1 |
applicazione del reverse charge nel settore edile - ulteriori chiarimenti dell’agenzia delle entrate |
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Con la circ. 22.12.2015 n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge con riferimento alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. |
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1.1 |
Prestazioni rese nell’ambito di un contratto unico di appalto L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora nell’ambito di un contratto unico di appalto avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento, rientranti nella nozione di “manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001, siano eseguite sia prestazioni soggette all’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, sia prestazioni soggette al reverse charge a norma dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, l’IVA si applica secondo le regole ordinarie, senza che sia necessario procedere alla scomposizione delle operazioni. Tuttavia, non vengono attratte alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta le prestazioni di manutenzione straordinaria diverse da quelle qualificate come interventi edilizi di frazionamento e accorpamento, sebbene siano rese nell’ambito del contratto unico di appalto. |
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1.2 |
Fornitura di beni con posa in opera e prestazione di servizi Le operazioni qualificate come “forniture di beni con posa in opera” non sono soggette al reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, in quanto classificabili fra le cessioni di beni e non fra le prestazioni di servizi. Tuttavia, poiché la qualificazione delle operazioni risulta spesso controversa, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcuni criteri utili a operare tale distinzione. Al fine di verificare se la prestazione di servizi prevale sulla cessione di beni o viceversa, occorre, pertanto, considerare i seguenti elementi:
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1.3 |
Installazione e manutenzione di impianti L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggette all’applicazione del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, le seguenti prestazioni:
Esclusioni Non sono invece soggette al reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72:
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segue |
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1.4 |
Clausola di salvaguardia Considerata la sussistenza di numerosi profili di incertezza circa l’applicazione del reverse charge, nell’ipotesi in cui il contribuente, con riferimento alle operazioni effettuate dall’1.1.2015 al 22.12.2015, abbia adottato un comportamento difforme da quello indicato nella circ. 37/2015, limitatamente alle fattispecie in essa esaminate, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che non si applicano le relative sanzioni purché la violazione non rientri nell’ambito di una frode fiscale. |
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2 |
Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all’AGEA nel 2015 |
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Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 30.12.2015 n. 302, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:
L’aggiornamento riguarda 3.526 Comuni. |
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2.1 |
pubblicazione delle nuove rendite Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:
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2.2 |
Efficacia delle nuove rendite I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all’uso dei suoli presentate all’AGEA nel 2015, producono effetti fiscali dall’1.1.2015. |
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2.3 |
Ricorso e reclamo/mediazione contro le nuove rendite Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:
Dall’1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. |
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2.4 |
Istanza di autotutela Il contribuente che riscontri errori nell’attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet. Nell’istanza dovrà essere indicata:
Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale. |
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3 |
Deduzione IRPEF del 20% del costo di acquisto o costruzione di abitazioni da concedere in locazione - provvedimento attuativo |
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Con il DM 8.9.2015, pubblicato sulla G.U. 3.12.2015 n. 282, sono state dettate le disposizioni attuative della deduzione IRPEF, introdotta dall’art. 21 del DL 133/2014, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione. |
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3.1 |
FATTISPECIE AGEVOLATE È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo IRPEF, pari al 20%, per:
Possono beneficiare della deduzione del 20% in esame le persone fisiche non esercenti attività commerciale. |
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3.2 |
DURATA DELL’AGEVOLAZIONE Sono agevolati gli acquisti effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017. Il DM 8.9.2015 precisa che per le unità immobiliari acquistate deve essere stato rilasciato il certificato di agibilità, anche per silenzio assenso, nel periodo compreso tra l’1.1.2014 e il 31.12.2017. Per gli immobili costruiti in economia, la deduzione, calcolata sulle spese certificate dall’esecutore dell’appalto, è riconosciuta per le unità immobiliari, da ultimare entro il 31.12.2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12.11.2014. |
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3.3 |
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE La deduzione del 20% spetta a condizione che:
- a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata” (di cui all’art. 18 del DPR 380/2001); - oppure al minore importo tra il canone cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale (ex art. 2 co. 3 della L. 431/98) e quello definito in ambito comunale, ai sensi dell’art. 3 co. 114 della L. 350/2003 (c.d. “edilizia a canone speciale”);
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segue |
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3.4 |
LIMITE MASSIMO DI SPESA L’agevolazione spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000,00 euro (comprensivo di IVA) ed è riconosciuta una sola volta per ogni singolo immobile. La deduzione compete altresì nella misura del 20% degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare. |
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3.5 |
RATEIZZAZIONE Le deduzioni in esame spettano ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà. La deduzione spettante è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. |
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3.6 |
DIVIETO DI CUMULO Le deduzioni in esame non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. |
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3.7 |
TRASFERIMENTO DELL’ABITAZIONE NEL PERIODO DI LOCAZIONE OBBLIGATORIA In caso di trasferimento dell’immobile locato per vendita o successione, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti previsti dalla norma, fermo restando in capo ad esso il rispetto delle previste condizioni. |
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3.8 |
CESSIONE IN USUFRUTTO Le unità immobiliari acquistate con l’agevolazione fiscale in oggetto possono essere cedute in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di 8 anni, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio sociale (ai sensi del DM 22.4.2008). Nel caso di cessione in usufrutto a titolo oneroso, effettuata contestualmente all’atto di acquisto dell’unità immobiliare, il corrispettivo di usufrutto dovrà essere espressamente indicato nel medesimo atto di acquisto. |
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4 |
FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPRO-VAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2016 |
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Sono state pubblicate, sul S.O. n. 66 alla G.U. 15.12.2015 n. 291, le Tabelle ACI per il 2016 dei costi chilometrici per la determinazione del fringe benefit dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali. Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit. |
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4.1 |
normativa di riferimento Ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in caso di autoveicoli, motocicli o ciclo-motori concessi in uso promiscuo al dipendente (o al titolare di redditi assimilati), costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Automobile Club d’Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore. |
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4.2 |
tabelle aci Le Tabelle ACI:
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segue |
Pertanto, le tabelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 15.12.2015 sono valide per il periodo d’imposta 2016.
Le tabelle sono suddivise in:
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5 |
Approvazione del modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP” |
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Con il provv. 17.12.2015 n. 161213, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, con le relative istruzioni di compilazione. Lo stesso provvedimento ha stabilito le modalità di presentazione del modello. |
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5.1 |
Casi di utilizzo del modello Come regola generale, l’art. 16 del DLgs. 175/2014 ha stabilito che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (dal 2015 per i soggetti “solari”), l’opzione per i suddetti regimi deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello UNICO (quadro OP) o con il modello IRAP (quadro IS), presentati nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare/rinnovare l’opzione o confermare l’adesione ai regimi. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare il modello UNICO o il modello IRAP, deve essere utilizzato il nuovo modello di comunicazione unica, in sostituzione dei precedenti modelli riguardanti le specifiche opzioni.
Il modello in esame deve quindi essere impiegato nei casi di:
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5.2 |
Contenuto del modello Il nuovo modello contiene:
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5.3 |
trasmissione telematica La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica:
La trasmissione per via telematica può essere effettuata anche utilizzando il software “Regimi opzionali” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate rilascia, in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuto ricevimento della comunicazione. |
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6 |
Codice tributo per l’utilizzo in compensazione del CREDITO D’IMPOSTA PER I SOGGETTI PASSIVI IRAP senza DIPENDENTI |
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L’art. 1 co. 21 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) concede un credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda calcolata secondo le disposizioni del DLgs. 446/97, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti e determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97 (imprese, società, professionisti individuali e studi associati, soggetti del settore agricolo). L’incentivo è riconosciuto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (dal 2015, per i soggetti “solari”). Per consentire l’utilizzo in compensazione di tale agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 17.12.2015 n. 105, ha istituito il codice tributo “3883”. |
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6.1 |
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 22 (§ 6), per poter beneficiare del credito d’imposta, non devono essere impiegati:
La fruizione del credito d’imposta è invece consentita nell’ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali, non trattandosi di dipendenti. |
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6.2 |
Disciplina fiscale L’incentivo concorre alla formazione del reddito d’impresa, per via dell’assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario. Il credito d’imposta non rileva, invece, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, non rientrando in alcuno dei componenti positivi di reddito previsti dagli artt. 53 e 54 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 7.1). |
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6.3 |
compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24:
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6.4 |
Operatività del codice tributo dall’1.1.2016 Il codice tributo “3883” è operativo a decorrere dall’1.1.2016. Infatti, il credito d’imposta è compensabile a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (ad esempio, il credito maturato per la prima volta nel 2015 è utilizzabile a partire dall’1.1.2016, atteso che la presentazione della dichiarazione IRAP 2016, relativa al periodo d’imposta 2015, avverrà entro il 30.9.2016). |
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7 |
credito d’imposta per il settore musicale - modalità e termini di utilizzo |
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Con il provv. 23.12.2015 n. 164098, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l’utilizzo del credito d’imposta per la promozione della musica e dei nuovi talenti, disciplinato dall’art. 7 del DL 8.8.2013 n. 91 (conv. L. 7.10.2013 n. 112) e dal DM 2.12.2014. Per approfondimenti sull’agevolazione, si veda la Circolare Mensile di febbraio 2015. |
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7.1 |
utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile:
Con successiva risoluzione sarà istituito il relativo codice tributo.
Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse. Variazioni o revoche Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo comunica all’Agenzia delle Entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 può essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero all’Agenzia. |
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7.2 |
controlli automatizzati L’Agenzia delle Entrate, per ciascun modello F24 ricevuto, effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Il modello F24 è scartato nel caso in cui:
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
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8 |
riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta - Disposizioni attuative |
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Il DPCM 29.9.2015, pubblicato sulla G.U. 11.12.2015 n. 288, definisce la riduzione delle quote percentuali di fruizione di alcuni crediti d’imposta indicati nell’elenco n. 2 allegato alla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). |
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8.1 |
credito d’imposta per autovetture da noleggio da piazza Il credito d’imposta derivante dall’applicazione della riduzione delle aliquote di accisa sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (agevolazione di cui al punto 12 della tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il DLgs. 26.10.95 n. 504), è ridotto:
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segue |
Le predette riduzioni si applicano con riferimento al credito d’imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere, rispettivamente, dall’1.1.2015 e dall’1.1.2016. Chiarimenti L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota 28.12.2015 n. 142013, ha chiarito che sulla quota di fruizione del credito d’imposta risultante dalla riduzione di cui agli artt. 1 e 4 del DPCM 20.2.2014, già ricompresa in via strutturale nella disciplina dell’agevolazione, viene ora a gravare l’ulteriore diminuzione percentuale nella misura individuata dal suddetto DPCM 29.9.2015, i cui effetti vanno ad incidere sui carburanti consumati nell’anno 2015. In considerazione delle modalità di applicazione dell’agevolazione fiscale, l’ulteriore riduzione del credito d’imposta introdotta si rende efficace ad iniziare dalla prossima presentazione delle prescritte istanze annuali, riferite ai consumi per l’anno 2015, entro il mese di febbraio 2016. Pertanto, effettuato il computo dell’accisa a credito spettante, commisurata alla differenza tra l’aliquota normale d’imposta e quella specifica agevolata, vigenti per ciascun prodotto impiegato, ed alla successiva diminuzione del 15%, si procederà a decurtare l’ammontare risultante del 49,41%. |
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8.2 |
credito d’imposta per la riduzione di costo di gasolio e gpl L’agevolazione prevista per la riduzione del costo del gasolio e del GPL impiegati per il riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (art. 8 co. 10 lett. c) della L. 23.12.98 n. 448 e art. 2 co. 12 della L. 22.12.2008 n. 203), è ridotta del 5,07%.
La riduzione opera a decorrere dal 26.12.2015 (data di entrata in vigore del DPCM in commento). |
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8.3 |
altre agevolazioni Non sono previste riduzioni per le altre agevolazioni indicate nell’elenco n. 2 allegato alla L. 23.12.2014 n. 190, vale a dire:
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9 |
riforma del contenzioso tributario - chiarimenti dell’agenzia delle entrate |
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Con la circ. 29.12.2015 n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità che sono state apportate in materia di contenzioso tributario dal DLgs. 24.9.2015 n. 156. |
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9.1 |
decorrenza Viene specificato che le novità operano nei processi pendenti all’1.1.2016, cosa che può andare a vantaggio del contribuente (si pensi alla possibilità di conciliare la lite anche in appello). |
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9.2 |
reclamo/mediazione Il DLgs. 156/2015, modificando l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, ha stabilito che la fase di reclamo/mediazione fiscale è estesa a tutti gli enti impositori, non essendo più circoscritta agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando il limite di valore di 20.000,00 euro. Nella circolare viene precisato che l’obbligo di instaurazione del reclamo trova applicazione a decorrere dai ricorsi/reclami notificati dall’1.1.2016. |
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9.3 |
riduzione delle sanzioni Viene poi ribadito che, per effetto della riforma, la riduzione delle sanzioni a seguito di mediazione o conciliazione giudiziale (che potrà essere, a seconda delle ipotesi, pari al 35%, al 40% o al 50%) andrà calcolata sempre sul minimo edittale, quand’anche nell’atto impugnato la sanzione sia stata irrogata nella misura massima o, comunque, in misura superiore al minimo. |
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10 |
contraddittorio preventivo tra uffici finanziari e contribuenti |
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La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 9.12.2015 n. 24823, ha stabilito che non esiste, nei tributi che non rappresentano una risorsa propria dell’Unione europea (pensiamo alle imposte sui redditi, all’IRAP o al tributo successorio) un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio preventivo tra uffici finanziari e contribuenti. Pertanto, l’atto impositivo, sia questo un accertamento o una cartella di pagamento, non può essere dichiarato nullo per essere stato notificato in assenza di una preventiva comunicazione al contribuente. Ciò non vale quando sia la legge stessa a prevedere diversamente, come nel caso degli studi di settore (art. 10 della L. 146/98), del redditometro (art. 38 del DPR 600/73) e degli accertamenti emessi a seguito di accesso dei funzionari presso la sede dell’attività del contribuente (art. 12 della L. 212/2000). Invece, per i tributi che costituiscono una risorsa dell’Unione europea (es. l’IVA), il contraddittorio è sempre necessario, anche se si tratta delle c.d. “indagini a tavolino”, ma non sempre il suo mancato rispetto causa la nullità dell’atto. Essa si verifica solo se il contribuente dimostra che il vizio non è pretestuoso, ovvero che il preventivo confronto, in astratto, avrebbe potuto condurre all’archiviazione della pratica. |
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11 |
dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale - approvazione del nuovo Modello |
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Con il provv. 17.12.2015 n. 160709, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale (a norma dell’art. 15 del DPR 642/72), unitamente:
Il nuovo modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con il provv. 14.11.2014 n. 146313 (si veda la Circolare Mensile di novembre 2014). |
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11.1 |
Ambito di applicazione del modello Si ricorda che il modello in questione deve essere utilizzato dai soggetti autorizzati al pagamento virtuale dell’imposta di bollo e, in alcuni specifici casi indicati dalla legge, anche in assenza di autorizzazione:
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11.2 |
caratteristiche del nuovo modello Il nuovo modello si compone del frontespizio e di tre quadri:
Rispetto al precedente modello, il nuovo modello consente di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo, secondo i criteri illustrati nella circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2015 n. 16. |
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11.3 |
Modalità di presentazione Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica:
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11.4 |
termine di presentazione La dichiarazione “consuntiva”, nella quale si indica il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, deve essere presentata entro la fine del mese di gennaio di ogni anno. Nel 2016, la dichiarazione degli atti emessi nel 2015, utilizzando il nuovo modello, deve essere presentata entro l’1.2.2016, poichè il 31.1.2016 cade di domenica. |
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