La presentazione del c.d. “esterometro” è obbligatoria per le fatture emesse e ricevute senza che siano transitate dal sistema di interscambio, documenti non fatture non elettroniche.
Quindi normalmente le fatture da fornitori esteri ed emesse a Clienti esteri non elettroniche, con alcune esclusioni.
Non devono essere incluse le operazioni documentate con una fattura elettronica trasmessa mediante SDI tanto con riferimento alle fatture emesse quanto alle fatture ricevute.
Inoltre, sono escluse:
- le operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 130/2019).
- l’emissione di una fattura elettronica via SdI, su base facoltativa, può consentire di non inviare l’ “esterometro” (ad esempio nel caso di emissione di una fattura elettronica per una cessione intracomunitaria o di una prestazione di servizi resa a un soggetto intra, le quali non rientrerebbero negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, poiché effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia).
- per i documenti di acquisto da soggetti extra Ue, se viene emesso il documento diintegrazione (c.d. autofattura) in formato elettronico ed inviato via SdI (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019);
- lo stesso per l’integrazione elettronica della fattura ricevuta per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue, anche a questo caso è stata esclusa l’immissione nell’eterometro, generando un documento trasmesso al SdI, esclude la presentazione del c.d. “esterometro” (lo ha confermato la Guida alla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate).
Nello specifico, il documento elettronico mediante il quale effettuare l’integrazione della fattura ricevuta da un soggetto non residente è contraddistinto da una delle seguenti codifiche “TipoDocumento”:
- TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
- TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Sia nel caso delle fatture emesse elettronicamente su base volontaria, sia nel caso dell’integrazione elettronica del documento ricevuto, ai fini di poter escludere la comunicazione di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, resta necessario il rispetto dei termini di emissione fissati dall’art. 21 del DPR 633/72 o dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93, vale a dire che la trasmissione al SdI deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (entro lo stesso termine previsto se si scegliesse l’emissione in formato analogico).
Sanzioni ridotte nei 15 giorni successivi alla scadenza
Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, è pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Se entro 15 giorni dalla scadenza, è effettuata la comunicazione in precedenza omessa (o sono trasmessi i dati corretti), la sanzione è ridotta a un euro per ciascuna fattura omessa o errata, con il limite massimo di 500 euro.