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La rottamazione delle cartelle esattoriali

Estensione ai ruoli emessi nel 2016 con spostamento del termine per la domanda di rottamazione portato a fine di marzo 2017.

La rottamazione delle cartelle L’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 ha introdotto una nuova disciplina riguardante la definizione agevolata dei ruoli. Tale definizione agevolata si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

 

Novita sulla rottamazione delle cartelle esattoriali.

Estensione ai ruoli emessi nel 2016 con spostamento del termine per la domanda di rottamazione portato a fine di marzo 2017.

Altra novità le rate passate a cinque rate della tempistica del pagamento delle somme dovute.

Si prevede che Equitalia invii un avviso dove avverte l’interessato dell’esistenza di partite affidate non notificata la cartella di pagamento ovvero trasmessa la raccomandata informativa che segue gli accertamenti esecutivi ovvero ancora notificato l’avviso di addebito e che i dati necessari per la definizione sono messi a disposizione dei debitori sia presso gli uffici di Equitalia che nell’area dedicata del sito istituzionale.

La consultazione di tali fonti sarà importante anche per stabilire con certezza la data di trasmissione del carico da definire, che non si ricava dalla cartella di pagamento.

 

L’inclusione delle partite 2016 comporta lo spostamento in avanti di tutte le scadenze.

Pertanto, la domanda di rottamazione potrà essere presentata o integrata entro la fine di marzo 2017, la comunicazione di Equitalia che conterrà l’indicazione delle somme da versare sarà recapitata entro la fine di maggio 2017.

Il numero massimo di rate è stato portato a cinque e le scadenze sono luglio 2017, settembre e novembre 2017 e nel 2018, i termini di pagamento sono aprile e settembre.

Si prevede inoltre che, in caso di presentazione della domanda, sono sospesi tutti i pagamenti delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2017 fino alla data della prima o unica rata della rottamazione.

Inoltre, in caso di decadenza della sanatoria, è ancora possibile dilazionare il debito residuo, qualora alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito.

Vengono escluse dalla sanatoria tutte le sanzioni diverse da quelle tributarie o correlate ad obblighi previdenziali e assistenziali (ad esempio le sanzioni per violazioni amministrative).

 

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

premessa 

Il Decreto Legge 193/2016 (decreto collegato alla Legge di stabilità 2017), ha previsto ancora una volta la possibilità per qualsiasi contribuente (persona fisica, società, ecc.) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo (ampio) compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2015 (ivi inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi) tramite il pagamento in unica soluzione o in un massimo di 4 rate entro il 15/03/2018 di quanto iscritto a ruolo a titolo di imposta + interessi di ritardata iscrizione a ruolo dell’aggio e spese di procedura (es: spese di notifica) dovuti all’agente della riscossione senza corresponsione di sanzioni, né degli interessi di mora.

SOMME ROTTAMABILI

Le somme rottamabili sono tutte quelle affidate all’agente della riscossione, salvo poche eccezioni.

In particolare sono escluse dalla rottamazione gli importi derivanti da dazi ed IVA riscossa all’importazione; da recupero di aiuti di Stato; da multe/ammende/sanzioni pecuniarie per condanne penali o della Corte dei conti.

Qualsiasi altra somma che  l’ente pubblico ha affidato all’agente della riscossione può essere rottamata.

Il testo normativo fa riferimento ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, senza distinguere il soggetto creditore, sicché deve ritenersi pacifico che la definizione agevolata riguardi tutti i crediti comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale.

La rottamazione riguarda quindi anche tutti i tributi comunali, quali l'Ici, l'Imu, la Tarsu, la Tares/Tari, l'imposta di pubblicità, la tassa di occupazione di suolo pubblico e tutti gli altri tributi minori.

In sede di discussione parlamentare di approvazione della legge di conversione del Decreto Legge è stata proposta l’opportunità di delegare a tutti i Comuni la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle cartelle. In particolare saranno i comuni che potranno deliberare l’applicazione della sanatoria anche ai “crediti di propria spettanza” oggi recuperati con l’ingiunzione di pagamento ed eventualmente comunicheranno online all’agente della riscossione entro il 28 febbraio 2017 la decisione di non partecipare alla sanatoria.

Si fa presente inoltre che:

¨       possono essere oggetto di rottamazione le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e da avvisi di addebito dell’Inps. Se oggetto di impugnazione è un accertamento esecutivo, il contribuente può beneficiare della definizione agevolata di interessi di mora e sanzioni, a condizione che rinunci agli atti del giudizio. Ciò vale per tutti i giudizi pendenti, a prescindere dalla presentazione o meno del ricorso da parte del contribuente o dall’attesa del giudizio; è possibile scegliere i carichi da definire qualora il debitore decida di rottamare solo alcune partite incluse nella medesima cartella o avviso;

¨       non è causa ostativa l’azione esecutiva eventualmente intrapresa dalla gente della riscossione.

Possono essere oggetto di rottamazione anche i verbali di qualsiasi corpo di polizia, nazionale o locale, probabilmente anche relativi a infrazioni ad alcune leggi specifiche, come quelle sull’autotrasporto, diverse dal Codice della strada.

Per le multe stradali la convenienza è limitata perché il beneficio consiste nel solo fatto di non dover pagare gli interessi sulla somma dovuta.

Quindi si tratta degli interessi

¨       di mora (dovuti su base semestrale per il periodo che l’interessato lascia trascorrere dopo la scadenza dei 60 giorni che ha a partire dalla notifica della cartella per pagare la somma richiesta),

¨       dati dalla maggiorazione imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (un decimo per ogni semestre compiuto, a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore).

Sono escluse dalla rottamazione soltanto le violazioni di carattere penale.

Non possono quindi fruire dell’agevolazione le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Ciò vuol dire che non sono sanabili in modo agevolato le pendenze per le (poche) infrazioni di natura penale previste dal Codice della strada.

IL MODELLO DA PRESENTARE

Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dei ruoli deve entro il 23 gennaio 2017 (il 22 gennaio cade di domenica) presentare ad Equitalia SPA l’istanza per l’adesione alla procedura, compilata sull’apposita modulistica.

In particolare il contribuante deve indicare:

¨       i dati identificativi tra persona fisica, titolare, rappresentate legale, tutore o curatore di un’attività;

¨       progressivamente le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate, dei Monopoli, delle Dogane e quelli di addebito dell’Inps per i quali si chiede la definizione agevolata;

¨       quali carichi si vogliono rottamare;

¨       le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono chiudere i conti con Equitalia e cioè:

ü  modalità di pagamento, unica soluzione oppure in 2, 3 o 4 rate;

ü  rinuncia, con l’adesione alla definizione agevolata, ai giudizi pendenti;

ü  sottoscrizione anche ai fini penali della veridicità dei dati riportati nel modello.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

¨       presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il suddetto modulo;

¨       alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il suddetto modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

ACCONTO IRES SOCIETÀ TRASPARENTI 

Con la presentazione della domanda si inibisce l’adozione di nuove misure cautelari (fermo e ipoteca) o esecutive. I fermi e le ipoteche già iscritti restano salvi. Come pure l’istanza è inefficace nei riguardi di procedure esecutive che siano nella fase finale. Possono invece essere rottamati anche i debiti per i quali vi è stata la segnalazione di una Pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973.

L’articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016 prevede, infatti, espressamente che qualora il debitore abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli mediante apposita dichiarazione, Equitalia, limitatamente ai carichi oggetto di definizione: “non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate”, salvo il verificarsi, in quest’ultimo caso, di determinate condizioni.

 

Il debitore potrà pagare la somma dovuta integralmente o in forma anche dilazionata, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del Dpr 602/1973.

La norma non fissa una data precisa per il versamento della 1° rata/rata unica, limitandosi a stabilire che “l'agente della riscossione comunica ai debitori (…) l'ammontare complessivo delle somme dovute (…) nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse” e che la 3° e la 4° rata sono pari a 1/6 ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15/12/2017 e il 15/03/2018.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:

¨       mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa all’agente della riscossione entro il 23 gennaio 2017;

¨       mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione sul conto corrente; presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Inoltre:

¨       il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere, precedentemente accordata dall’agente della riscossione;

¨       se il debitore, per effetto di pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, presentando la relativa dichiarazione entro il 23 gennaio 2017.

A partire dalla seconda rata, sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo: delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; degli aggi maturati a favore dell'Agente di Riscossione, del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché del rimborso delle spese di notifica della cartella.

 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento in soluzione unica o di una delle rate la definizione non produce effetti: riprendendo a decorrere i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione agevolata (di fatto, riferiti al solo termine di prescrizione di 10 anni del credito ormai già iscritto a ruolo, che decorre dall’ultima notifica effettuata della cartella).

 

Inoltre l’Agente della riscossione riprende l’attività esecutiva (pignoramenti, iscrizioni di ipoteche, ecc.).

In tal caso torna ad essere dovuto l’importo originario (incluse sanzioni e qualsiasi interesse):

¨       che non può essere più rateizzato ex art. 19 Dpr 602/73 (coloro che abbiano in essere una rateazione della cartella è bene si accertino di riuscire a effettuare i pagamenti, posto che non vi saranno più riammessi)

¨       i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti “in acconto” e scomputati da quanto sopra.

 

RATEAZIONI IN CORSO 

I contribuenti che hanno presentato istanza di riammissione nei termini, ex articolo 13 bis Dl 113/2016, entro il 20 ottobre:

¨       possono aderire alla rottamazione dei ruoli;

¨       a condizione che risultino pagate le rate in scadenza da ottobre a dicembre.

In tal caso, per la definizione della cartella:

¨       si tiene conto delle sole somme in generale dovute in sede di rottamazione, e, dunque, vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di:

ü  capitale e interessi inclusi nei carichi affidati

ü  aggio e rimborso spese per procedure esecutive

ü  spese di notifica della cartella di pagamento

¨       restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di:

ü  sanzioni incluse nei carichi affidati

ü  interessi di mora

ü  interessi di dilazione per il rateizzo

ü  sanzioni/somme aggiuntive ex Dlgs 46/99.

17/11/2016 15:46 commenti (60)

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