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Regime semplificato per gli ex-minimi che sono costretti a fuoriuscire

Coloro esclusi dal nuovo regime dei nuovi minimi entrano naturalmente dal 2012 nel nuovo regime agevolato (previsto dall’art. 27 c. 3 del D.l. 98/11, possibilità di optare per regime ordinario.

Gli ex-minimi costretti a fuoriuscire dal regime in vigore fino al 31.12.2011 ed esclusi dal nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, entrano naturalmente dal 2012 nel nuovo regime agevolato (previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011 e analizzato dal Provvedimento 185825 del 22.12.2011), con la possibilità in alternativa di optare per il regime ordinario.

Il regime semplificato potrà essere utilizzato anche da coloro che provengono dal regime delle nuove iniziative produttive o da quello ordinario, in quest’ultimo caso però si dovrà tener conto del vincolo triennale.

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

DEL REGIME CONTABILE AGEVOLATO

CONDIZIONI

(par. 1 Provvedimento n. 185825 del 22.12.2011)

 

Possono accedere al nuovo regime semplificato, previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011, le persone fisiche che continuano a possedere i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi, ossia:

- nell’anno solare precedente:

- - hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a € 30.000 (nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività);

- - non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

- - non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;

- - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;

- nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.

Inoltre, che non rientrano tra le seguenti cause di esclusione:

- non sono residenti;

- partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti;

- si avvalgono di regimi speciali Iva;

- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

Il provvedimento specifica che possono comunque accedere al regime semplificato anche quei soggetti che pur avendo i requisiti per usufruire:

- del regime dei minimi in vigore fino al 31.12.2011, hanno optato per quello ordinario o quello delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000);

- del nuovo regime dei minimi, in vigore dall’1.1.2012, hanno optato per quello ordinario o quello delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000);

restando fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

 

SOGGETTI ESCLUSI

(par. 2 Provvedimento n. 185825 del 22.12.2011)

 

Sono esclusi dal regime semplificato, secondo il Provvedimento n. 185825 dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, i contribuenti che applicano le seguenti disposizioni:

- gli agricoltori in regime speciale, i tabaccai, i giornalai, le agenzie di viaggio ecc … di cui agli artt. 34, 34-bis, 74 commi 1, 2, 6 e 74-ter del d.p.r. 633/72 (tranne i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del T.u.i.r.);

- soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui all’art. 5 comma 2 L. 413/91;

- gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 25-bis comma 6 1° periodo del D.p.r. 600/73;

- i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione e gli esercenti agenzie di vendita all’asta di cui agli artt. 36 e 40-bis del D.l. 41/95.

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

(par. 3 Provvedimento n. 185825 del 22.12.2011)

 

L’adozione del regime semplificato comporta la determinazione del reddito in modo ordinario, ossia in applicazione del principio di:

- cassa, per i lavoratori autonomi (art. 54 t.u.i.r.);

- competenza, per le imprese (art. 66 t.u.i.r.).

Ricordiamo che il reddito dei vecchi contribuenti minimi, invece, veniva determinato in base al principio di cassa; per cui l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione avveniva in base al momento dell’effettivo sostenimento della spesa o dell’effettiva percezione del ricavo o compenso.

 

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

(par. 4 Provvedimento n. 185825 del 22.12.2011)

 

Come anticipato prima dal 1° gennaio 2012 è prevista l’uscita obbligatoria dal vecchio regime dei minimi per coloro che pur continuando ad avere i vecchi requisiti, non possiedono quelli nuovi, introdotti dall’articolo 27 del D.l. 98/2011.

Tutti questi contribuenti potranno però accedere ad un nuovo regime semplificato, istituito dal comma 3 dell’art. 27 del D.l. 98/2011, ferma restando la possibilità in alternativa di optare per il regime ordinario. Tale scelta dovrà essere effettuata su opzione nel quadro VO della prima dichiarazione Iva annuale successiva alla scelta operata. Il regime ordinario comporta il vincolo di un triennio e come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 22.12.2011, “trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata”.

 

SEMPLIFICAZIONI

(par. 5 e 6 Provvedimento n. 185825 del 22.12.2011)

 

Il regime semplificato conserva solo alcune delle agevolazioni previste dalla disciplina originaria dei minimi.

Riepilogando, infatti è previsto l’esonero:

- dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili;

- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;

- dall’Irap;

mentre risultano ancora d’obbligo:

- la conservazione dei documenti ricevuti/emessi;

- la fatturazione e la certificazione dei corrispettivi;

- la comunicazione dati Iva se il volume d’affari è uguale o superiore a 25.822,84 €;

- la presentazione della dichiarazione Irpef ed Iva;

- il versamento annuale dell’Iva;

- il versamento dell’acconto e del saldo Irpef/addizionali regionale e comunale;

- gli adempimenti dei sostituti d’imposta;

- lo spesometro;

- la comunicazione delle operazioni Black-list;

- gli studi di settore/parametri. A tal proposito il Provvedimento n. 185825 del 22.12.2011 ha chiarito che “ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti di cui all’art. 1, comma 96 della L. 244/2007, non rileva l’adeguamento ai ricavi o ai compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.”

 

PASSAGGI TRA REGIME

(par. 7 Provvedimento n. 185825 del 22.12.2011)

 

Il regime contabile semplificato cessa:

- dall’anno successivo a quello in cui:

- - viene meno uno dei requisiti di accesso;

- - si verifica una causa di esclusione;

- a seguito dell’opzione per il regime ordinario.

Con il Provvedimento n. del 22.12.2011 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile rientrare nel regime semplificato:

 - dall’anno successivo rispetto a quello in cui si riacquistano i requisiti di accesso al regime dei minimi;

 - a seguito di revoca dell’opzione per il regime ordinario.

 

             

 

20/01/2012 17:34 commenti (45)

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