Il Ministero mette fine ai dubbi interpretativi di inizio anno 2020 e conferma l’ immediata operatività per i nuovi limiti del regime forfetario.
E’ in uscita a breve una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
I nuovi limiti del regime forfetario 2020 riferiti al possesso di redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati sono già operativi.
Per il 2020 le condizioni devono fare riferimento al 2019.
E’ questa la posizione del Ministero dell’Economia comunicata il 05.02.2020 in risposta alla interrogazione parlamentare n. 5-03471, con supporto la circolare n. 10/2016.
Dal 2020 i nuovi limiti immediatamente operativi per rimanere, o entrare, nel regime forfettario, sono:
- spese per lavoro non superiore a 20.000 euro lordi (art. 1 comma 54 lett. b) della L. 190/2014);
- redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati non superiori a 30.000 euro, salvo che il rapporto lavorativo sia cessato nel 2019 (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014).
- mancanza della prevalenza del fatturato verso precedente datore di lavoro dei due anni precedenti.
I limiti da considerare sono riferiti al 2019.
Per questo coloro che nel 2019 hanno avuto spese per lavoro superiori a 20.000 euro e/o hanno avuto redditi di lavoro dipendente, a questo assimilati e pensione superiori a 30.000 euro, non possono applicare nel 2020 il regime forfettario.
Quanto all’applicabilità dell’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente che rinvia l’applicazione delle nuove norme a dopo 60 giorni dalla loro emanazione, il Ministero rileva che le modifiche “non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie”.