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INPS dal 2012 aumentano aliquote contributive di artigiani e commercianti

DL 201/2011 aumenta aliquote contributive artigiani e commercianti, gestione separata, fino a raggiungere il livello del 22%. La circ.INPS n. 14 fornisce istruzioni mentre la circ. INPS n.16 riguarda la Gestione separata.

L’INPS chiarisce le nuove aliquote contributive per artigiani e commercianti

Vedi anche

contributi IVS Artigiani e Commercianti 2012

artigiani e dei commercianti devono versare i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori). Circolare Inps n. 14 del 03.02.2012,

INPS dal 2012 aumentano aliquote contributive della gestione separata

 

DL 201/2011 aumenta aliquote contributive artigiani e commercianti, gestione separata, fino a raggiungere il livello del 22%. 2012 e la circ. INPS n.16 riguarda gli iscritti alla Gestione separata.

La circ.INPS n. 14 fornisce istruzioni alla luce dell’aumento nel 2012, mentre la circ. INPS n.16 riguarda gli iscritti alla Gestione separata

Come ogni anno, l’INPS, con le circolari nn. 14 e 16 del, 3 febbraio 2012, ha fornito le indicazioni utili per la determinazione degli obblighi contributivi gravanti, nel 2012, sugli artigiani e commercianti iscritti alle relative Gestioni pensionistiche, nonché sugli iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995. La contribuzione 2012 per tutti questi lavoratori è caratterizzata da un aumento delle aliquote.

Mentre, infatti, nell’anno 2011, non si erano registrati cambiamenti rispetto al 2010, quest’anno i contributi risentono degli incrementi disposti, rispettivamente, dal “Decreto Monti” e dalla Legge di stabilità per il 2012.

 
 

Iniziando dagli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l’art. 21, comma 22, del DL 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche stabilite per tali soggetti siano incrementate dell’1,3% (passando dal 20% al 21,30%) dall’anno 2012 e, successivamente, dello 0,45% fino a raggiungere il livello del 24%.

Aumentano, quindi, sia i contributi “fissi” dovuti sul minimale di reddito, da versare in ogni caso, in 4 rate trimestrali, anche in presenza di un reddito d’impresa inferiore, sia i contributi calcolati sulle quote di reddito d’impresa eccedenti il minimale e nei limiti del massimale annuo, da versare in tre rate, due in acconto e una a saldo, in base alla dichiarazione dei redditi.

Per l’anno 2012, il reddito minimo annuo, da prendere in considerazione per il calcolo del contributi IVS, è pari a 14.930 euro.

L’ammontare del massimale di reddito per l’anno in corso è, invece, pari a 73.673 euro, elevato a 96.149 euro per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

 

Quanto alle aliquote contributive, accanto all’aumento dell’1,3% sopra evidenziato, resta, peraltro, ferma l’applicazione:
- dell’aumento di un punto percentuale delle aliquote per artigiani e commercianti in caso di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile, pari, per il 2012,44.204 euro (c.d. “primo scaglione”);

- dell’agevolazione a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, per i quali è riconosciuta (fino a tutto il mese in cui l’interessato compia 21 anni) una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%;

- con specifico riferimento agli iscritti alla Gestione commercianti, del contributo aggiuntivo dello 0,09% a copertura dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (c.d. “rottamazione dei negozi o delle licenze”), prorogato fino al 31 dicembre 2014.

 

Ne deriva che le aliquote contributive in discorso risultano fissate, per il 2012, nelle seguenti misure: 

- 21,30% per gli artigiani e 

- 21,39% per i commercianti.

 

Sul minimale e sui redditi d’impresa superiori a 14.930 euro e fino a 44.204 euro; 

- 22,30% per gli artigiani e 

- 22,39% per i commercianti

sui redditi d’impresa superiori a 44.204 euro e fino al massimale di reddito imponibile di 73.673 euro (o 96,149 euro).

 

Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni, tali misure sono ridotte, rispettivamente, al 18,30% e 19,30%, per gli artigiani, e al18,39% e 19,39%, per i commercianti.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
  
 
Artigiani
Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti /

coadiutori di età superiore ai 21 anni

21,30 %
21,39 %

coadiuvanti /

coadiutori di età non superiore ai 21 anni

18,30 %
18,39 %
  

La riduzione contributiva al 18,30% (artigiani) e al 18,39% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
  
 
Artigiani
Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti /

coadiutori di età superiore ai 21 anni

3.187,53     (3.180,09 IVS + 7,44 maternità)
3.200,96   
(3.192,89 IVS + 7,44 maternità

coadiuvanti /

coadiutori di età non superiore ai 21 anni

2.739,63     (2.732,19 IVS + 7,44 maternità)

2.753,07    
(2.745,63 IVS + 7,44 maternità)
 

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

 
 
Artigiani
Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti /

coadiutori di età superiore ai 21 anni

265,63
(265,01 IVS +
0,62 maternità
266,75
(266,13  IVS +
0,62 maternità

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

228,30
(227,68  IVS +
0,62 maternità
229,42
(228,80  IVS +
0,62 maternità
 

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2012 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2011 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.930,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 44.204,00.

Per i redditi superiori a € 44.204,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

 
 
scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti /

coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a   44.204,00
21,30 %
21,39 %

da        44.204,01

22,30 %
22,39 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a    44.204,00

18,30 %
18,39 %

da         44.204,01

19,30 %
19,39 %

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2012 (si veda in proposito il seguente punto 4).
 
Massimale imponibile di reddito annuo.
Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2012 pari a € 44.204,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2012, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 73.673,00 (€44.204,00 più € 29.469,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Preme evidenziare, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2012, ad € 96.149,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
 
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

 
Artigiani
Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti /

coadiutori di età superiore ai 21 anni

15.987,09 (44.204,00*21,30%
+29.469,00*22,30%)
16.053,34
(44.204,00*21,39%
+29.469,00*22,39%)

 coadiuvanti /

 coadiutori di età non superiore ai 21 anni
13.776,85
(44.204,00*18,30%
+29.469,00*19,30
13.843,15
(44.204,00*18,39%
+29.469,00 *19,39
 
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva:

 
Artigiani
Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti /

coadiutori di età superiore ai 21 anni

20.999,18
(44.204,00*21,30%
+51.945,00*22,30
21.085,72
(44.204,00*21,39%
+51.945,00*22,39

 coadiuvanti /

coadiutori di età non superiore ai 21 anni

18.114,71
(44.204,00*18,30%
+51.945,00*19,30
18.201,24
(44.204,00*18,39%
+51.945,00*19,39
 
 
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013,

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 

entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.

Gestione separata 


10/02/2012 19:26 commenti (20)

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