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Legge stabilità 2016 - reverse charge nel settore edilizia

applicazione del reverse charge nel settore edilizia - ulteriori chiarimenti dell’agenzia delle entrate

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applicazione del reverse charge nel settore edile - ulteriori chiarimenti dell’agenzia delle entrate

 

 

Con la circ. 22.12.2015 n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge con riferimento alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.

 

1.1

Prestazioni rese nell’ambito di un contratto unico di appalto

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora nell’ambito di un contratto unico di appalto avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento, rien­tranti nella nozione di “manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001, siano eseguite sia prestazioni soggette all’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, sia prestazioni soggette al reverse charge a norma dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, l’IVA si applica secondo le regole ordinarie, senza che sia necessario procedere alla scomposizione delle operazioni. Tuttavia, non vengono attratte alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta le prestazioni di manuten­zione straordinaria diverse da quelle qualificate come interventi edilizi di fraziona­mento e accorpamento, sebbene siano rese nell’ambito del contratto unico di appalto.

 

1.2

Fornitura di beni con posa in opera e prestazione di servizi

Le operazioni qualificate come “forniture di beni con posa in opera” non sono sog­gette al reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, in quanto classificabili fra le cessioni di beni e non fra le prestazioni di servizi. Tuttavia, poiché la qualificazione delle operazioni risulta spesso controversa, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcuni criteri utili a operare tale distinzione. Al fine di verificare se la prestazione di servizi prevale sulla cessione di beni o viceversa, occorre, pertanto, considerare i seguenti elementi:

  • se il bene ceduto abbia subìto, o meno, alterazioni funzionali ad adattare lo stesso alle esigenze del cliente;
  • il rapporto fra prezzo del bene ceduto e prezzo della prestazione di servizi;
  • lo scopo principale del contratto, dedotto dal complesso delle pattuizioni;
  • la volontà contrattualmente espressa dalle parti.

 

1.3

Installazione e manutenzione di impianti

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggette all’applicazione del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, le seguenti prestazioni:

  • l’installazione di impianti posizionati in parte all’esterno, in parte all’interno, ma serventi, nel complesso, l’edificio;
  • la manutenzione e riparazione relative ai lavori di costruzione specializzati compresi nei codici della divisione ATECO 43;
  • l’installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici collocati sull’edificio o su aree di sua pertinenza, funzionali all’edificio stesso, purché non siano ac­cata­stati come unità immobiliari autonome;
  • l’installazione di porte tagliafuoco, nonché la manutenzione degli estintori, a condizione che essi siano parte di un impianto antincendio avente le carat­teristiche di cui al DM 20.12.2012;
  • la manutenzione che si esaurisce in una mera attività di controllo sull’impianto, per la quale viene corrisposto il “diritto di chiamata”, e le manutenzioni che prevedono il pagamento di canoni periodici, anche in mancanza di un concreto intervento.

Esclusioni

Non sono invece soggette al reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72:

  • le prestazioni di allacciamento individuale e di attivazione del servizio di distri­buzione del gas, dell’energia elettrica o dell’acqua (in quanto ricomprese nello stesso servizio di fornitura);

 

segue

  • l’installazione di impianti funzionali non all’edificio, bensì ad un’attività indu­striale svolta al suo interno (in quanto riconducibili al codice ATECO 33.20.09).

 

1.4

Clausola di salvaguardia

Considerata la sussistenza di numerosi profili di incertezza circa l’applicazione del reverse charge, nell’ipotesi in cui il contribuente, con riferimento alle operazioni effettuate dall’1.1.2015 al 22.12.2015, abbia adottato un comportamento difforme da quello indicato nella circ. 37/2015, limitatamente alle fattispecie in essa esaminate, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che non si applicano le relative sanzioni purché la violazione non rientri nell’ambito di una frode fiscale.

 

 

2

Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiara­zioni colturali presentate all’AGEA nel 2015

 

 

 

Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 30.12.2015 n. 302, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei red­diti catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichia­razioni:

  • relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli;
  • presentate nel 2015 all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

 

L’aggiornamento riguarda 3.526 Comuni.

 

 

2.1

pubblicazione delle nuove rendite

Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i red­diti dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consul­tabili:

  • presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi dei competenti uffici Provinciali Territorio dell’Agenzia delle Entrate e sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it);
  • fino al 28.2.2016.

 

 

2.2

Efficacia delle nuove rendite

I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all’uso dei suoli pre­sentate all’AGEA nel 2015, producono effetti fiscali dall’1.1.2015.

 

 

2.3

Ricorso e reclamo/mediazione contro le nuove rendite

Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:

  • innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio;
  • entro il 28.4.2016.

 

Dall’1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

 

 

2.4

Istanza di autotutela

Il contribuente che riscontri errori nell’attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.

Nell’istanza dovrà essere indicata:

  • la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;
  • la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2015.

 

Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.

 

 

3

Deduzione IRPEF del 20% del costo di acquisto o costruzione di abitazioni da concedere in locazione - provvedimento attuativo

 

 

Con il DM 8.9.2015, pubblicato sulla G.U. 3.12.2015 n. 282, sono state dettate le di­sposizioni attuative della deduzione IRPEF, introdotta dall’art. 21 del DL 133/2014, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.

 

3.1

FATTISPECIE AGEVOLATE

È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo IRPEF, pari al 20%, per:

  • l’acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, cedute da im­prese di costruzione e da cooperative edilizie, che risultano invendute alla data del 12.11.2014. Il DM 8.9.2015 chiarisce che sono oggetto dell’agevo­lazione le unità immobiliari invendute che, alla data del 12.11.2014, risultavano già inte­ra­mente o parzialmente costruite ovvero per le quali, a tale data, era già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio o, comunque, era stato dato con­creto avvio agli adempimenti necessari per la loro edificazione, quali la con­venzione con il Comune o accordi similari;
  • l’acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristruttura­zione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) e c) del DPR 380/2001, cedute da imprese di ristrutturazione immobi­liare o da quelle che hanno effettuato detti interventi;
  • le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare residenziale su aree edificabili già in possesso del contri­buente.

 

Possono beneficiare della deduzione del 20% in esame le persone fisiche non eser­centi attività commer­ciale.

3.2

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

Sono agevolati gli acquisti effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017.

Il DM 8.9.2015 precisa che per le unità immobiliari acquistate deve essere stato rilasciato il certificato di agibilità, anche per silenzio assenso, nel periodo compreso tra l’1.1.2014 e il 31.12.2017.

Per gli immobili costruiti in economia, la deduzione, calcolata sulle spese certificate dall’esecutore dell’appalto, è riconosciuta per le unità immobiliari, da ultimare entro il 31.12.2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12.11.2014. 

 

 

3.3

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE

La deduzione del 20% spetta a condizione che:

  • entro 6 mesi dall’acquisto o, per gli immobili costruiti in economia, dal rilascio del certificato di agibilità, l’unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni. Per gli immobili acquistati anteceden­temente al­la pubblicazione in G.U. del DM 8.9.2015, il periodo di sei mesi de­corre dal 3.12.2015. Eventuali interruzioni del periodo di locazione, per motivi non impu­tabili al locatore, purché ciascuna inferiore a un anno, non determinano la deca­denza del diritto alla deduzione;
  • il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado;
  • il canone di locazione non sia superiore:

-        a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata” (di cui all’art. 18 del DPR 380/2001);

-        oppure al minore importo tra il canone cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale (ex art. 2 co. 3 della L. 431/98) e quello definito in ambito comunale, ai sensi dell’art. 3 co. 114 della L. 350/2003 (c.d. “edilizia a canone speciale”);

  • l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone destinate ad usi agricoli (zone “E” ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444);

segue

  • l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe “A” o “B”, ai sensi dell’Allegato 4 del DM 26.6.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
  • venga accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate (tale condizione è stata prevista dal DM 8.9.2015).

 

3.4

LIMITE MASSIMO DI SPESA

L’agevolazione spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000,00 euro (comprensivo di IVA) ed è riconosciuta una sola volta per ogni singolo immobile.

La deduzione compete altresì nella misura del 20% degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare. 

 

3.5

RATEIZZAZIONE

Le deduzioni in esame spettano ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà.

La deduzione spettante è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

 

3.6

DIVIETO DI CUMULO

Le deduzioni in esame non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. 

 

3.7

TRASFERIMENTO DELL’ABITAZIONE NEL PERIODO DI LOCAZIONE OBBLIGA­TORIA

In caso di trasferimento dell’immobile locato per vendita o successione, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti previsti dalla norma, fermo restando in capo ad esso il rispetto delle previste condizioni. 

 

3.8

CESSIONE IN USUFRUTTO

Le unità immobiliari acquistate con l’agevolazione fiscale in oggetto possono essere cedute in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di 8 anni, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’al­loggio sociale (ai sensi del DM 22.4.2008).

Nel caso di cessione in usufrutto a titolo oneroso, effettuata contestualmente all’atto di acquisto dell’unità immobiliare, il corrispettivo di usufrutto dovrà essere espressa­mente indicato nel medesimo atto di acquisto.

 

 

4

FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPRO-VAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2016

 

 

 

Sono state pubblicate, sul S.O. n. 66 alla G.U. 15.12.2015 n. 291, le Tabelle ACI per il 2016 dei costi chilometrici per la determinazione del fringe benefit dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.

Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.

 

4.1

normativa di riferimento

Ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in caso di autoveicoli, motocicli o ciclo-motori concessi in uso promiscuo al dipendente (o al titolare di redditi assimilati), costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Automobile Club d’Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.

 

 

4.2

tabelle aci

Le Tabelle ACI:

  • sono predisposte annualmente entro il 30 novembre;
  • vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate;

 

 

segue

  • devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di cia­scun anno;
  • sono valide per il periodo d’imposta successivo.

 

Pertanto, le tabelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 15.12.2015 sono valide per il periodo d’imposta 2016.

 

Le tabelle sono suddivise in:

  • autoveicoli in produzione, a loro volta distinti in autoveicoli a benzina, a ga­solio, a GPL-metano, elettrici o ibridi;
  • autoveicoli fuori produzione, anch’essi distinti in base alla modalità di ali­men­tazione (benzina, gasolio, GPL-metano, elettrici o ibridi);
  • motoveicoli.

 

 

5

Approvazione del modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”

 

 

Con il provv. 17.12.2015 n. 161213, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, con le relative istruzioni di compilazione.

Lo stesso provvedimento ha stabilito le modalità di presentazione del modello.

 

5.1

Casi di utilizzo del modello

Come regola generale, l’art. 16 del DLgs. 175/2014 ha stabilito che, a partire dal perio­do d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (dal 2015 per i soggetti “solari”), l’opzione per i suddetti regimi deve essere comunicata all’Agenzia delle En­trate con il modello UNICO (quadro OP) o con il modello IRAP (quadro IS), presentati nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare/rinnovare l’opzione o confermare l’adesione ai regimi.

Nei casi in cui non sia possibile utilizzare il modello UNICO o il modello IRAP, deve essere utilizzato il nuovo modello di comunicazione unica, in sostituzione dei prece­denti modelli riguardanti le specifiche opzioni.

 

Il modello in esame deve quindi essere impiegato nei casi di:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax;
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione;
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale;
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’art. 5 del DLgs. 446/97, da parte di imprenditori indivi­duali o società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, perché si tratta del primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
  • opzione per il regime della tassazione di gruppo, della tonnage tax o della trasparenza fiscale da parte di società che non possono utilizzare il modello UNICO poiché si trovano nel primo anno di attività o devono utilizzare un diver­so modello UNICO (ad esempio, UNICO SP anziché UNICO SC) in ragione della forma societaria in essere nell’anno precedente.

 

5.2

Contenuto del modello

Il nuovo modello contiene:

  • i dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione;
  • i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
  • le informazioni relative ai regimi di tonnage tax, consolidato fiscale, traspa­ren­za fiscale e opzione IRAP;
  • la firma della comunicazione;
  • l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato alla trasmissione telematica.

5.3

trasmissione telematica

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • attraverso i canali Fisconline o Entratel, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili e società del gruppo);
  • sulla base delle specifiche tecniche approvate dal presente provvedimento.

 

La trasmissione per via telematica può essere effettuata anche utilizzando il software “Regimi opzionali” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’Agenzia delle Entrate rilascia, in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuto ricevimento della comunicazione.

 

 

6

Codice tributo per l’utilizzo in compensazione del CREDITO D’IM­POSTA PER I SOGGETTI PASSIVI IRAP senza DIPENDENTI

 

 

 

L’art. 1 co. 21 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) concede un credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda calcolata secondo le disposizioni del DLgs. 446/97, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti e deter­minano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97 (imprese, società, professionisti individuali e studi associati, soggetti del settore agricolo).

L’incentivo è riconosciuto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (dal 2015, per i soggetti “solari”).

Per consentire l’utilizzo in compensazione di tale agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 17.12.2015 n. 105, ha istituito il codice tributo “3883”.

 

 

6.1

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 22 (§ 6), per poter bene­ficiare del credito d’imposta, non devono essere impiegati:

  • né dipendenti a tempo indeterminato (anche part time);
  • né dipendenti a tempo determinato (anche part time).

 

La fruizione del credito d’imposta è invece consentita nell’ipotesi di impiego di colla­boratori a progetto o collaboratori occasionali, non trattandosi di dipendenti.

 

 

6.2

Disciplina fiscale

L’incentivo concorre alla formazione del reddito d’impresa, per via dell’assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario. Il credito d’imposta non rileva, invece, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo profes­sionale, non rientrando in alcuno dei componenti positivi di reddito previsti dagli artt. 53 e 54 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 7.1).

 

6.3

compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • il codice tributo “3883” è esposto nella sezione “Regioni”, unitamente al codice Regione (reperibile nella tabella “T0 codici delle Regioni e delle Province autonome” sul sito www.agenziaentrate.gov.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”);
  • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

 

 

6.4

Operatività del codice tributo dall’1.1.2016

Il codice tributo “3883” è operativo a decorrere dall’1.1.2016. Infatti, il credito d’im­posta è compensabile a partire dall’anno di presentazione della corrispondente di­chia­ra­zione (ad esempio, il credito maturato per la prima volta nel 2015 è utilizzabile a partire dall’1.1.2016, atteso che la presentazione della dichiarazione IRAP 2016, relativa al periodo d’imposta 2015, avverrà entro il 30.9.2016).

 

 

7

credito d’imposta per il settore musicale - modalità e termini di utilizzo

 

 

 

Con il provv. 23.12.2015 n. 164098, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l’utilizzo del credito d’imposta per la promozione della musica e dei nuovi talenti, disciplinato dall’art. 7 del DL 8.8.2013 n. 91 (conv. L. 7.10.2013 n. 112) e dal DM 2.12.2014.

Per approfondimenti sull’agevolazione, si veda la Circolare Mensile di febbraio 2015.

 

7.1

utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

Con successiva risoluzione sarà istituito il relativo codice tributo.

 

Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse.

Variazioni o revoche

Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo comunica all’Agenzia delle Entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca.

In tali casi, il modello F24 può essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero all’Agenzia.

 

 

7.2

controlli automatizzati

L’Agenzia delle Entrate, per ciascun modello F24 ricevuto, effettua controlli auto­matizzati sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Il modello F24 è scartato nel caso in cui:

  • l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio;
  • oppure l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo.

 

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

8

riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta - Disposizioni attuative

 

 

 

Il DPCM 29.9.2015, pubblicato sulla G.U. 11.12.2015 n. 288, definisce la riduzione delle quote percentuali di fruizione di alcuni crediti d’imposta indicati nell’elenco n. 2 allegato alla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

 

8.1

credito d’imposta per autovetture da noleggio da piazza

Il credito d’imposta derivante dall’applicazione della riduzione delle aliquote di accisa sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (agevolazione di cui al punto 12 della tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il DLgs. 26.10.95 n. 504), è ridotto:

  • per l’anno 2015, del 49,41% di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative;
  • a decorrere dall’1.1.2016, del 56,87% di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative.

 

segue

Le predette riduzioni si applicano con riferimento al credito d’imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere, rispettivamente, dall’1.1.2015 e dall’1.1.2016.

Chiarimenti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota 28.12.2015 n. 142013, ha chiarito che sulla quota di fruizione del credito d’imposta risultante dalla riduzione di cui agli artt. 1 e 4 del DPCM 20.2.2014, già ricompresa in via strutturale nella disciplina del­l’a­ge­volazione, viene ora a gravare l’ulteriore diminuzione percentuale nella misura individuata dal suddetto DPCM 29.9.2015, i cui effetti vanno ad incidere sui carbu­ranti consumati nell’anno 2015.

In considerazione delle modalità di applicazione dell’agevolazione fiscale, l’ulteriore riduzione del credito d’imposta introdotta si rende efficace ad iniziare dalla prossima presentazione delle prescritte istanze annuali, riferite ai consumi per l’anno 2015, entro il mese di febbraio 2016.

Pertanto, effettuato il computo dell’accisa a credito spettante, commisurata alla diffe­renza tra l’aliquota normale d’imposta e quella specifica agevolata, vigenti per cia­scun prodotto impiegato, ed alla successiva diminuzione del 15%, si procederà a decurtare l’ammontare risultante del 49,41%.

 

 

8.2

credito d’imposta per la riduzione di costo di gasolio e gpl

L’agevolazione prevista per la riduzione del costo del gasolio e del GPL impiegati per il riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (art. 8 co. 10 lett. c) della L. 23.12.98 n. 448 e art. 2 co. 12 della L. 22.12.2008 n. 203), è ridotta del 5,07%.

 

La riduzione opera a decorrere dal 26.12.2015 (data di entrata in vigore del DPCM in commento).

 

 

8.3

altre agevolazioni

Non sono previste riduzioni per le altre agevolazioni indicate nell’elenco n. 2 allegato alla L. 23.12.2014 n. 190, vale a dire:

  • il credito d’imposta per l’acquisto delle apparecchiature informatiche per il c.d. “tutoraggio” dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle nuove iniziative impren­ditoriali e di lavoro autonomo (di cui all’art. 13 della L. 388/2000, abrogato dall’art. 1 co. 85 della L. 190/2014);
  • il credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese (di cui all’art. 61 co. 13 della L. 289/2002);
  • il credito d’imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per l’acquisto del software per l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (di cui all’art. 50 co. 6 e 13-bis del DL 269/2003 convertito);
  • il credito d’imposta per le piattaforme telematiche destinate alla distribuzione, vendita e noleggio di opere dell’ingegno digitali (di cui all’art. 11-bis co. 1 del DL 179/2012 convertito, abrogato dall’art. 1 co. 335 della L. 147/2013);
  • il credito d’imposta per gli investimenti delle imprese produttrici di prodotti editoriali (di cui all’art. 8 della L. 62/2001).

 

9

riforma del contenzioso tributario - chiarimenti dell’agenzia delle entrate

 

 

Con la circ. 29.12.2015 n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità che sono state apportate in materia di contenzioso tributario dal DLgs. 24.9.2015 n. 156.

 

9.1

decorrenza

Viene specificato che le novità operano nei processi pendenti all’1.1.2016, cosa che può andare a vantaggio del contribuente (si pensi alla possibilità di conciliare la lite anche in appello).

 

9.2

reclamo/mediazione

Il DLgs. 156/2015, modificando l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, ha stabilito che la fase di reclamo/mediazione fiscale è estesa a tutti gli enti impositori, non essendo più circoscritta agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando il limite di valore di 20.000,00 euro.

Nella circolare viene precisato che l’obbligo di instaurazione del reclamo trova appli­cazione a decorrere dai ricorsi/reclami notificati dall’1.1.2016.

 

9.3

riduzione delle sanzioni

Viene poi ribadito che, per effetto della riforma, la riduzione delle sanzioni a seguito di mediazione o conciliazione giudiziale (che potrà essere, a seconda delle ipotesi, pari al 35%, al 40% o al 50%) andrà calcolata sempre sul minimo edittale, quand’anche nell’atto impugnato la sanzione sia stata irrogata nella misura massima o, comunque, in misura superiore al minimo.

 

10

contraddittorio preventivo tra uffici finanziari e contribuenti

 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 9.12.2015 n. 24823, ha stabilito che non esiste, nei tributi che non rappresentano una risorsa propria del­l’Unione europea (pensiamo alle imposte sui redditi, all’IRAP o al tributo successorio) un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio preventivo tra uffici finanziari e contribuenti.

Pertanto, l’atto impositivo, sia questo un accertamento o una cartella di pagamento, non può essere dichiarato nullo per essere stato notificato in assenza di una preven­tiva comunicazione al contribuente.

Ciò non vale quando sia la legge stessa a prevedere diversamente, come nel caso degli studi di settore (art. 10 della L. 146/98), del redditometro (art. 38 del DPR 600/73) e degli accertamenti emessi a seguito di accesso dei funzionari presso la sede dell’at­tività del contribuente (art. 12 della L. 212/2000).

Invece, per i tributi che costituiscono una risorsa dell’Unione europea (es. l’IVA), il contraddittorio è sempre necessario, anche se si tratta delle c.d. “indagini a tavolino”, ma non sempre il suo mancato rispetto causa la nullità dell’atto. Essa si verifica solo se il contribuente dimostra che il vizio non è pretestuoso, ovvero che il preventivo confronto, in astratto, avrebbe potuto condurre all’archiviazione della pratica.

 

11

dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale - approvazione del nuovo Modello

 

 

Con il provv. 17.12.2015 n. 160709, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mo­dello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale (a norma dell’art. 15 del DPR 642/72), unitamente:

  • alle relative istruzioni di compilazione;
  • alle specifiche tecniche per la stampa del modello e a quelle per la relativa trasmissione telematica.

 

Il nuovo modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con il provv. 14.11.2014 n. 146313 (si veda la Circolare Mensile di novembre 2014).

 

11.1

Ambito di applicazione del modello

Si ricorda che il modello in questione deve essere utilizzato dai soggetti autorizzati al pagamento virtuale dell’imposta di bollo e, in alcuni specifici casi indicati dalla legge, anche in assenza di autorizzazione:

  • per la dichiarazione ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell’anno precedente;
  • in caso di rinunzia all’autorizzazione, per la dichiarazione ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il giorno da cui ha effetto la rinunzia;
  • per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione, sostituendo, così, l’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente.

 

11.2

caratteristiche del nuovo modello

Il nuovo modello si compone del frontespizio e di tre quadri:

  • quadro A - “Atti e documenti soggetti a imposta fissa”;
  • quadro B - “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale”;
  • quadro C - “Versamenti effettuati”.

 

Rispetto al precedente modello, il nuovo modello consente di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo, secondo i criteri illustrati nella circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2015 n. 16. 

 

11.3

Modalità di presentazione

Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica:

  • direttamente dai contribuenti, se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98 (es. dottore commercialista o esperto contabile). 

 

11.4

termine di presentazione

La dichiarazione “consuntiva”, nella quale si indica il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, deve essere presentata entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.

Nel 2016, la dichiarazione degli atti emessi nel 2015, utilizzando il nuovo modello, deve essere presentata entro l’1.2.2016, poichè il 31.1.2016 cade di domenica. 

 

08/01/2016 08:43 commenti (53)

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