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Dichiarazione IVA 2021 credito 2020 non utilizzabile Covid-19

Se a causa del Covid-19 non si passa il test delle società di comodo il credito IVA 2020 in Dichiarazione IVA 2021 non è utilizzabile in compensazione ne a rimborso ne a riporto nelle liquidazioni sucessive.

Se il test società di comodo non operative è negativo a causa del calo fatturato per le limitazioni COVID-19 si generano una serie conseguenze sull’utilizzazione del credito IVA 2020 in dichiarazione IVA 2021.

La normativa delle non operative per calo del fatturato comporta:
- impossibilità di rimborso del credito IVA 2021,

- preclusione della compensazione del credito IVA nel modello F24,

- per le società che risultano di comodo non possibilità di cessione del credito IVA 2020 a terzi;
- inammissibilità della compensazione del credito IVA 2020 anche direttamente con il debito IVA 2021 nelle liquidazioni periodiche, se per tre periodi d’imposta non si effettuino operazioni IVA di importi pari ai ricavi minimi presunti.

Riscontrato di essere società di comodo, a causa della insufficienza dei ricavi dovuto al periodo Covid-19, le impossibilità possono essere evitate in presenza di cause di disapplicazione. In alternativa, sconsigliata, possibile la presentazione di un facoltativo interpello disapplicativo.

Altra valida alternativa autocertificata è la disapplicazione mediante un’autonoma valutazione della inesistenza delle condizioni per essere società di comodo, attestando che il calo del fatturato è dovuto a condizioni non soggettive che abbiano reso non possibile il conseguimento di ricavi minimi stabiliti dal test società di comodo.
E’ possibile non applicare la disciplina con una valutazione propria delle condizioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento delle soglie minime.

L’impossibilità di utilizzo del credito potrebbe essere evitato:

- per impossibilità a utilizzare gli immobili.

- per la mancanza delle autorizzazioni ad operare imposte dai DPCM;

- nelle zone dove sono stati sospesi e/o differiti da normative in conseguenza dello stato di emergenza gli adempimenti e i versamenti tributari

- autovalutazione delle condizioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi.

Ad esempio, per le società centri benessere, le palestre, le piscine, i bar e ristoranti, ecc. che siano soggetto al test ricavi delle società di comodo diventati non operative per causa del calo di fatturato generato dalle chiusure imposte dai DPCM dell’emergenza coronavirus, anche la stessa Agenzia entrate considera idoneo a disapplicare la disciplina la temporanea inagibilità dell’immobile (interpello n. 591/2020, riguardante il caso di un complesso immobiliare oggetto di un intervento di ristrutturazione, e la circ. n. 5/2007, § 4.5), nonché la mancanza delle “necessarie autorizzazioni amministrative” (circ. n. 44/2007, § 2.2). A ciò si aggiunga che la C. T. Prov. Treviso n. 88/05/2010, depositata il 30 giugno 2010, ha stabilito, ad esempio, che il fabbricato che versi in uno stato di degrado e non agibilità non concorre al calcolo dei ricavi minimi.

La dimostrazione opera solo per il periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di disapplicazione e quello dopo perciò per i periodi 2019/2020, nonché i periodi 2020/2021.

Tali esempi potrebbero essere certamente paragonati ed intesi quali casi di mancata possibilità di utilizzare le risorse produttive per generare “ricavi normali” e “ricavi minimi”.

Le cause di non applicazione e di rimedio al blocco dell’utilizzo del credito IVA 2021 del periodo di imposta 2020, possono essere analizzate limitatamente alle società non operative per insufficienza di ricavi, per effetto della pandemia, in quanto il meccanismo di funzionamento della disapplicazione per le società di comodo perché in perdita sistemica lascia “scoperto” il periodo di imposta 2020.

Le esimenti indicate devono essere utilizzate con molta attenzione. Nel caso di un utilizzo del credito IVA dichiarando di trovarsi nelle “oggettive situazioni” valutate in autonomia, se successivamente l’ Agenzia entrate invece ne rifiuti la presenza sono applicabili sanzioni dal 90% del credito utilizzato (art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97). Sanzioni ridotte in caso di utilizzo in compensazione al 30% (art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97), se esistente. (art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97).

 

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