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Caro energia crediti e bonus energia

Come richiedere il credito d'imposta per le bollette dell'energia e gas per imprese e profezzionisti. Il DL Aiuti bis ha estenso i crediti d’imposta al terzo trimestre 2022, il termine per la richiesta III trimestre scadrà il 29/11/2022

Le agevolazioni concesse alle imprese per contrastare il caro energia 

I crediti d’imposta sono diversi in funzione della categoria delle imprese:

- non energivore e gasivore.

- energivore e gasivore;

Con l’abrogazione di quanto previsto dal D.L. “Aiuti, è cancellato l’obbligo di rispettare i limiti UE in materia di aiuti “de minimis”, pari a 200.000 euro massimo nel triennio.

Come chiedere i conteggi al venditore dell’utenza.

Il DL n.21/2022 e DL n.50/2022 hanno stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

Per effettuare questa richiesta al venditore, ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ha emanato la delibera n.373/2022, dove sono precisati i contenuti della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni per gli inadempimenti, vengono definite le modalità di comunicazione tra venditori e imprese.

In particolare ARERA precisa che le comunicazioni e richieste tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore (esempio portale internet).

Per il secondo trimestre 2022, il DL prevedeva la scadenza della richiesta da inviare entro il 29/08/2022, ma alcuni venditori di energia, tra cui Enel, Plenitude (ex ENI luce e gas), Sorgenia ed altri, si sono dichiarati disponibili ad evadere le richieste tardive, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa.

Il credito d’imposta previsto per il secondo trimestre del 2022 sarà possibile utilizzarlo entro il 31/12/2022.

Il Decreto Aiuti bis ha stabilito l’estensione dei crediti d’imposta al terzo trimestre 2022, il termine per inviare la richiesta al venditore per il III trimestre dell’anno, scadrà il 29 novembre 2022.

Modalità di utilizzo

Una volta determinato il credito di imposta spettante l’utilizzo avviene in F24 per compensazione dei crediti “energetici”:

  • utilizzabili esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
  • non sono soggetti ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti e € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
  • sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari ma solo per intero. Non è possibile, quindi, effettuare cessioni parziali.

Evidenziamo che, al fine della cessione del credito, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato.

Imprese non energivore

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, (diverse dalle energivore: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017) , è riconosciuto un credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Sono previsti i seguenti crediti d’imposta:

- 15% per il secondo trimestre 2022,

se i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;

- 15% per il terzo trimestre 2022,

se i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;

- 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022,

se i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Imprese non gasivore

Alle imprese non gasivore (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici non termoelettrici (gas per la generazione di energia).

I crediti d’imposta sono:

- 25% per il secondo trimestre 2022,

se il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;

- 25% per il terzo trimestre 2022,

se il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;

- 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022,

se il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Imprese energivore

Il credito d'imposta in favore delle "imprese a forte consumo di energia elettrica" (cosiddette imprese energivore) "di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017", sono i seguenti:

- 20% per il primo trimestre 2022,

purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;

- 25% per il secondo trimestre 2022,

purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;

- 25% per il terzo trimestre 2022,

purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;

- 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022,

purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”) è riconosciuto, un  credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

In particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta:

- 10% per il primo trimestre 2022,

purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;

- 25% per il secondo trimestre 2022,

purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;

- 25% per il terzo trimestre 2022,

purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;

- 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022,

purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019. 

29/09/2022 14:17 commenti (0)

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