Dal 1° gennaio 2017: Dati fatture emesse e ricevute e liquidazioni IVA periodiche. INTRA acquisti aboliti
Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto legge in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili n. 193 che, tenendo in debito conto quanto emerso dal rapporto dell’OCSE del 19 luglio 2016 sullo stato dell’Amministrazione finanziaria italiana, prevede varie misure di contrasto all’evasione fiscale. Il decreto è in vigore dal 24/10/2016.
Viene prevista una revisione di alcuni adempimenti che sono risultati non sufficientemente efficaci per supportare l’attività di controllo e accertamento.
In ambito intracomunitario, conseguente alle modifiche in termini di comunicazione trimestrale delle fatture e delle liquidazioni IVA effettuate consiste nell’abolizione degli INTRA acquisti, sia per i beni che per i servizi.
La disposizione abrogativa, contenuta nell’art. 4 comma 4 del DL 193/2016, “si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017”.
Dal che dovrebbe conseguirne che l’ultimo INTRA acquisti da presentare sarebbe fissato al 25 gennaio 2017 (per l’ultimo mese o trimestre 2016).
Un’ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall’anno d’imposta 2017, potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.
Resta, dunque, invariato il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 che è dovuta nel mese di febbraio 2017.
Le principali modifiche, che si applicheranno dal 2017, derivano dalla rimodulazione delle previsioni dell’art. 21 del DL n. 78/2010.
In sostanza, secondo il nuovo testo, i soggetti passivi IVA, dovranno presentare i dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche.
Le modalità operative per l’adempimento del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In luogo della presentazione dello “spesometro” su base annuale, trasmetteranno telematicamente, su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ex art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni.
I dati da comunicare comprendono, almeno, i dati delle parti dell’operazione, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta, oltre alla tipologia di operazione.
Il termine è fissato nell’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
Comunicazione dati, fatture e variazioni per l’anno d’imposta 2017 |
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Trimestre |
Scadenza |
Gennaio-Marzo 2017 |
31 maggio 2017 |
Aprile-Giugno 2017 |
31 agosto 2017 |
Luglio-Settembre 2017 |
30 novembre 2017 |
Ottobre-Dicembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e per i documenti informatici.
Il DL n. 193/2016 introduce, inoltre, il nuovo art. 21-bis del DL n. 78/2010, secondo cui i soggetti passivi, sono tenuti a comunicare, telematicamente, su base trimestrale ed entro le scadenze sopra rappresentate, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.
Presumibilmente, dunque, coloro che liquidano l’imposta su base mensile, comunicheranno ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento.
La comunicazione è unica anche per coloro che esercitano più attività. Il nuovo adempimento è dovuto nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Ricevuti i dati, l’Amministrazione provvederà ad una valutazione della coerenza dei dati comunicati con i versamenti d’imposta.
Qualora dai controlli emergeranno una o più incoerenze, ne sarà data comunicazione al soggetto passivo che potrà fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso.
Abrogazione dello Spesometro - clienti e fornitori
Dal 01/01/2017 il DL n.193/2016 ha abrogato lo spesometro e aggiunto due adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
• la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
• la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Solo dal 2017 e per le comunicazioni delle fatture, il primo invio dell’intero semestre 01 -06 potrà essere effettuata entro il 25 luglio 2017.
Non è più previsto per il 2017 il contestuale adempimento della comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni, ed i termini per la trasmissione delle fatture, sono fissati per il 2017 al 16 settembre mentre quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
In sintesi, le scadenze fiscali per il 2017 sono:
Adempimento |
Termine* |
Comunicazione liquidazioni Iva - I trimestre 2017 |
31 maggio 2017 |
Comunicazione fatture emesse e ricevute - I semestre 2017 |
25 luglio 2017 |
Comunicazione liquidazioni Iva - II trimestre 2017 |
16 settembre 2017 |
- Comunicazione liquidazioni Iva - III trimestre 2017 |
30 novembre 2017 |
- Comunicazione liquidazioni Iva - IV trimestre 2017 |
entro febbraio 2018 |
*La trasmissione periodica di entrambe le comunicazioni obbligatorie deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione dei dati e delle liquidazioni relative al secondo trimestre i quali vanno trasmessi entro il 16 settembre di ogni anno (in luogo del 31 agosto).
Fatture emesse e ricevute
Sono da comunicare tutti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, e registrate comprese le bollette doganali, e quelli delle relative variazioni, i dati, in forma analitica, compresi i dati identificativi dei clienti e fornitori, data e numero, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.
Liquidazioni Iva
I dati delle liquidazioni Iva sono da trasmettere con le stesse tempistiche di quella dei dati delle fatture, riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito.
Sanzioni
Per l’omessa o errata trasmissione di ogni fattura, è applicabile la sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000.
Tale massimo, da una prima lettura, dovrebbe potersi riferire alla singola trasmissione e dunque al trimestre.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra 5.000 euro e 50.000 euro.
Credito d’imposta di 100 euro.
Per il necessario adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi, è riconosciuto un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile dal 2018, ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Un ulteriore credito d’imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti se hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2, comma 1 del DLgs. n. 127/15.
A partire dal 1° gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono abrogati:
- gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2);
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73.
A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è, inoltre, abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list, ex art. 1 DL n. 40/10.