasporto elettronico è idoneo, al pari di quello cartaceo, a provare l'effettiva uscita del bene dal territorio dello Stato.

Nelle cessioni “franco fabbrica”(trasporto a cura dell’acquirente), può “essere accettata, quale prova della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una dichiarazione inviata dalla acquirente, controparte contrattuale destinataria della merce, che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell’altro Stato membro”.

In pratica, qualora non si riesca ad ottenere (ma meglio avere il CMR originale firmato) in assenza della lettera di vettura firmata dal cessionario non residente, è possibile produrre un documento, sottoscritto dal acquirente, che attesti la ricezione dei beni e che si considera idoneo a provare la cessione intracomunitaria unitamente all’ulteriore documentazione relativa all’operazione posta in essere, e quindi Intrastat, Fatture, Bonifici, Contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria.

 

L’articolo 36, comma 10, del D.L. n. 41/1995 stabilisce che, negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi IVA che applicano il regime del margine, i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993.

In sostanza, il regime speciale del margine, per essere applicato agli scambi intracomunitari, richiede che il mezzo di trasporto sia non solo usato “di fatto”, ma anche “di diritto”, oltre che naturalmente già tassato in via definitiva.

 

Più nel dettaglio, ai fini dell’applicazione del regime del margine alle operazioni in esame, è necessario che il mezzo di trasporto:

  • sia usato “di fatto” per effetto del precedente utilizzo da parte di un altro soggetto;
  • sia stato già tassato definitivamente, in quanto acquistato presso un soggetto che non ha potuto detrarre la relativa imposta, (*vedi sotto*) come si verifica in caso di acquisto presso un privato o presso un soggetto passivo ad esso assimilato ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995;
  • sia usato “di diritto”, rispondendo ai requisiti definiti dall’articolo 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993 e, quindi, distinguendo tra veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili, laddove:
    • i veicoli devono avere un motore di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore a 7,2 Kw ed essere destinati al trasporto di persone o cose;
    • le imbarcazioni devono avere una lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse quelle destinate ad attività commerciali o della pesca, o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, che sono sempre assoggettate alla disciplina prevista per le operazioni intracomunitarie;
    • gli aeromobili devono avere un peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, esclusi quelli di cui all’articolo 8-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, cioè quelli destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, che sono sempre assoggettati alla disciplina prevista per le operazioni intracomunitarie.

 

Più nel dettaglio, il mezzo di trasporto, come sopra definito, si considera usato “di diritto” se soddisfa una duplice condizione relativa:

  • alla percorrenza effettiva anteriormente alla cessione, ossia:
    • chilometraggio superiore a 6.000 Km;
    • ore di volo superiori a 40;
    • ore di navigazione superiori a 100;
  • al momento di effettuazione della cessione, necessariamente oltre:
    • 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di veicoli a motore;
    • 3 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di aeromobili o di imbarcazioni.

 

L’articolo 36, comma 10, del D.L. n. 41/1995 implica, pertanto, che il soggetto passivo cedente (ditta italiana con partita iva o ditta con partita iva di altro Paese UE) deve avere acquistato il mezzo di trasporto che soddisfi i requisiti di bene “usato” e “tassato” secondo i criteri previsti ai fini dell’applicazione del regime speciale nel proprio Paese di residenza.

 

Dopodiché, nel successivo scambio con altro soggetto passivo di un diverso Paese UE che applica il regime speciale, il mezzo di trasporto deve soddisfare anche l’ulteriore requisito di bene usato “di diritto”.

 

Di conseguenza, se il mezzo di trasporto, usato “di diritto”:

  • è anche usato “di fatto” e “tassato”, l’operazione si considera interna al Paese del cedente ed è assoggettata al regime del margine;
  • non è anche usato “di fatto” e “tassato”, l’operazione si considera:
    • intracomunitaria, se entrambi i soggetti sono identificati ai fini IVA nei rispettivi Paesi UE, nel qual caso la cessione è detassata nel Paese del cedente siccome tassata nel Paese del cessionario;
    • interna al Paese del cedente,
      • ed è imponibile con il regine ordinario, se soltanto il cedente è un soggetto IVA d’imposta, ovvero
      • esclusa dal campo di applicazione dell’IVA se il cedente non è un soggetto IVA (privato) (a prescindere dalla qualifica del cessionario acquirente, come soggetto IVA o meno).

 

Si ricorda, infine, che i mezzi di trasporto considerati “nuovi” in base ai parametri dell’articolo 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993 sono sempre assoggettati ad imposta nel Paese UE di destinazione, indipendentemente dalla qualifica delle controparti e, quindi, anche quando il cedente e/o il cessionario non siano soggetti IVA.

Tale conclusione, si desume dagli articoli 41, comma 2, lett. b), e 38, comma 3, lett. e), del D.L. n. 331/1993, rispettivamente per le operazioni di parte attiva e passiva.

La tassazione nel Paese di destinazione risponde ad una precisa finalità antielusiva, ossia all’esigenza di evitare distorsioni della concorrenza, in presenza di aliquote IVA differenti tra i diversi Paesi UE, nonché notevoli contrazioni delle entrate tributarie per i Paesi che applicano aliquote più elevate.

 

Gli adempimenti che devono essere assolti da parte del soggetto italiano, in veste di cedente o di acquirente, sono indicati nel D.M. 19 gennaio 1993, rubricato “Modalità e termini per la liquidazione e il versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi beni, anche agli effetti del rimborso dell’imposta”.

 

 

Detrazione Iva operata

Perciò va innanzitutto verificata la detrazione Iva operata al momento dell’acquisto.

Le fattispecie che si possono presentare sono pertanto le seguenti.

1. Iva integralmente detratta all’atto dell’acquisto

Caso che si può presentare con riferimento ai veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività, autoveicoli per il trasporto merci e passeggeri, autocarri, o nel caso di agenti e rappresentanti di commercio.

L’intero corrispettivo pattuito per la relativa cessione del veicolo va assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria.

 

2. Iva integralmente non detratta all’atto dell’acquisto

È il caso ad esempio di acquisto operato da medici o agenti di assicurazione (indetraibilità soggettiva) che presentano un pro-rata di indetraibilità pari al 100%.

Ai fini Iva l’operazione di cessione del veicolo va qualificata come operazione esente ai sensi dell’articolo 10, comma 27-quinquies, DPR 633/1972, e questa indicazione va riportata nella fattura.

3. Iva parzialmente detratta all’atto dell’acquisto

Sono le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva,

 

In base all’articolo 13, comma 5, del DPR 633/1972 per questa cessione la base imponibile IVA è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti.

In considerazione del fatto che dal 2001 ad oggi si sono succedute diverse percentuali di indetraibilità dell’Iva sugli acquisti di autovetture, andrà verificata quale percentuale di indetraibilità sia stata applicata al momento della registrazione della fattura di acquisto (o eventualmente come tale detraibilità sia stata rettificata in seguito alla presentazione dell’istanza di rimborso presentata, ai sensi del D.L. 258/2006).

L’importo della cessione seguirà il seguente trattamento:

  • sarà da assoggettare ad Iva nella misura ordinaria la base imponibile determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata, scorporando poi l’Iva;
  • la quota residua, sarà “Fuori campo Iva ex articolo 13, comma 5, DPR 633/1972”.

 

4. Acquisto da privato o da soggetti applicato il regime del margine. 

Nel caso di acquisto effettuato presso un privato o da soggetti che hanno applicato il regime del margine ex articolo 36 D.L. 41/1995, al momento della rivendita dovrà essere applicato il regime del margine.

Sulla fattura non dovrà essere esposta l’Iva, ma dovrà essere indicato che si tratta di “Operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del D.L. n. 41/95 e successive modificazioni”.

 

 

 

Mezzi di trasporto “nuovi”

 

Per i mezzi di trasporto “nuovi” oggetto di scambio intracomunitario è prevista una disciplina Iva specifica per i soggetti non operanti nell’esercizio d’impresa, arte o professione, compresi i “privati consumatori” e gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi Iva.

 

La nozione di “mezzo di trasporto”, ai fini delle operazioni intracomunitarie, è dettata dall’art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993, il quale fa riferimento:

  • alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse quelle destinate ad attività commerciali o della pesca, o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare;
  • agli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, esclusi quelli destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
  • ai veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose.

La stessa norma definisce i mezzi di trasporto che si considerano “nuovi”, per tali intendendosi quelli che soddisfano almeno una delle condizioni relative:

  • alla percorrenza effettiva del mezzo anteriormente alla sua cessione a titolo oneroso, ossia chilometraggio non superiore a 6.000 Km, ore di volo non superiori a 400 e ore di navigazione non superiori a 100;
  • al momento della cessione del mezzo, che deve avvenire non oltre a 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di veicoli a motore, ovvero non oltre a 3 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di aeromobili o di imbarcazioni.

 

Ai mezzi di trasporto “nuovi” oggetto di scambio intracomunitario si applica il principio di destinazione previsto per le operazioni intracomunitarie, indipendentemente dalla qualifica delle controparti, che quindi possono anche non essere soggetti passivi Iva.

Infatti:

  • l’art. 41, comma 2, lett. b), del D.L. n. 331/1993 considera “assimilate” alle cessioni intracomunitarie, non imponibili Iva in Italia, “le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (…), trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta”;
  • specularmente, l’art. 38, comma 3, lett. e) del D.L. n. 331/1993 considera “assimilati” agli acquisti intracomunitari, imponibili Iva, “gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.

 

La tassazione nel Paese di destinazione, svincolata dallo status di soggetto Iva delle controparti, risponde ad una precisa finalità antielusiva, cioè quella di evitare, allo stesso tempo, fenomeni di distorsioni della concorrenza, in presenza di aliquote Iva diverse tra i diversi Stati membri, e perdite di gettito per gli Stati che applicano aliquote più elevate (C.M. 23.02.1994, n. 13-VII-15-464/1994, par. B.14).

 

Per l’individuazione del regime applicabile agli scambi intracomunitari di mezzi di trasporto “nuovi” occorre comunque distinguere a seconda della qualifica del cedente e del cessionario (soggetti Iva o meno).

 

Dal punto di vista del cessionario acquirente italiano, se quest’ultimo:

  • è un soggetto Iva, l’operazione deve essere resa imponibile attraverso la procedura di integrazione prevista per gli scambi intracomunitari sulla base della fattura emessa dal cedente non residente, soggetto Iva.

Nell’ipotesi in cui acquirente non sia un soggetto Iva, l’acquisto intracomunitario è reso imponibile sulla base della documentazione relativa alla compravendita effettuata, emettendo cioè un’autofattura da annotare nei registri delle fatture emesse e in quello degli acquisti;

  • non è un soggetto Iva, l’imposta deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal D.M. 19.01.1993.

In pratica, l’acquirente deve presentare all’ufficio delle Entrate competente un’apposita dichiarazione, allegando una copia della fattura, se il cedente è un soggetto Iva, oppure una copia dell’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente, se il cedente non è un soggetto Iva.

La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’acquisto e, comunque, prima dell’immatricolazione, dell’iscrizione in pubblici registri o dell’emanazione di provvedimenti equivalenti relativi al mezzo acquistato.

L’Ufficio delle entrate, all’atto della presentazione della dichiarazione, riscuote l’imposta dovuta e restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione, con l’indicazione degli estremi della quietanza di pagamento.

 

Dal punto di vista del cedente italiano, se quest’ultimo.

  • è un soggetto Iva, la fattura deve contenere l’indicazione dei dati identificativi del mezzo di trasporto ceduto (art. 21, comma 2, lett. m, del D.P.R. n. 633/1972);
  • non è un soggetto Iva, l’art. 46, comma 4, del D.L. n. 331/1993 dispone che, ai fini della prova dell’effetto traslativo della proprietà, i dati identificativi del mezzo di trasporto devono risultare dall’atto di cessione o da altra documentazione equipollente. Per il soggetto nazionale, è possibile ottenere il rimborso dell’Iva pagata sull’acquisto o sull’importazione, in misura non superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse effettuata in Italia (art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993).

A tal fine, occorre presentare all’Ufficio delle entrate territorialmente competente, entro 60 giorni dall’effettuazione dell’operazione, un’apposita richiesta, redatta in conformità al modello 38 RIC, approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 31.01.2002; il rimborso è eseguito entro 120 giorni dalla richiesta, utilizzando i fondi della riscossione o i normali stanziamenti di bilancio (art. 5 del D.M. 19.01.1993).

 

 

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