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prima scadenza dello spesometro entro il 2 gennaio 2012

comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, istituita con l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, vedrà il suo debutto il 2 gennaio 2012
La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, istituita con l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, vedrà il suo debutto il 2 gennaio 2012, in quanto la scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2011, cade di sabato. Per il periodo d’imposta 2010, l’obbligo riguarda solo le operazioni soggette a fatturazione di importo pari o superiore a 25.000 €, mentre dal 2011 la soglia si abbassa a 3.000 € per le operazioni con obbligo di fatturazione e a 3.600 € per le altre. A regime, invece, la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Nella seguente tabella riepiloghiamo il nuovo adempimento:
 
SPESOMETRO
PRIMO APPUNTAMENTO
-Il 2 gennaio 2012 scatta il primo appuntamento con lo spesometro per le operazioni effettuate nel 2010, in quanto la scadenza, originariamente fissata al 31.12.2011, cade di sabato. Per il periodo d’imposta 2010 l’obbligo riguarda solo le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 € (al netto dell’Iva), limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
-l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 21.11.2011 integrativo di quello dello scorso 5 agosto, specifica che la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, da effettuare entro il 31.01.2012 da parte delle società di leasing e dalle società che svolgono attività di locazione e/o di noleggio nel 2009 e 2010, assorbe quella dello spesometro che di fatto, quindi, per tali soggetti non deve essere comunicato entro il 2.01.2012.
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI
-A regime, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto entro il 30.04.2012 dovrà essere inviata la comunicazione relativa alle operazioni:
-di importo pari o superiore a 3.000 €, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
-di importo pari o superiore a 3.600 €, al lordo dell’Iva, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
 
 
 
SOGGETTI OBBLIGATI E ESONERATI
 
 
-Sono obbligati alla comunicazione in oggetto tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, quindi tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, comprese quelli in contabilità semplificata o nel regime delle nuove iniziative ex art. 13 della L. 388/2000;
-sono esclusi i contribuenti minimi[1]e sono esonerati gli enti pubblici.
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
 
-La comunicazione va effettuata relativamente alle “cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute”:
-rilevanti ai fini IVA;
-documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale;
-i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a 3.000 €, al netto dell’Iva per quelle con obbligo di fatturazione ovvero a 3.600 €, al lordo dell’Iva, per quelle senza obbligo di fatturazione.
Pertanto l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni:
-rese a soggetti nei cui confronti sono emesse fatture;
-rese a soggetti nei cui confronti non sono emesse fatture;
-ricevute da soggetti passivi Iva;
rilevanti ai fini Iva, ossia imponibili, non imponibili ed esenti;
-sono escluse dall’obbligo in esame le operazioni fuori campo Iva. Inoltre, per limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione Finanziaria attraverso altri adempimenti (operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario; operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria; cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list; importazioni; esportazioni).
 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE
-La comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it[2], avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline:
-direttamente dal contribuente;
-tramite un intermediario abilitato.
-l’adempimento si considera effettuato una volta che l’Agenzia ha concluso la ricezione del file. Per attestare l’avvenuta trasmissione dei dati, l’Agenzia rilascia una ricevuta generalmente entro 5 giorni lavorativi successivi all’invio.
 
SANZIONI
-Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori o omissioni, a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente comunicazione;
-scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ravvedimento operoso, per cui sarà possibile rimediare con eventuali invii correttivi applicando la sanzione ridotta a 1/8 del minimo;
-in caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065[3].
 
 
        Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento


[1] Come chiarito con la Circolare n. 24/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate.
[2] Come annunciato con il comunicato stampa del 24.10.2011 dell’Agenzia delle Entrate, per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione, è stato messo a disposizione dei contribuenti anche un software di compilazione, disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
[3] Prevista dall’art. 11, comma 1 del D. Lgs. n. 471/97.
16/12/2011 18:25 commenti (73)

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