Dal 2017, le imprese minori devono adeguare i registri contabili tenuti fino al 31 dicembre 2016 in base alle previsioni del nuovo art. 18 del DPR 600/73.
Riepilogando, la norma offre tre soluzioni:
- istituire, in aggiunta ai consueti registri IVA, nuovi registri cronologici ove annotare i ricavi percepiti e le spese sostenute, entro 60 giorni dall’incasso o dal pagamento (art. 22 comma 1 ultimo periodo del DPR 600/73), nonché gli ulteriori componenti che concorrono alla formazione del reddito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (es. plus/minusvalenze, ammortamenti; art. 18 commi 2 e 3 del DPR 600/73);
- tenere i soli registri IVA, in cui riportare anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini della predetta imposta e gli ulteriori componenti rilevanti per la determinazione del reddito sopra menzionati, tenendo traccia – nei modi di cui diremo successivamente – degli incassi e dei pagamenti avvenuti nel periodo (art. 18 comma 4 del DPR 600/73);
- optare, per tre anni, per la tenuta dei soli registri IVA, senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, presumendo che l’incasso del ricavo o il pagamento della spesa siano avvenuti alla data dell’annotazione del documento contabile sui registri IVA (art. 18 comma 5 del DPR 600/73).
Con riferimento alla seconda soluzione proposta dalla norma, il secondo periodo del comma 4 dell’art. 18 dispone testualmente che “In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono”.
Una possibilità che emerge chiaramente dalla disposizione – di cui abbiamo già dato conto – consiste nel procedere “a consuntivo”, o meglio, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, all’annotazione dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti nel periodo d’imposta e delle fatture cui gli stessi si riferiscono, al fine di determinare il reddito d’impresa in base al principio di cassa.
Negli esercizi successivi, al momento dell’effettivo incasso e pagamento, i ricavi e i costi devono essere registrati separatamente, entro i successivi 60 giorni dalla manifestazione finanziaria, sempre sui registri IVA del periodo. Così riporta anche la risposta n. 24 di Telefisco 2017.
Bisogna, tuttavia, porre l’attenzione anche all’inciso preliminare del comma 4 – finora trascurato – “In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti”, il quale potrebbe aprire a un’ulteriore alternativa contabile rispetto a quella sopra illustrata.
A una prima lettura, potrebbe non apparire chiaro se detto inciso stia a significare che:
- le singole annotazioni per incassi e pagamenti non vadano eseguite, a differenza dei registri cronologici in cui sono obbligatorie, il che comporta necessariamente l’annotazione finale circa i mancati incassi e pagamenti del periodo;
- oppure se tali singole annotazioni possano comunque essere effettuate anche sui registri IVA, soluzione che, parimenti, consentirebbe la ricostruzione a posteriori delle movimentazioni finanziarie, rendendo superflua l’annotazione complessiva della situazione a fine periodo.
Ritenendo possibile tale ultima soluzione, nell’ipotesi di tenuta dei soli registri IVA integrati, sarebbe pertanto possibile scegliere se:
- annotare, in positivo, per ogni fattura registrata la relativa data di pagamento o incasso;
- oppure effettuare la sola annotazione complessiva, in negativo, relativa alla situazione di fine periodo.
Entrambe le alternative consentirebbero comunque di individuare i mancati incassi e pagamenti del periodo, senza pregiudizio del principio di cassa.
Rimarrebbe poi confermata, in entrambi i casi, l’annotazione nei periodi d’imposta successivi del componente, nel momento in cui si verifica la manifestazione finanziaria, attraverso il richiamo al documento contabile precedentemente registrato ai fini IVA.
Infine, attraverso un’interpretazione meno letterale dell’inciso del comma 4 in esame, ma fondata sulla finalità complessiva dell’art. 18 del DPR 600/73, si potrebbe ritenere che, adottando il sistema delle annotazioni singole, non si renda necessaria l’evidenziazione puntuale della data di pagamento o incasso, ma la semplice indicazione, a latere della fattura, dell’avvenuto incasso o pagamento, in considerazione dell’omogeneità del risultato ottenibile rispetto all’ipotesi dell’annotazione complessiva dei mancati incassi/pagamenti.
Per venire incontro alle esigenze gestionali dei singoli e trovare conferme ufficiali, sarebbe opportuno che la tematica fosse affrontata in modo sistematico dall’Agenzia delle Entrate.