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Rifornimento benzina o di gasolio dal 1° luglio 2018 Fatturazione elettronica

  1.  confermato che la detraibilità dell’Iva e deducibilità del costo subordinata al pagamento tracciato

Con la circolare 8/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti

  1. restano per il momento escluse le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere (facoltativa la fattura elettronica);
  2. esonerati dall’obbligo il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (minimi);
  3. niente indicazione della targa o altro estremo identificativo del veicolo (come invece era per la “scheda carburante”) quindi niente targa, modello, ecc. nelle fatture elettroniche, salvo che il contribuente non ritenga opportuno esporli;
  4. se sono effettuate in contemporanea dal distributore più operazioni, (piccola riparazione, lavaggio, etc.) tutto va inserito nella fatturazione elettronica;
  5. la fattura elettronica potrà essere anche “fattura differita” ad esempio se rilasciati buoni consegna anche da attrezzature automatiche; (self service”);
  6. buono carburanti o carte ricaricabili che consentono di rifornirsi la fattura elettronica dovrà essere emessa al momento di ricarica della carta o di acquisto del buono;
  7. confermato che la detraibilità dell’Iva e deducibilità del costo subordinata al pagamento tracciato;
02/05/2018 11:35 commenti (71)

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