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INPS dal 2012 aumentano aliquote contributive della gestione separata

DL 201/2011 aumenta aliquote contributive artigiani e commercianti, gestione separata, fino a raggiungere il livello del 22%. 2012 e la circ. INPS n.16 riguarda gli iscritti alla Gestione separata.

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INPS dal 2012 aumentano aliquote contributive di artigiani e commercianti

 

DL 201/2011 aumenta aliquote contributive artigiani e commercianti, gestione separata, fino a raggiungere il livello del 22%. La circ.INPS n. 14 fornisce istruzioni mentre la circ. INPS n.16 riguarda la Gestione separata.
 
 

Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata (lavoratori a progetto, co.co.co., professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, ecc.), l’art. 22, comma 1, della L. 183/2011 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i contributi previdenziali aumentino di un punto percentuale.

Tale aumento riguarda sia l’aliquota contributiva previdenziale “piena” prevista per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, la quale passa per il 2012

- aliquota piena dal 26% al 27%;

- l’aliquota contributiva previdenziale ridotta prevista per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, che sale dal 17% al 18%.

 

Solo gli iscritti assoggettati all’aliquota piena continuano, inoltre, ad essere tenuti al versamento di un ulteriore contributo a titolo assistenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, che resta pari allo 0,72% (con conseguente contribuzione totale del 27,72%).

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:

 
 
Soggetti
Aliquote

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%
(27,00%IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

 
18,00%
 
 
 
Minimale per l’accredito contributivo
 

Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2012 detto minimale è pari ad euro 14.930,00.

 Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del:

-          18 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40

-           27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 .

 

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma29, L. 335/1995).

 

L’INPS, nella circ. 16/2012, comunica poi il nuovo valore del massimale annuo della base imponibile contributiva, oltre il quale il reddito percepito non è più soggetto a contribuzione – pari, per il 2012, a 96.149 euro – e il minimale per l’accredito dei contributi. Va, infatti, ricordato che, in relazione alla Gestione separata, la L. 335/1995 non fissa alcun minimale reddituale. È, tuttavia, previsto che, affinché i contributi vengano accreditati per tutti i mesi dell’anno a cui si riferisce il versamento, sia necessario versare un contribuzione annua minima, che si ottiene applicando l’aliquota contributiva al minimale di reddito stabilito per i commercianti.

Come si è visto, per il 2012, tale minimale è di 14.930 euro.

 
 

Nel decreto in esame si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente dal 1° gennaio 2012 dello 0,3% ogni anno, fino a raggiungere il livello del 22%.

In un documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evidenziano aspetti relativi all’entrata a regime del sistema, ovvero con pensioni totalmente contributive a partire dal 2035 circa.
In particolare, i requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di un’anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata) per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni di età e di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età, con un’anzianità contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

Novità anche per gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti

Infine, alcune importanti novità riguardano gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti. In particolare, nel decreto si dispone che le Casse di Previdenza autonome, comprese dunque quelle dei liberi professionisti, dovranno adottare, entro il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Se le delibere in materia non saranno approvate dai Ministeri vigilanti entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime, ovvero in caso di parere negativo, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le disposizioni relative al meccanismo del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni, nonché un contributo di solidarietà nella misura dell’1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013.

Con il DL 6 dicembre 2011 n. 201, noto anche come Decreto “Salva Italia”, vengono definiti, all’art. 24, i pilastri portanti di una riforma delle pensioni. Una prima novità della riforma è costituita dall’introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata; con questa modalità, dal 1° gennaio 2012, si calcolerà la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata a decorrere da tale data.

Un ulteriore intervento significativo è costituito dall’abrogazione delle finestre mobili – regime delle decorrenze – in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso, e viene altresì soppresso il sistema delle quote legate alla somma di età anagrafica e contributiva, con conseguente venir meno delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso di esse.

Per quanto concerne l’innalzamento dell’età pensionabile, l’intervento colpisce la generalità dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi; per tutti i requisiti anagrafici si tiene conto degli incrementi della speranza di vita exart. 12 del DL 78/2010. In sintesi, dal 1° gennaio 2012, l’età per il pensionamento di vecchiaia dellelavoratrici dipendenti del settore privato viene elevata a 62 anni e a 63 e 6 mesi per le lavoratrici autonome. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avverrà nel 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita.

Nel frattempo, dall’età di 62 anni all’età di 70 anni vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Si segnala, in particolare, il permanere del requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la pensione di vecchiaia.

Invece, l’accesso alla pensione anticipata – ex pensione di anzianità – è possibile, dal 2012, con un’anzianità di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Questi requisiti contributivi aumentano di un ulteriore mese sia nell’anno 2013 che nel 2014. Nel DL, si prevedono penalizzazioni percentuali del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.

 
04/02/2012 16:39 commenti (76)

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