Il modello, una volta compilato in ogni sua parte va:
- consegnato agli sportelli di Equitalia presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia)
- inviato per e-mail agli indirizzi di posta elettronica o pec delle direzioni regionali di riferimento, riportati a pagina 4 del modello e pubblicati sul portale www.gruppoequitalia.it.
Dati anagrafici: Nel modello vanno indicati i dati anagrafici del soggetto dichiarante (cioè l’intestatario delle somme affidate per il recupero a Equitalia per le quali si richiede la definizione).
Attenzione: Nel caso in cui il soggetto dichiarante sia legale rappresentante/titolare/tutore/curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, vanno indicati anche quelli della persona/società/ditta/ente/associazione ecc., per cui si chiede la definizione agevolata.
Domicilio: È indispensabile indicare il domicilio che verrà poi utilizzato da Equitalia per inviare la “comunicazione di adesione” in risposta alla dichiarazione presentata. Oltre che barrare una delle 4 opzioni disponibili, è sempre indispensabile indicare:
- il Comune,
- l’indirizzo completo
- il codice di avviamento postale (cap).
Cartelle/avvisi oggetto di definizione agevolata (prospetto a pagina 1 – obbligatoria la compilazione)
In caso si intenda definire una somma richiesta con una cartella di pagamento occorre indicarne il numero.
In caso invece si voglia definire un debito richiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, affidato per la riscossione a Equitalia entro il 31 dicembre 2015, occorre indicare il numero del Riferimento interno presente nell’avviso di presa in carico inviato da Equitalia.
Infine, in caso si voglia aderire alla definizione agevolata per un avviso di addebito ricevuto direttamente dall’INPS e affidato per la riscossione a Equitalia, occorre indicare il Numero dell’atto.
tipo di comunicazione | numero da comunicare |
cartella di pagamento di equitalia | indicare il numero |
avviso di accertamento Agenzia Entrate | indicare il numero di riferimento interno presente nell'avviso della presa in carico di Equitalia |
avviso di addebito INPS | indicare il numero dell'atto |
Identificativo carico: La compilazione del prospetto a pagina 2 del modulo DA1 NON è obbligatoria. Il prospetto deve, infatti, essere compilato nel SOLO caso in cui si intenda aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pagina 1.
Richiamando il numero progressivo che individua la cartella nel prospetto precedente, deve essere riportato l’identificativo delle somme affidate a Equitalia per la riscossione per le quali si richiede la definizione. In particolare, qualora la definizione riguardi solo alcuni degli Enti presenti in cartella, si dovrà indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”.
Modalità di pagamento:Occorre indicare la modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata, che sarà successivamente quantificato e comunicato da Equitalia, optando per una delle due alternative:
- pagamento in un’unica soluzione,
- pagamento dilazionato: in questo caso va specificato il numero delle rate che può essere 2, 3 oppure 4.
È anche possibile decidere di pagare attraverso la domiciliazione bancaria, barrando la relativa casella. In questo caso, Equitalia trasmetterà, insieme alla “Comunicazione di adesione”, anche il modulo che si potrà utilizzare per attivare l’addebito in conto presso il proprio istituto di credito.
Giudizi pendenti: Occorre dichiarare la presenza o meno di giudizi pendenti che interessano le somme oggetto della dichiarazione di adesione. In caso di giudizi pendenti, è necessario assumere l’impegno a rinunciarvi.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà: Il riquadro sulla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deve essere
compilato esclusivamente nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un legale rappresentante/titolare/tutore/curatore.
Delega alla presentazione: Nel caso in cui il modulo di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia presentato allo sportello da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro della “Delega alla presentazione” con i dati anagrafici di entrambi (delegante e delegato). Oltre alla presentazione
è prevista anche la possibilità di estendere la delega all’eventuale modifica della dichiarazione nonché ritirare eventuali comunicazioni al riguardo.
Attenzione: In caso di delega, è obbligatorio allegare la copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato.
01 i carichi compresi
Possono essere definiti tutti i carichi affidati a Equitalia entro la fine di quest’anno
02 La scadenza
L’istanza deve essere presentata entro il 31 marzo 2017
03 La comunicazione
La comunicazione con l’indicazione dell’importo del debito e delle singole rate deve arrivare entro il 31 maggio 2017
04 Numero e scadenza rate
Il numero massimo di rate è 5. Tre scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, due nei mesi di aprile e settembre 2018. Il 70% dell’importo complessivo deve essere pagato entro l’anno prossimo
05 Dilazioni in corso
Con riferimento ai debiti oggetto di definizione, è sospeso il pagamento delle rate che scadono dal primo gennaio 2017 sino al termine di versamento della prima rata della sanatoria. Resta fermo l’obbligo di pagare le rate in scadenza tra il 1° ottobre e la fine di dicembre 2016
06 Entrate escluse
Non possono essere definite le somme dovute a titolo di sanzioni diverse da quelle tributarie e connesse a contributi previdenziali e assistenziali
07 obblighi informativi
L’agente della riscossione avvisa il debitore, con posta ordinaria, dell’esistenza di debiti per i quali non è stata ancora notificata la cartella, l’avviso di addebito ovvero la raccomandata informativa prevista in caso di accertamento esecutivo. In ogni caso, il debitore può ottenere tutte le notizie per la definizione recandosi presso gli sportelli di Equitalia oppure accedendo all’area dedicata del sito
08 La decadenza
È confermato che la rottamazione decade con il ritardato, omesso o insufficiente versamento di una sola rata. In tale eventualità, riprendono le azioni di Equitalia e il debito residuo non può più essere rateizzato
Esempi pratici di rottamazione di cartella Equitalia
ESEMPIO 1:
Avviso bonario notificato nel 2014 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente una maggiore IRPEF per l'anno d' imposta 2011 per 6.000,00 euro e una sanzione per l'omesso versamento per 1.800,00 euro(pari al 30% della maggiore imposta accertata).
Non avendo definito l'atto mediante acquiescenza, l'Agenzia ha proceduto a iscrivere a ruolo l'imposta, la sanzione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, e nel 2015 il contribuente riceve da parte di Equitalia una cartella esattoriale che, non essendo stata definita entro il termine di 60 giorni, riporta l'intimazione ad adempiere al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione nella misura dell'8%, oltre alle spese di notifica dell'atto
IMPORTO DOVUTO SENZA DEFINIZIONE AGEVOLATA | IMPORTO DOVUTO CON DEFINIZIONE AGEVOLATA | |
---|---|---|
Imposta Irpef |
6.000,00
|
6.000,00
|
Sanzione (30% maggiore imposta) |
1800,00
|
-
|
Interessi da ritardata iscrizione* |
715,20
|
715,20
|
Aggio (8%) ** |
693,12
|
537,22
|
Interessi di mora *** |
148,80
|
-
|
Spese di notifica |
5,88
|
5,88
|
TOTALE DA VERSARE |
9.363,00
|
7.258,30
|
Aderendo alla definizione agevolata il contribuente beneficerebbe di uno sconto pari a 2.104,70 euro.
ESEMPIO 2:
Avviso di accertamento notificato nel 2011, con il quale l'Agenzia ha contestato una maggiore IVA per l'anno d' imposta 2006 per 5.000,00 euro
Non avendo definito l'atto, l'Agenzia ha proceduto a iscrivere a ruolo l'imposta, la sanzione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, e nel 2013 il contribuente riceve da parte di Equitalia una cartella esattoriale che, non essendo stata definita entro il termine di 60 giorni, riporta l'intimazione ad adempiere al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione nella misura dell'9%, oltre alle spese di notifica dell'atto
IMPORTO DOVUTO SENZA DEFINIZIONE AGEVOLATA | IMPORTO DOVUTO CON DEFINIZIONE AGEVOLATA | |
---|---|---|
IVA |
5.000,00
|
5.000,00
|
Sanzione (100% maggiore imposta) |
5.000,00
|
-
|
Interessi di ritardata iscrizione* |
829,78
|
829,78
|
Aggio (9%) ** |
1.061,80
|
524,68
|
Interessi di mora *** |
968,08
|
-
|
Spese di notifica |
5,88
|
5,88
|
TOTALE DA VERSARE |
12.865,54
|
6.360,34
|
Aderendo alla definizione agevolata il contribuente beneficerebbe di un risparmio pari a 6.505,20 euro, ottenendo un risparmio del 50%.
* Interessi da ritardata iscrizione: Sono calcolati sulle maggiori imposte dovute dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino all'arrivo della cartella
** Dal 2016 gli oneri di riscossione (compenso) che l'Agente di riscossione riscuote per l'attività di recupero del credito sono diminuiti.
In particolare, per i ruoli consegnati all'Agente a partire dal 1° gennaio 2016, se il debitore paga gli importi iscritti a ruolo entro 60 giorni la misura di tali oneri è pari al 3% di tali importi.
Scaduti i 60 giorni, l'onere di riscossione sale al 6% delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora. La tabella riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 ad oggi sull'aggio e gli oneri di riscossione :
Aggio e oneri di riscossione |
|||
Pagamento della cartella |
Oneri di riscossione |
Aggio |
Aggio |
Entro 60 giorni dalla notifica |
3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell'ente creditore |
4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell'ente creditore |
4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell'ente creditore |
Dopo 60 giorni dalla notifica |
6% a carico del debitore |
8% a carico del debitore |
9% a carico del debitore |
*** Gli interessi di mora: applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Attualmente sono pari al 4,13%, sono calcolati nel momento in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro il 60° giorno dalla notifica. Tali interessi, sono calcolati quindi sulle maggiori imposte accertate, e non sulle sanzioni e aggio, per ogni giorno di ritardo, partendo dal giorno di notifica all'effettivo pagamento della cartella. Le somme incassate da Equitalia a questo titolo vengono riversate interamente all'ente creditore. La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo |
|
Tasso |
Decorrenza |
4,2% semestrale |
01/01/1999 |
8,4000% |
01/01/2000 |
6,8358% |
01/10/2009 |
5,7567% |
01/01/2010 |
5,0243% |
01/10/2011 |
4,5504% |
01/10/2012 |
5,2233% |
01/05/2013 |
5,1400% |
01/05/2014 |
4,8800% |
15/05/2015 |
4,1300% |
15/05/2016 |