Servizi fornibili per via elettronica
• accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica
• accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi
• contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
• abbonamento a giornali o riviste on line
• siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
• notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
• informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
• fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
• utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet
Sotto il profilo delle regole di territorialità Iva, è possibile delineare il seguente quadro di sintesi:
• B2B: cessione di prodotti digitali (servizi prestati per via elettronica) nei confronti di operatori economici (B2B): sono allocabili nell’ambito dei servizi generici e sono disciplinati dalla regola generale di cui all’articolo 7 ter, c. 1, lett. a, del Dpr 633/1972, ovvero il servizio si considera effettuato nel Paese del committente.
Occorre emettere fattura nei confronti del cliente per “Operazione non soggetta articolo 7 ter, c. 1, lettera a), Dpr 633/1972”; nel caso in cui l’importo del corrispettivo sia superiore a 77,47 euro, occorre assoggettare l’operazione a imposta di bollo di 2,00 euro.
• B2C: nel caso di cessione di prodotti digitali (servizi prestati per via elettronica) nei confronti di consumatori finali (B2C) occorre distinguere:
- clienti italiani e di altro Paese UE: sono disciplinati dalla regola generale prevista per le cessioni a consumatori finali, di cui all’art. 7 ter, c. 1, lett. b, del Dpr 633/1972, ovvero il servizio si considera effettuato nel Paese del prestatore con IVA se prestatore soggetto IVA in Italia
- clienti di Paese extra-UE: sono disciplinati dalla regola specifica (che deroga alla regola generale) di cui all’art. 7 septies, c. 1, lett. i, del Dpr 633/1972, ovvero il servizio si considera effettuato nel Paese del committente, senza IVA.
SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI AD IMMOBILI
Tra le prestazioni rientranti nella previsione di cui all’art. 7 quater c. 1 lett a) rientrano quelle “inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tra queste ultime, vi sono, in particolare, le prestazioni ‐ rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati ‐ relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti.”
Si considerano beni immobili:
a) una parte specifica del suolo, in superficie e nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul o incorporato al suolo, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile;
c) qualsiasi elemento che sia stato installato e che formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.