Premessa
Il DDT con la firma della ricezione è utile a provare la consegna del bene in caso di contestazione.
La fattura immediata (senza DDT) deve portare la data di effettuazione dell'operazione (consegna o pagamento) e deve essere trasmessa al SDI entro 12 giorni.
La fattura differita (con DDT) invece può portare la data del giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (consegna) e deve essere trasmessa entro lo stesso giorno. E’ però consigliabile (normalmente tutti fanno così) datare la fattura il giorno dell'ultimo DDT o dell'ultimo giorno del mese, e trasmetterla entro il 15 del mese successivo allo SDI.
Risposta all'interpello 389 del 24 settembre 2019 Agenzia delle entrate
La fattura immediata è alternativa al DDT e non deve scortare i beni, può anche essere separata.
Risposta n. 1.8. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 Agenzia delle entrate
Il documento di trasporto, se il trasporto e la consegna avvengono direttamente a cura del cedente e con propri mezzi, non è obbligatoriamente un documento che accompagna la merce, e pertanto, può essere inviato al cliente anche tramite posta elettronica nello stesso giorno. In questo caso i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT, nemmeno nel caso in cui ci si vuole avvalere della fatturazione differita. In tal caso infatti il DDT può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici. Dal momento che il documento di trasporto è completo di ogni elemento obbligatorio sin dall’origine, senza che né il soggetto emittente, né i successivi soggetti riceventi siano tenuti ad eseguire sul DDT ulteriori annotazioni, è ritenuta ammissibile l’emissione del DDT anche sotto forma di documento informatico.
Il DDT è necessario che viaggi unitamente ai beni nel caso di consegna per: lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, allo spedizioniere, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.
Circolare n.249/E/2006