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Marca da bollo sulle quietanze per le ASD e SSD

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, per gli incassi afferenti la sfera istituzionale rilasciano ai propria associati/tesserati delle ricevute. Non tutti i documenti sono esenti da imposta di bollo.

Marca da bollo sulle quietanze per le ASD e SSD

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, per gli incassi afferenti la sfera istituzionale rilasciano ai propria associati/tesserati delle ricevute.

Non tutti i documenti sono esenti da imposta di bollo.

L’ art. 27 bis della Tabella allegato B annessa al D.P.R. n. 642/72 testualmente dispone che sono esenti dall’imposta di bollo tutti gli “atti, documenti, istanze, contatti, dichiarazioni ed attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS e dalle Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

Pertanto nel testo sono precisamente specificate le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI mancando qualsivoglia riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per quanto attiene specificatamente le ASD l’esenzione dall’imposta di bollo viene stabilita all’ultimo comma dell’art. 7 della Tabella B allegata al citato D.P.R. 642/72 ma questa viene limitata alle quote associative o contributi.

La Tabella B in oggetto elenca gli “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” e all’ultimo comma dell’art. 7 ricomprende …. “il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive”.

L’ esenzione dell’imposta di bollo si applica alle ricevute relative al versamento di quote associative e contributi ai quali non corrisponde una prestazione o un servizio specifico ricevuto.

Anche se i corrispettivi di attività specifiche sono non imponibili ai fini dei redditi ed ai fini IVA secondo le previsioni, rispettivamente, degli artt. 148 comma 3 del TUIR e 4 comma 4 D.P.R. 633/1972, le ricevute emesse per incassi a fronte dei quali le stesse erogano un servizio che è “istituzionale” ( ossia non rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto quale ad esempio attività e corsi sportivi) ma specifico, se pari o superiori ad € 77,47 ( vedi art. 13 Tariffa allegata D.P.R. 642/1972 nota 2 lettera a)) devono recare la marca da bollo da € 2,00 per il regolare assolvimento dell’imposta.

Quindi corsi ed altre attività che non sono quota associativa o contributo per attività non psecifiche sono da assoggettare a bollo.

19/08/2017 09:42 commenti (63)

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