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Stralcio automatico Cartelle Esattoriali sino a 1.000 euro

Fino a 1.000 euro ruoli dal 01.01.2000 al 31.12.2010 stralciati purché emessi entro la fine del 2010, è automatico e riguarda tutti i debiti sotto la soglia indicata affidati agli agenti della riscossione.

Quindi, non si deve fare nulla per ottenere l’annullamento di queste cartelle esattoriali, che di conseguenza non rientreranno nella rottamazione ter.

La rottamazione ter consente di regolarizzare  pendenze dal 2000 al 2017, quindi comprendendo il periodo oggetto del provvedimento di stralcio (tutte le cartelle fino al 2010). La discriminante, in pratica, è l’importo della cartella:

  • se il debito è inferiore ai mille euro non sarà necessario farlo rientrare nella rottamazione ter perché automaticamente cancellato;
  • se la cartella anteriore al 2010 è di importo più alto, non sarà stralciata ma si potrà sanare utilizzando la rottamazione ter.

Il riferimento normativo per la rottamazione ter è l’articolo 4 del decreto 119/2018, in base al quale l’annullamento sarà effettuato automaticamente dal fisco, alla data del 31 dicembre 2018.

A una prima lettura (e a un primo confronto con i nostri esperti), la norma delle bozze di decreto fa riferimento ai "singoli carichi", tradotto vorrebbe dire singola cartella o ruolo. Quindi se un contribuente ha dieci cartelle diverse fino a mille euro non si cumulerebbero, ma verrebbero cancellate singolarmente.
L'importo dei 1.000 euro residui (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) sarà "fotografato" alla data di entrata in vigore del decreto.

 

L’articolo 4 D.L. 119/2018 prevede l’automatico annullamento dei debiti “di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010”.

A rilevare sono quindi i carichi affidati all’Agente della riscossione, più comunemente noti come “partite di ruolo”.

Pertanto, al fine di fornire qualche esempio, possiamo ritenere che:

  • una cartella di pagamento, di importo superiore ad euro 1.000ma relativa a due partite di ruolo di importo inferiore alla suddetta soglia sarà oggetto di integrale annullamento;
  • parimenti, una cartella relativa a due partite di ruolo di cui soltanto una è di importo inferiore al limite previsto, sarà oggetto di parziale annullamento;
  • i debiti di ammontare superiore alla richiamata soglia ma parzialmente saldati, il cui residuo importo sia pari a 1.000 euro al 24.10.2018 (comprensivo di interessi e sanzioni) sono comunque oggetto di annullamento;
  • un debito risultante da una singola partita di ruolo di importo complessivo superiore ad euro 1.000 ma relativo a diversi tributi di importo inferiore al suddetto limite non sarà oggetto di annullamento: è infatti irrilevante la composizione del debito.

Come anticipato, dubbi potrebbero tuttavia sorgere con riferimento al rapporto tra lo stralcio previsto e la c.d. “rottamazione bis”.

Un debito potenzialmente annullabile potrebbe infatti essere stato già compreso nella domanda di rottamazione-bis: in questo caso conviene non pagare la rata dovuta.? Versare la rata significherebbe pagare, sebbene in parte, anche un debito di imminente cancellazione.?

Ebbene, a tal proposito il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione (articolo 4, comma 2, D.L. 119/2018) prevedendo che:

  • le somme versate anteriormente al alla data di entrata in vigore del decreto (25.10.2018) restano definitivamente acquisite;
  • le somme versate dopo la data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza di questi ultimi, sono rimborsate.

Pertanto il contribuente potrà provvedere al pagamento del dovuto alle regolari scadenze, potendo comunque beneficiare del previsto annullamento.

Da ultimo si rende necessario ricordare che la disposizione in esame è applicabile a tutti i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, eccezion fatta per i seguenti:

  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 Regolamento UE 2015/1589,
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,
  • multeammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (“prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”),
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

 

28/10/2018 13:36 commenti (60)

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