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Entro il 16 dicembre deve essere versato il saldo ICI 2011

Entro il 16 dicembre il saldo ICI2011. Dal 2012 si trasformerà nella nuova imposta Municipale - IMU. Le regole cambieranno dal 2012 quando l’ICI sarà sostituita, dall’ IMU, art. 13 del DL n. 201/2011 “Decreto Salva Italia”
Entro il 16 dicembre deve essere versato il saldo ICI2011 mentre dal 2012 si trasformerà nella nuova imposta Municipale - IMU
Le regole cambieranno dal 2012 quando l’ICI sarà sostituita, in via sperimentale, dall’imposta municipale propria (cosiddetta IMU), prevista originariamente dall’art. 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed istituita dall’art. 13 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”).
Entro venerdì 16 dicembre 2011 deve essere versata la seconda rata (saldo) relativa all’ICI dovuta per l’annualità d’imposta 2011.
Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione ed il versamento dell’imposta. Ancora per quest’anno, pertanto, non sono tenuti al versamento i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale.
In relazione alla normativa ICI, infatti, consta soltanto il consueto aggiornamento dei coefficienti necessari per la capitalizzazione dei costi iscritti in bilancio riguardo ai fabbricati delle imprese del gruppo D non ancora dotati di rendita (DM 14 marzo 2011).
In primo luogo, sono tenuti al pagamento dell’ICI, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 504/92, tutti coloro che possiedono immobili in Italia a titolo di proprietà.
Allo stesso modo, sono soggetti passivi ICI coloro che possiedono immobili in Italia in base ad uno dei seguenti diritti reali di godimento, diversi dalla proprietà: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie (oltre al locatario finanziario e al concessionario).
Il presupposto per l’applicazione dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, salvo che questi siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta oppure esenti dall’imposta medesima.
Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, si ricorda che sono escluse dal pagamento dell’ICI ai sensi dell’art. 1 del DL 27 maggio 2008 n. 93.
L’esenzione, tuttavia, non riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per tali immobili, si applica la detrazione pari a 103,29 euro (che può essere elevata dai singoli Comuni fino a 258,23 euro), ovvero, in alternativa, la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta, se prevista dal Comune.
L’abitazione principale è l’unità immobiliare adibita a dimora abituale dal soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, che si presume essere quella in cui ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria (è quel che accade, ad esempio, nel caso in cui il contribuente dimori in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, o nel caso di trasferimento di fatto del domicilio non ancora recepito dall’anagrafe. Confronta ris. Dipartimento delle Finanze n. 12 del 5 giugno 2008).
Dal 2012 anche l’abitazione principale e le relative pertinenze saranno assoggettate all’IMU con aliquota dello 0,4%, che potrà essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%.
Sarà prevista una detrazione di 200 euro, elevabiledai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In termini generali, l’ICI dovuta per il 2011 si determina applicando alla base imponibile la corrispondente aliquota deliberata per l’anno in corso dal Comune nel cui territorio l’immobile posseduto dal contribuente risulta in tutto o per la maggior parte ubicato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 504/92. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DLgs. 504/92, l’importo così ottenuto deve essere assunto proporzionalmente alla quota di possesso del contribuente, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di possesso nel corso del 2011 (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata (fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di rendita catastale che risultino ad un tempo classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, aree fabbricabili, fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione o terreni agricoli).
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è individuata dalla rendita catastale iscritta presso il Catasto fabbricati, rivalutata del 5%e moltiplicata per i moltiplicatori: 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (esclusi quelli iscritti nelle categorie A/10 e C/1); 140 per i beni iscritti nel gruppo catastale B; 50 per i beni iscritti nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 e 34 per i fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1. Nel caso in cui i fabbricati non siano ancora stati accatastati, questi sono comunque soggetti al pagamento in base ad una rendita presunta.
Metodo di calcolo particolare per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D
 
Una particolare metodologia di calcolo della base imponibile è prevista per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D (stabilimenti e capannoni industriali), non iscritti a Catasto e contabilizzati in maniera distinta dalle imprese che li possiedono.
Per questi beni la base imponibile si determina sommando i costi di acquisizione e quelli incrementativi e moltiplicando il risultato della sommatoria per degli specifici coefficienti di rivalutazione, aggiornati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il saldo ICI per il 2011 si determina in linea di massima come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e l’acconto versato entro il 16 giugno 2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo.
I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto Agente della Riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’Agente della Riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane spa o tramite il modello F24.
Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul c/c postale del Comune o presso gli sportelli del Tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunale dell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.
A titolo d’esempio, si ipotizzi il caso di un immobile adibito ad abitazione principale, accatastato in A/1, sito nel Comune di Torino, posseduto interamente per l’intero anno 2011.
Rendita catastale: 2.500 euro;
Aliquota prevista: 5,25 per mille;
Detrazione per l’abitazione principale stabilita dal regolamento comunale del Comune di Torino: 132,00 euro.
Al fine di determinare la base imponibile si deve procedere alla rivalutazione del 5% della rendita (2.500 + 5%) e a moltiplicare il risultato per il relativo coefficiente (100). La base imponibile sarà pari a 262.500 su cui calcolare il 5,25 per mille.
ICI dovuta per l’anno 2011: 1.378 euro (di cui 689 euro pagati in sede di acconto e 689 euro in saldo).
 
13/12/2011 08:53 commenti (49)

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