I nuovi limiti introdotti dalla legge di bilancio determineranno la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020 per coloro che già forfettari nel 2019 hanno avuto, nel 2019 hanno avuto:
- spese per lavoratori dipendenti e collaboratori maggiori a 20.000 euro lordi;
- redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000 euro; ma qualora si sia superato si potrà rimanere nel regime forfettario se, nel 2019, il rapporto di lavoro è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 2.3).
d-bis) I soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
…. Pertanto ai fini del necessario coordinamento tra la disposizione in commento e quella di cui al soppresso comma 54 lettera d), si precisa che:
il requisito previsto dalla lettera d) del comma 54 ha costituito condizione di accesso al regime forfetario per coloro che lo hanno applicato nel 2015;
la causa di esclusione prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 preclude l'applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.
Tale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. …
Altri elementi che condizionano l’accesso o la permanenza nel regime forfetario per il 2020 richiedono di tener conto dei risultati del 2019, pur se non introdotti dalla legge di bilancio, a fine anno occorre accertare che:
- non sia stato superato il limite di 65.000 euro di ricavi e compensi e che
- non si abbia il controllo diretto o indiretto di srl che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente socio in regime forfetario;
- non siano state svolte in prevalenza attività autonoma in favore dell’attuale o del precedente datore di lavoro o di soggetti a questo riconducibili (art. 1 comma 57 lett. d) e d-bis) della L. 190/2014).
Tali cause ostative, infatti, vanno verificate al termine del periodo 2019 in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 2.3.2) e, ove accertate, determineranno la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo, ossia dal 2020.
I soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2019 in presenza di una partecipazione in una società di persone o associazione professionale, avvalendosi dei chiarimenti forniti dalla circ. n. 9/2019, per permanere nel regime forfettario, devono aver ceduto la partecipazione nel corso del 2019; diversamente, anche questi soggetti usciranno dal regime forfettario e passeranno dal 2020 nel regime semplificato.
Rettifica della detrazione IVA passando a regime semplificato oppure ordinario
Il passaggio alla contabilità semplificata o ordinaria obbliga alla rettifica della detrazione IVA per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali potenzialmente ammortizzabili.
Esempio
Si ipotizzi un forfettario che, nel 2016, durante il regime forfetario, abbia acquistato e contestualmente iniziato a utilizzare un bene strumentale per 3.400 euro (con IVA a 748 euro).
Se il momento della fuoriuscita dal regime forfetario fosse il 2020, sarebbero trascorsi 4 anni dall’acquisto.
Quindi sarà necessaria la rettifica di 1/5, quindi l’IVA detraibile risultante dall’operazione di rettifica ammonterebbe a 149,60 euro, pari a 1/5 dell’importo non detratto, in rapporto all’anno 2020 mancante al compimento del quinquennio (art. 19-bis2 del DPR 633/72).
La rettifica andrà operata nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole IVA ordinarie, per i fuoriusciti 2020, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA 2021.
IVA a credito recuperabile nel primo versamento periodico successivo
Il credito derivante dalla rettifica IVA potrebbe essere recuperato già nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita dal regime (analoga soluzione era stata proposta dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 17/2012, § 5.3.2, in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio). Non vi sono in merito indicazioni normative o chiarimenti ufficiali.
Redditi per cassa
Uscendo dal regime forfettario e passando ai regimi ordinari di determinazione del reddito, i ricavi e i compensi, con fattura già emessa, e le spese con fattura già ricevuta, con incasso e pagamento, manifestazione finanziaria, successivo alla fuoriuscita dal regime forfetario diventa imponibile, concorrendo alla formazione del reddito, nell’annualità in cui vengono incassati o pagati (art. 1 comma 72 della L. 190/2014).