Nuovi minimi senza ritenuta - confermata l’assenza di ritenute sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012. più duraturi per gli under 35
Il provvedimento n. 185820/2011 del 22/12 conferma la sostitutiva al 5% e prevede l’assenza di ritenute su compensi o ricavi percepiti dal 2012
Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 5) contiene importanti precisazioni in relazione alla tassazione sostitutiva prevista nell’ambito dei contribuenti “minimi”, in quanto, oltre a confermare la riduzione dell’imposta al 5%, prevede l’assenza di ritenute sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012.
Il regime dei minimi 2012, è stato oggetto di modifiche ad opera dell’art. 27 del DL 98/2011, a decorrere dall’anno 2012, con cui è stata prevista la riduzione dell’imposta sostitutiva che scende dal 20% (applicabile ancora per l’anno 2011) al 5% (con decorrenza dall’anno 2012).
Tale imposta, in ogni caso, è sostitutiva dell’Irpef, nonché delle addizionali regionali e comunali.
Sul punto, è bene ricordare che il regime dei minimi, nella versione in vigore fino al 2011, prevede l’applicazione delle regole ordinarie per quanto riguarda l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta (DM 2 gennaio 2008), il quale deve quindi operare una ritenuta del 20% sui compensi percepiti dai soggetti minimi per attività di lavoro autonomo, ovvero del 23% (sulla metà) dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività di intermediazione (rapporti di agenzia, procacciamento d’affari, ecc.).
Tale prelievo alla fonte, soprattutto per i professionisti, determina situazioni creditorie anche significative in capo a tali soggetti, per i quali il recupero non sempre si determina del tutto agevole, considerando l’assenza di IVA ed IRAP (per i contributi previdenziali, la possibilità di compensazione è limitata solamente ad alcune categorie di lavoratori autonomi sprovvisti di cassa previdenziale, ovvero per i geometri).
La non applicabilità della ritenuta sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012, è contemplata con la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti in questione, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei minimi.
Qualche considerazione in più deve essere svolta per i soggetti che già fruiscono del regime dei minimi per l’anno 2011 e che mantengono i requisiti (compresi quelli “aggiunti” dal comma 2 dell’art. 27 del DL 98/2011) anche per l’anno 2012.
Per tali soggetti, infatti,eventuali compensi o ricavi percepiti fino al 31 dicembre 2011, in relazione ad attività per le quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto, la misura della stessa rimane quella ordinaria, ragion per cui, laddove possibile, sembra certamente conveniente rinviare l’incasso dei ricavi o compensi all’anno 2012, così da poter fruire della “nuova” regola prevista dal punto 5 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre scorso.
Si ricorda, a tale proposito, che sia le regole previste per l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, sia le regole di determinazione del reddito per i contribuenti minimi, prevedono il regime di “cassa”, ragion per cui il rinvio al 2012 di compensi o ricavi porterebbe con sé un duplice beneficio: assenza di ritenuta d’acconto e applicazione del 5% sul reddito dell’anno 2012.
Infine, un’avvertenza per eventuali fatture emesse in questo periodo e già consegnate alla controparte ma che verranno pagate nell’anno 2012, per le quali è opportuno procedere all’annullamento e all’invio di un nuovo documento accompagnato dalla dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta, a seguito di quanto previsto dal provvedimento direttoriale in commento.
Il provvedimento n. 185820/2011 del 22/12 definisce con chiarezza i requisiti per accedere/rimanere al regime dei minimi dal 2012 e la sua durata e definito con esattezza il perimetro dei soggetti che potranno “entrare” nel regime dei minimi dal 2012, dopo le modifiche apportate dall’art. 27 del DL 98/2011, nonché il periodo di permanenza massima nel regime stesso.
Per i minimi, già in attività al 31 dicembre 2011, si conferma che l’ingresso nel regime dei “nuovi” minimi è riservato a coloro che:
- hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007,
- presentino nel contempo
* sia i requisiti previsti dall’art. 1, commi da 96 a 99, della L. n. 244/2007 (“vecchi” minimi),
* sia quelli “aggiunti” dall’art. 27, comma 2, del DL 98/2011.
Ciò sta a significare che il regime dei minimi, dal 2012, non è riservato solamente a coloro che erano già “vecchi” minimi fino al 2011, bensì a tutti coloro che, avendo iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, presentino tutti i requisiti previsti alla data del 31 dicembre 2011.
Il requisito di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 27, secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, dispone che tale preclusione “non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà”.
Tale precisazione, oltre ad essere condivisibile, risolve diverse situazioni riferite a lavoratori dipendenti che, a causa della crisi, hanno perso il posto di lavoro, ma che hanno continuato a svolgere la stessa attività aprendosi (forzatamente) una partita IVA.
Altra importante precisazione attiene a coloro che hanno intrapreso una nuova attività in data successiva al 31 dicembre 2007, avvalendosi del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, i quali “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2009 all’età di 38 anni, fruendo del regime delle nuove iniziative produttive per il triennio 2009-2011, che può accedere al regime dei nuovi minimi per gli anni 2012 e 2013.
Relativamente alla durata del regime, il Provvedimento direttoriale fuga alcuni dubbi emersi nei mesi precedenti, precisando che:
- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.
Dopo la fuoriuscita, il rientro non è possibile
Di particolare rilevanza è la precisazione secondo cui “coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti”.
In buona sostanza, una volta entrati nel regime dei minimi, il contribuente può restarci al massimo cinque anni consecutivi (o anche più se under 35) e l’eventuale uscita per qualsivoglia motivo ne impedisce il rientro, anche se nell’ambito del quinquennio si mantengano o si torni in possesso di tutti i requisiti. È probabile che l’Agenzia voglia impedire lo “spezzatino” da parte del contribuente che, per motivi di convenienza, intenda avvalersi del regime in questione valutando di volta in volta il comportamento da tenere, entrando e uscendo dal regime di anno in anno.
Infine, relativamente a coloro che “escono”, in quanto non presentano i requisiti per poter accedere al nuovo regime dal 2012, si conferma il naturale passaggio al regime super semplificato di cui al comma 3 dell’art. 27, non solo per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2008, ma anche per i soggetti che hanno iniziato successivamente al 31 dicembre 2007 e che non presentano i requisiti “aggiunti” di cui al comma 2 dell’art. 27 (fermi restando quelli dei “vecchi” minimi).